04/06/2026
Nel procedimento penale numero ###X/20 RGNR per il crollo del ponte sulla Magra tra Caprigliola e Albiano Magra la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa ha contestato il reato di disastro colposo a diverse posizioni di garanzia degli enti che, nel corso degli anni, hanno avuto la gestione dell’infrastruttura, cioè ANAS, Provincia di Massa Carrara e poi di nuovo ANAS.
Nel corso dell’incidente probatorio i periti del Tribunale e i consulenti tecnici delle parti sono giunti alla conclusione che la causa del crollo sia da individuarsi nella cosiddetta paleo frana che insiste sul versante della collina di Caprigliola.
La paleofrana era regolarmente mappata dagli enti preposti: Regione Toscana, Genio Civile, uffici tecnici e tale mappatura mostrava chiaramente che la stressa non interagiva in alcun modo con il ponte, arrestandosi circa 100 metri più a monte.
Anzi tra il corso d’acqua e la paleofrana vi sono la Strada Statale 62 della Cisa, la Stazione ferroviaria di Caprigliola, la ferrovia, il canale lunense, tutte strutture che non rientrano nella mappatura e che dunque non hanno contatti con la paleofrana.
Nella zona si è recentemente ricostruito il nuovo ponte, cui è stata aggiunta la già progettata rotatoria sull’intersezione tra lo stesso e la strada statale, mentre è ormai pacifico che la vecchia stazione di Caprigliola non sarà abbattuta, ma, ceduta al Comune di Aulla, diventerà un Centro Sociale.
Nessuno dei responsabili dunque poteva prevedere che la paleofrana, che di per sé dovrebbe essere ferma, aveva in realtà un’interazione con il ponte.
Inoltre i progetti del ponte crollato, realizzato nel 1949 dopo il bombardamento del precedente, non sono mai stati consegnati dall’ANAS alla Provincia di Massa Carrara, nonostante almeno tre esplicite richieste, rimaste colpevolmente inevase.
Il progetto originale e le modifiche del 1992 sono rimaste nell’esclusiva disponibilità di ANAS, che, però, di fatto non ne ha più disponibilità pratica, perché – per ammissione stessa di suoi dirigenti chiamati quali testimoni qualificati – ANAS non è più a conoscenza del luogo in cui sono conservati.
Infine le condotte omissive contestate non tengono conto, almeno per il Dirigente G. B., che lo stesso è rimasto dirigente per un periodo di tempo inferiore al tempo minimo richiesto dalla Circolare del 1967 per i controlli visuali trimestrali dei geometri.
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