Studio Legale Avvocato Marcantoni

Studio Legale Avvocato Marcantoni Ricevo su appuntamento, telefonare al 339.2943877 La sede del mio Studio Legale è a La Spezia.

Mi occupo da 20 anni di diritto civile, diritto penale, recupero crediti, successioni, diritto di famiglia e dei minori, separazione e divorzi, diritto del lavoro, diritto immobiliare, controversie condominiali, sinistri stradali, infortunistica, medicina legale e delle assicurazioni, responsabilità professionale, responsabilità medica.

24/12/2025

Lo Studio Legale Marcantoni rimarrà chiuso da oggi al 6 gennaio. Auguro a tutti Buone Feste. Per urgenze: whatsapp 339 294 3877

24/08/2025

I debiti col Fisco per sanzioni mai pagate non possono ricadere sugli eredi. A ribadirlo è stata una sentenza della Cassazione (n. 22476/2025), secondo cui i figli non sono tenuti a pagare i debiti lasciati dai genitori con l’Agenzia delle Entrate, in caso di sanzioni. Questo perché, ricordano i giudici, le sanzioni fiscali devono considerarsi personali e, con la morte del contribuente, spariscono con lui, senza gravare su chi spesso e volentieri ne scopre l’esistenza solo a decesso avvenuto @

07/10/2024

Cass. civ., 23 maggio 2024 n. 14377

Il regolamento contrattuale può imporre divieti e limiti di destinazione alle facoltà di godimento dei condomini sulle unità immobiliari in esclusiva proprietà, sia mediante elencazione di attività vietate, sia con riferimento ai pregiudizi che si intende evitare, ma "la compressione di facoltà normalmente inerenti alle proprietà esclusive deve risultare da espressioni incontrovertibilmente rilevatrici di un intento chiaro, non suscettibile di dar luogo ad incertezze; pertanto, l'individuazione della regola dettata dal regolamento condominiale di origine contrattuale, nella parte in cui impone detti limiti e divieti, va svolta rifuggendo da interpretazioni di carattere estensivo, sia per quanto concerne l'ambito delle limitazioni imposte alla proprietà individuale, sia per quanto attiene ai beni alle stesse soggetti.

04/10/2024

Cass. civ., 16 maggio 2024 n. 13570

Il contrasto sorto tra genitori legalmente separati in ordine alla scuola, se religiosa o laica, presso cui iscrivere i figli, deve essere risolto tenendo in considerazione l’esigenza di tutelare il superiore interesse dei minori ad una crescita sana ed equilibrata. Pertanto, il principio di laicità non può essere invocato in termini assoluti né può assurgere a valore tiranno rispetto agli altri principi, i quali possono essere legittimamente limitati al fine di realizzare la tutela del minore.

03/10/2024

Cass. civ., 17 giugno 2024 n. 16691

L’assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi, comprende non solo l’immobile, ma anche l’intero mobilio al suo interno, ciò al fine di tutelare l’interesse del minore alla conservazione dell’ambiente familiare. Ai fini dell’assegnazione della casa familiare è sufficiente che il figlio mantenga un collegamento stabile con l’abitazione del genitore, seppur non quotidiana, ma compatibile con assenze giustificate da motivi riconducibili al suo percorso formativo. Pertanto, è necessario accertare che la casa familiare sia luogo nel quale è conservato il proprio habitat domestico. Tra gli indici probatori, rileva la circostanza che l’effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo.

02/10/2024

Cass. civ., 24 luglio 2024 n. 20507

La separazione personale tra coniugi non estingue il dovere reciproco di assistenza materiale. Infatti, tra le circostanze da considerare sugli effetti patrimoniali dopo la separazione, ex art. 156 c.c., vi rientra anche la durata del matrimonio, la cui brevità non è causa di esclusione del riconoscimento dell’assegno di mantenimento. diritto di

13/01/2024

Cass. civ., 12 ottobre 2023 n. 28446
L’obbligo di mantenimento dei figli minori spetta primariamente e integralmente ai loro genitori, sicché, se uno dei
due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l’altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte
per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro,
salva la possibilità di convenire in giudizio l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni
economiche globali di costui; pertanto, l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché
possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari
grado di entrambi i genitori e non costituisce una mera surroga del dovere gravante sul genitore - va inteso non solo
nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei
genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto
che uno dei due genitori non dia il proprio contributo, se l’altro è in grado di provvedervi.
Dunque, per ravvisare l’esistenza dell’obbligazione sussidiaria degli ascendenti, posto che la norma prevede
espressamente che gli ascendenti siano tenuti a concorrere nel mantenimento dei nipoti “quando i genitori non hanno
mezzi sufficienti”, non basta l’inadempimento di un genitore, ma occorre che tale inadempimento sia dovuto a una
mancanza di mezzi e non alla volontà del genitore di sottrarsi ai propri primari obblighi previsti dall’art. 316 bis c.c.,
comma 1, e, nel contempo, che l’altro genitore non possa far fronte per intero alle esigenze dei figli con le sue
sostanze e le sue capacità reddituali.

12/01/2024

Cass. civ., 12 ottobre 2023 n. 28409
L’art. 120 c.c. prevede che il matrimonio può essere impugnato per l’incapacità di intendere e di volere del coniuge
al momento della celebrazione, intesa come menomazione della sfera intellettiva e volitiva di tale grado da impedire
di far comprendere il significato e le conseguenze dell’impegno assunto. La disposizione dà rilievo all’incapacità di
intendere o di volere di un soggetto, ossia ad un deficit psichico: sebbene non occorra la totale privazione delle
facoltà intellettive o volitive, è, tuttavia, necessario che esse siano grandemente menomate, a tal punto da impedire
in ogni caso la formazione di una volontà cosciente. Occorre, quindi, che il soggetto, al momento di compiere l’atto,
versi in uno stato patologico - da intendere come alterazione del normale stato fisiologico - che, pur non tale da
eliminare in modo totale e assoluto le facoltà psichiche, su di esse comunque incida in un modo decisivo, quindi
superiore rispetto alla ordinaria situazione dovuta, ad esempio, alla mera immaturità o fragilità affettiva,
riconducibile all’essere il soggetto, volta a volta, semplicemente giovane o, magari, anziano.

11/01/2024

Cass. civ., 2 novembre 2023 n. 30404
L’opposizione del primo genitore non è ostativo all’attribuzione del cognome del secondo genitore in aggiunta a
quello del primo ed è ammissibile l’attribuzione del cognome del secondo genitore, sulla scorta di un accertamento
in concreto dell’interesse del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del
provvedimento richiesto in relazione all’esigenza di un suo sviluppo armonico, dal punto di vista psicologico,
affettivo, educativo e sociale, purché non arrechi pregiudizio al minore in ragione della cattiva reputazione del
secondo e purché non sia lesiva della identità personale del figlio, ove questa si sia già definitivamente consolidata,
con l’uso del solo primo cognome, nella trama dei rapporti personali e sociali

05/12/2023

Cass. civ., 19 settembre 2022 n. 27374
Con riferimento all'assegnazione della casa familiare in presenza di figlio maggiorenne non autosufficiente, il
parametro della prevalenza temporale è certamente dirimente, atteso che è solo l'effettiva e fisica presenza del figlio
nella casa familiare a giustificarne l'assegnazione al coniuge già collocatario, sicché detta assegnazione va negata se
difetta la prevalenza temporale effettiva della presenza del figlio nell'abitazione.

05/12/2023

Cass. civ., 22 settembre 2022 n. 27766
Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da
fondare, di per sé non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della
convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore. Inoltre, il giudice del merito è esonerato
dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge vittima
delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi
coniugale. Anche l'allontanamento dalla casa familiare, in tema di separazione personale dei coniugi,
l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è di per se' sufficiente a
giustificare l'addebito della separazione.

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