13/01/2024
Cass. civ., 12 ottobre 2023 n. 28446
L’obbligo di mantenimento dei figli minori spetta primariamente e integralmente ai loro genitori, sicché, se uno dei
due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l’altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte
per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro,
salva la possibilità di convenire in giudizio l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni
economiche globali di costui; pertanto, l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché
possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari
grado di entrambi i genitori e non costituisce una mera surroga del dovere gravante sul genitore - va inteso non solo
nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei
genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto
che uno dei due genitori non dia il proprio contributo, se l’altro è in grado di provvedervi.
Dunque, per ravvisare l’esistenza dell’obbligazione sussidiaria degli ascendenti, posto che la norma prevede
espressamente che gli ascendenti siano tenuti a concorrere nel mantenimento dei nipoti “quando i genitori non hanno
mezzi sufficienti”, non basta l’inadempimento di un genitore, ma occorre che tale inadempimento sia dovuto a una
mancanza di mezzi e non alla volontà del genitore di sottrarsi ai propri primari obblighi previsti dall’art. 316 bis c.c.,
comma 1, e, nel contempo, che l’altro genitore non possa far fronte per intero alle esigenze dei figli con le sue
sostanze e le sue capacità reddituali.