19/10/2026
Recesso da contratto inviato al vecchio indirizzo: l’onere della prova della comunicazione grava sul mittente.
"La Suprema Corte evidenzia che il recesso contrattuale rappresenta un atto ricettizio «soggetto alla disciplina degli artt. 1334 e 1335 c.c., con la conseguenza che è necessario che l’atto risulti concretamente pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, dovendo essere identificabile il soggetto che abbia ricevuto o eventualmente rifiutato la consegna, specie ove destinataria sia una persona giuridica». Nel caso in cui il recesso o, comunque, l’atto di parte, sia inviato con raccomandata si presume giunto a destinazione in base all’attestazione da parte dell’ufficio postale anche in mancanza dell’avviso di ricevimento. Tuttavia, qualora il destinatario contesti il fatto stesso di aver ricevuto l’atto, grava sul mittente l'onere di provare l’avvenuta ricezione."
Corte di Cassazione, III sezione civile, ordinanza 25 maggio 2026, n. 21772.