04/09/2026
Eredità con beneficio d’inventario: nessuna decadenza senza liquidazione concorsuale.
"In tema di eredità accettata con beneficio d’inventario, il termine di cui all’art. 500 c.c. si applica esclusivamente alla procedura di liquidazione concorsuale disciplinata dagli artt. 498 e 499 c.c.; ne consegue che, ove l’erede abbia optato per la liquidazione individuale ex art. 495 c.c. e non siano state proposte opposizioni, l’assegnazione del termine previsto dall’art. 500 c.c. è tamquam non esset e la sua inosservanza non può comportare la decadenza dal beneficio d’inventario ai sensi dell’art. 505 c.c."
Corte di Cassazione, II sezione civile, ordinanza 5 agosto 2026, n. 24491.