25/08/2026
“In tema di atti persecutori, la mancata comparizione del querelante all’udienza alla quale sia stato citato in qualità di testimone non integra l’ipotesi di remissione prevista dall’art. 152, comma 3, n. 1), cod. pen., in quanto la remissione tacita della querela è incompatibile con il regime speciale stabilito dall’art. 612-bis, comma 4, cod. pen., che ammette esclusivamente la remissione processuale nelle forme di cui all’art. 340 cod. proc. pen.”.
(Cassazione penale sezione 5° sentenza numero 31583/2026)
La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 31583/2026 (allegata al post) ha esaminato la seguente questione: se la mancata comparizione, senza giustificato motivo, della persona offesa a…