Avvocato Vincenzo Valerio Donato

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LA MIA POSIZIONE SUL REFERENDUM GIUSTIZIADomenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 i cittadini sono chiamati alle urne per conf...
19/03/2026

LA MIA POSIZIONE SUL REFERENDUM GIUSTIZIA

Domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 i cittadini sono chiamati alle urne per confermare o meno la Legge Costituzionale di riforma degli articoli della Costituzione concernenti l’organizzazione del Potere giudiziario (modifiche agli articoli 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110),
Questo il testo del QUESITO:
«Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare"?»
In sintesi i punti della riforma sono:
• Sdoppiamento del CSM: Vengono istituiti due organi di autogoverno distinti: il Consiglio Superiore della Magistratura Giudicante e il Consiglio Superiore della Magistratura Requirente.
• Sorteggio dei membri: I componenti togati e laici di entrambi i Consigli sono estratti a sorte.
• Alta Corte Disciplinare: Viene creato un nuovo organo giurisdizionale, esterno ai due CSM, competente per i procedimenti disciplinari nei confronti di tutti i magistrati ordinari.
• Carriere separate: L'articolo 102 viene modificato per stabilire che la legge deve assicurare la distinzione delle carriere dei magistrati.
• Competenze ministeriali: L'articolo 110 viene adeguato per riferire l'organizzazione dei servizi ai rispettivi Consigli.
Personalmente ho maturato la decisione di astenermi dal voto, ritenendo tale scelta la più coerente sul piano politico, costituzionale e sistematico.
La riforma, invero, si colloca all’interno di un processo ormai pluridecennale di trasformazione dell’assetto costituzionale italiano, avviato nei primi anni Novanta e proseguito attraverso interventi e riforme sempre più incisive e penetranti dell’assetto originario delineato dall’Assemblea costituente, spostando l’asse dell’ordinamento da una concezione sociale e solidaristica dello Stato verso un modello più marcatamente, al contempo, liberale e autoritario.
La stessa modifica di principi fondamentali, come dimostrato dall’intervento sull’articolo 9 della Costituzione, evidenzia come persino i pilastri ritenuti “supremi” e teoricamente sottratti alla revisione siano stati di fatto oggetto di ridefinizione. In questo contesto, per chi, come il sottoscritto, si riconosce in una visione sovranista e nella difesa dell’impianto costituzionale originario, appare privo di senso schierarsi in modo binario su una singola riforma che rappresenta soltanto un tassello di una trasformazione ben più ampia.
Nel merito, la riforma presenta un profilo di apparente neutralità sul piano dei principi, poiché mantiene formalmente l’autonomia e l’indipendenza della magistratura pur introducendo la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Tuttavia, tale distinzione risulta già oggi largamente operante (oggi è consentito a un magistrato cambiare per una sola volta in carriera le funzioni giudicante e inquirente), sicché l’intervento costituzionale assume in parte una funzione simbolica e politica più che strettamente tecnica.
Non può negarsi che l’istituzione di un nuovo organo disciplinare autonomo possa, in astratto, rappresentare un elemento di razionalizzazione del sistema. Ma è proprio qui che emerge la principale criticità: la riforma rinvia la propria concreta attuazione a future leggi ordinarie, aprendo così la strada a un possibile ampliamento dell’influenza del potere politico sulla composizione dei nuovi organi di autogoverno e sulla stessa giurisdizione disciplinare.
In altri termini, si introduce in Costituzione una struttura dai contorni incompleti, rimettendo alle maggioranze di turno la definizione dei meccanismi decisivi per l’equilibrio tra i poteri dello Stato.
Inoltre non si affrontano i problemi reali e strutturali della magistratura, che attengono alla trasparenza dei concorsi, ai criteri di accesso e progressione nelle funzioni, nonché alle garanzie di effettiva imparzialità. La creazione di due Consigli superiori distinti e di una Corte disciplinare autonoma rischia, al contrario, di moltiplicare i centri di potere e le possibili criticità, senza incidere sulle cause profonde delle disfunzioni.
Se davvero si fosse voluto intervenire in modo efficace, sarebbe stato necessario introdurre meccanismi rigorosi di controllo e trasparenza, rafforzare i criteri di progressione delle carriere e prevedere incompatibilità più stringenti per chi presenti interessi suscettibili di compromettere l’indipendenza dell’esercizio della funzione giurisdizionale.
Il clima politico che accompagna la consultazione referendaria contribuisce ulteriormente a rendere problematica una scelta di voto. Il confronto tra sostenitori del “Sì” e del “No” appare infatti fortemente ideologizzato e spesso caratterizzato da argomentazioni suggestive ma giuridicamente inconsistenti, con promesse di efficienza, riduzione degli errori giudiziari o accelerazione dei processi che la riforma, per sua natura, non è in grado di garantire.
Si ha piuttosto l’impressione che il referendum si inserisca in una più ampia competizione politica per l’influenza sul potere giurisdizionale, trasformando un delicato intervento costituzionale in terreno di scontro tra opposte strategie di controllo istituzionale.
Per tutte queste ragioni, ritengo che l’astensione rappresenti una scelta politicamente consapevole e costituzionalmente coerente: non un gesto di disinteresse, ma una forma di dissenso rispetto a un dibattito ridotto a contrapposizione ideologica e a una riforma che, pur incidendo sull’assetto dei poteri, non appare idonea a risolvere le reali criticità del sistema giustizia.

Ritorno a occuparmi di legittima difesa su Il Giornale di Ivrea.Legittima difesa, paura e resa dello StatoOgni volta che...
28/12/2025

Ritorno a occuparmi di legittima difesa su Il Giornale di Ivrea.

Legittima difesa, paura e resa dello Stato

Ogni volta che la cronaca racconta di un ladro ferito o ucciso da un commerciante o da un privato cittadino, il dibattito ritorna sempre sulla legittima difesa e sulla sua estensione. Il diritto penale italiano, su questo punto, è chiaro: la legittima difesa serve a fermare un pericolo attuale, non è ammessa la giustizia privata.

Ne avevamo già parlato su Il Canavese, nel 2016 (NEL PRIMO COMMENTO) e nel 2017 (NEL SECONDO COMMENTO), criticando la retorica politica che prometteva più sicurezza attraverso l’allargamento della difesa privata. Allora si spiegava come quelle riforme avessero soprattutto un valore simbolico e come il vero rischio fosse lo smantellamento del monopolio statale della forza, cardine minimo di qualsiasi Stato di diritto.

Via via, però, la retorica dello Stato minimo ha mutato il contesto. L’Ordinamento appare sempre più solerte e inflessibile nel colpire il cittadino che sbaglia occasionalmente: sanzioni stradali, violazioni edilizie, adempimenti amministrativi sempre più complessi e punitivi. Una presenza costante, capillare, che non ammette distrazioni né attenuanti.

Di contro, sul fronte della criminalità diffusa, la sensazione è quella di una bandiera bianca. A Ivrea, negli ultimi mesi, i casi di cronaca parlano chiaro: ladri che colpiscono più volte la stessa edicola, a distanza di pochi giorni, e danneggiano persino una giostrina pubblica per pochi spiccioli. Bottini irrisori, ma danni concreti e un messaggio devastante: si può tornare, si può riprovare, tanto il rischio è minimo.

È in questo vuoto che cresce la rabbia e, con essa, la tentazione di farsi giustizia da soli, comprensibile sul piano umano, ma pericolosissima su quello della convivenza civile. Perché quando lo Stato punisce con efficienza chi parcheggia male o sbaglia una pratica edilizia, ma è impotente davanti a furti (e rapine) ripetuti e predazioni quotidiane, manda un messaggio chiaro: sei solo.

Il problema, allora, non è allargare ancora la legittima difesa. Il problema è uno Stato che deve tornare a fare il proprio dovere: garantire pari opportunità, prevenire, proteggere, e, alla fine, reprimere. Perché senza sicurezza reale, il diritto penale diventa una finzione e la giustizia privata smette di essere un’eccezione per diventare una deriva.

E quando questo accade, non vince il cittadino onesto. Perdono tutti.

La mia spiegazione veloce sul referendum sulla giustizia del 12 giugno.Il 12 giugno si terrà il cosiddetto Referendum Gi...
08/06/2022

La mia spiegazione veloce sul referendum sulla giustizia del 12 giugno.

Il 12 giugno si terrà il cosiddetto Referendum Giustizia, che sarà valido con il raggiungimento del quorum del 50,00% + 1 dei votanti. I quesiti sono 5 e riguardano: 1 RIFORMA DEL CSM (scheda verde) nel senso di abrogare la necessità della raccolta firme per candidarsi al consiglio superiore della magistratura (che è l’organo di autogoverno dei magistrati); 3 EQUA VALUTAZIONE DEI MAGISTRATI (scheda grigia) nel senso di permettere anche ai membri non togati dei consigli giudiziari (avvocati e professori universitari) di partecipare alle valutazioni dei magistrati; 4 SEPARAZIONE FUNZIONI DEI MAGISTRATI (scheda gialla); 5 ABROGAZIONE CUSTODIA CAUTELARE PER PERICOLO REITERAZIONE DELITTI DELLA STESSA SPECIE DI QUELLO PER CUI SI PROCEDE (scheda arancione); 6 ABROGAZIONE LEGGE SEVERINO (Scheda rossa) che prevede l’automatico divieto a ricoprire cariche elettive e di governo per i condannati per delitti non colposi. Occorre subito rilevare come la scelta referendaria per un tema così delicato come la giustizia susciti forti perplessità. I mali della giustizia italiana sono noti e non derivano tanto dalle norme di legge che si vuole abrogare quanto piuttosto dalla (mala)politica entrata da tempo immemore in una parte della magistratura. In tal senso il quesito 1 (scheda verde) appare sicuramente meritevole di approvazione: votando SI verrebbe abrogato l’obbligo, per un magistrato che voglia essere eletto al CSM (l’organo che decide della carriera dei magistrati attraverso trasferimenti, promozioni e punizioni), di trovare da 25 a 50 firme per presentare la candidatura. L’attuale obbligo impone a coloro che si vogliano candidare di ottenere il beneplacito delle correnti o, il più delle volte, di essere ad esse iscritti. Con il sì, si tornerebbe alla legge originale del 1958, che prevedeva che tutti i magistrati in servizio potessero proporsi come membri del CSM presentando semplicemente la propria candidatura. Avremmo così votazioni che mettono al centro il magistrato e le sue qualità personali e professionali, non gli interessi delle correnti o il loro orientamento politico. Anche il quesito 3 (scheda grigia), seppur delicato perché va a toccare il principio di autogoverno della magistratura, appare meritevole di approvazione. Da bocciare, viceversa, è il quesito 4 (scheda gialla) che sancirebbe l’impossibilità di passare dalle funzioni di pubblico ministero a quelle di giudice creando così di fatto due ordini giudiziari distinti con un naturale “incattivimento” delle procure, oggi magistrato dell’accusa nell’interesse della legge e domani attore meno imparziale perché maggiormente legato ai propri risultati (le condanne ottenute). Il quesito 5 (scheda arancione), teso a limitare la custodia cautelare per il pericolo di reiterazione del reato solo nel caso di gravi reati con uso di armi o violenza personale o di criminalità organizzata o eversivi, merita una scelta secondo coscienza: voterà sì chi ritiene eccessiva la prevenzione prima della condanna e voterà no chi viceversa ritiene necessario fermare l’indiziato di delitto anche in assenza di condanna. Il quesito 6 (Scheda rossa) non c’entra con la giustizia ma riguarda la democrazia in generale: con la vittoria del SI tornerebbe al popolo il giudizio sui candidati venendo meno l’automatismo secondo cui la condanna penale equivale all’impossibilità di ricoprire cariche elettive. Giova precisare che per i delitti più gravi è già prevista tale incandidabilità derivante dalla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici. Con il sì pertanto sarebbe l’elettore a scegliere se Tizio, condannato in ipotesi per diffamazione, possa rappresentarlo ricoprendo una carica elettiva o di governo.

Ricevo e volentieri pubblico. L'avv. Donato è un operatore del diritto, che conosce le questioni oggetto di referendum per viverle giornalme...

Il mio intervento sul Giornale di Ivrea e suhttp://www.resistenzattiva.it/2021/10/il-diritto-di-satira-e-stato-abolito.h...
28/10/2021

Il mio intervento sul Giornale di Ivrea e su
http://www.resistenzattiva.it/2021/10/il-diritto-di-satira-e-stato-abolito.html?m=1
in merito alla vicenda del Garante dei detenuti e al diritto di satira.

Enormi polemiche ha suscitato il post satirico su Mario Draghi della dr.ssa Paola Perinetto, Garante dei detenuti presso il carcere di Ivrea. Secondo fonti di stampa, che riprendono un lancio ANSA, da più parti se ne chiede la rimozione e il Sindaco di Ivrea avrebbe convocato il Consiglio comunale per provvedere in tal senso. Il post facebook si limita a riprendere un vecchio meme (e non un fotomontaggio come falsamente riferito da alcune testate) uscito all’epoca dell’arresto di Cesare Battisti che, giocando sull’evidente somiglianza tra i due, li affiancava per dire più o meno “uno l’abbiamo arrestato”. All’epoca le accuse che si muovevano a Draghi, che non era Presidente del Consiglio, riguardavano la gestione delle crisi greca allorquando l’attuale primo ministro, quale presidente della BCE, chiuse i bancomat alla Grecia contribuendo alle misure lacrime e sangue che furono adottate e che causarono un notevole abbassamento dell’aspettativa di vita e il deciso aumento della mortalità infantile (tanto che anni dopo “autorevoli” opinionisti avrebbero ammesso di avere censurato il fatto per salvare la moneta unica). La Perinetto, in particolare, commenta il meme dicendo “Nella foto possiamo osservare un caso di estrema somiglianza. Uno è un criminale senza scrupoli. L’altro è Cesare Battisti”. La richiesta di rimozione è con tutta evidenza l’ennesimo attacco ad un diritto costituzionale, quello della libertà di espressione che ha come corollario il diritto di satira. Questa, come noto, consiste nel “rappresentare o descrivere (persone, situazioni, difetti, ecc.) in modo da rilevarne, spesso in modo caricaturale, gli aspetti negativi” (Treccani) ed è assolutamente lecita se rivolta a personaggi pubblici e cariche politiche. Secondo la Suprema Corte di Cassazione (ex multis Sentenza n. 5499/14), infatti, “la satira è configurabile come diritto soggettivo di rilevanza costituzionale”, si sostanzia in “una critica corrosiva e spesso impietosa, basata su una rappresentazione che enfatizza e deforma la realtà per provocare il riso”, “si esprime con il paradosso e la metafora surreale”, “sottrae al parametro della verità” e “assume i connotati dell'inverosimiglianza e dell'iperbole”. L’unico limite a tale diritto è l’esistenza di un collegamento “alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira” che non si risolva “in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato”. Nella specie tale collegamento è evidente in relazione alle durissime misure, uniche al mondo, che vietano il lavoro (bene supremo nel nostro ordinamento) ai cittadini non in possesso dell’illogico lasciapassare verde. Va da sé che la probabile rimozione della Perinetto dal suo incarico sarà l’ennesima ferita alla Costituzione più bella del mondo, già duramente provata dalle restrizioni sanitarie e dalla repressione (anche violenta e subdola) del relativo dissenso sociale.

Enormi polemiche ha suscitato il post satirico su Mario Draghi della dr.ssa Paola Perinetto, Garante dei detenuti presso il carcere di Ivrea...

La mia intervista sul Giornale di Ivrea sulla illegittimità della certificazione verde.https://primailcanavese.it/cronac...
21/07/2021

La mia intervista sul Giornale di Ivrea sulla illegittimità della certificazione verde.

https://primailcanavese.it/cronaca/green-pass-il-dibattito-non-e-solo-politico/

Sul Green pass il dibattito non è solo politico. Con il Decreto Legge 52 del 2021 (convertito con la L. 87/21) è stata istituita la certificazione verde attestante la guarigione dal covid (validità 6 mesi), il completamento del ciclo vaccinale (9 mesi) o l’effettuazione di un test molecolare o antigienico (48 h). Secondo il successivo DL 65/21 (ora abrogato) detta certificazione sarebbe stata necessaria per accedere alle feste di matrimonio. Attualmente è in discussione di istituire l’obbligo di avere detta certificazione per una larga serie di attività al chiuso (bar e ristoranti ma anche trasporti) indipendentemente dal colore della regione.

Un avvocato fuori dal coro
"Una proposta simile in Francia ha suscitato immediate manifestazioni di proteste - commenta l'avvocato di Ivrea Valerio Donato - È evidente che si è in presenza di un tentativo di rendere obbligatorio il vaccino attraverso inaccettabili pressioni sulla popolazione riluttante a sottoporsi a detta pratica. Sul punto l’assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (organizzazione formata da 47 Stati europei che vigila sul rispetto dei diritti umani con potere di accertare e sanzionare le violazioni compiuta dai singoli stati membri) con la risoluzione n. 2361/21 si era chiaramente espressa (punto 7.3) contro la possibilità di prevedere siffatte discriminazioni contro chi scelga di non sottoporsi al vaccino che, per contro, deve essere somministrato indicandone chiaramente la sua non obbligatorietà".

Il commento
"Ma anche in assenza di detta risoluzione emerge con forza la contrarietà a Costituzione di dette discriminazioni - prosegue l'avvocato - Esse sono infatti irrazionali, contrarie al divieto di trattamenti sanitari obbligatori e ai principi etici in materia di sperimentazione farmaceutica (e i vaccini anti covid, come ci ricorda la stessa Pfizer, non sono ancora stati approvati dalle autorità farmaceutiche ma solo autorizzati in via di urgenza). Quello che realmente preoccupa della vicenda è l’evoluzione della società occidentale verso modelli autoritari che schiacciano le libertà fondamentali e inviolabili dell’individuo con la scusa di tutelare presunti interessi collettivi (non a caso noti medici televisivi parlano ormai apertamente della necessità di sospendere lo stato di diritto). In tal senso i vaccini (come le auto elettriche o, in tempi passati, le manovre di finanza pubblica di contenimento del debito) sono lo strumento con il quale si sta perseguendo lo svuotamento di significato della democrazia e rappresentano il dito del saggio che indica la luna (cioè il passaggio alla dittatura).

Alcune mie brevi osservazioni sui disservizi della Giustizia ai tempi della "emergenza" uscite sul giornale di Ivrea e s...
21/07/2021

Alcune mie brevi osservazioni sui disservizi della Giustizia ai tempi della "emergenza" uscite sul giornale di Ivrea e su http://www.resistenzattiva.it/2021/06/la-giustizia-e-la-pandemia-avv-valerio.html

Come mi è capitato di ricordare spesso, l’amministrazione della Giustizia è lo scopo fondamentale e primigenio dello Stato. L’essere umano, invero, accetta di sottomettersi ad un’autorità superiore, che in origine era il re, proprio perché delegare la risoluzione delle dispute, in ottica economica, è più conveniente che lasciare che i singoli si facciano giustizia da soli, scatenando faide che possono durare anche per molte generazioni. Possiamo quindi serenamente affermare che se rinuncia ad amministrare la Giustizia lo Stato non ha alcuna ragiona di esistere. Lo Stato moderno poi deve essere di diritto nel senso che delle leggi devono essere scritte prima delle dispute da risolvere, devono essere intellegibili e si devono applicare a tutti i consociati (e quindi anche allo stesso Stato sia democratico o assoluto). Con la pandemia possiamo affermare di avere visto seriamente compromessi questi principi. Ai primi di marzo del 2020, allorquando il panico si stava scatenando, si incominciò a rinviare indiscriminatamente i processi. Successivamente per decreto legge fu stabilito il rinvio forzoso di tutti i processi salvo quelli urgentissimi. Fu sancita la sospensione della prescrizione penale (norma sostanziale che giammai dovrebbe essere applicata retroattivamente) per quelli rinviati. Tale abrogazione dell’art. 25 della Costituzione (“nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”) operata con decreto legge è stata addirittura sanata dalla Corte Costituzionale che inspiegabilmente l’ha ritenuta legittima. Ma l’abrogazione dello stato di diritto si è vista sopratutto nei riflessi pratici. Ricordo che prima delle chiusure avevo notificato un precetto, atto stragiudiziale necessario per intraprendere un’esecuzione forzata, per un importo rilevante. Tale atto vale 90 giorni. Il primo problema fu ritiralo non potendomi recare dall’ufficiale giudiziario. Dopo varie peripezie mi fu restituito, per decisione amministrativa locale, solo dopo un mese perdendo così la differenza tra quanto pagato e quanto effettivamente dovuto (per legge le somme lasciate in deposito all’ufficiale giudiziario vengono acquisite se non ritirate entro 30 giorni). Avevo ancora meno di 60 giorni di tempo per procedere con il pignoramento, che potevo effettuare in due tribunali differenti. Nel primo me lo avrebbero eseguito solo decorsi 60 giorni, nel secondo (che effettivamente scelsi perché più conveniente) mi dissero che il Presidente del Tribunale, con proprio atto amministrativo di nessun valore legale, aveva sospeso il termine di validità del precetto e quindi me lo rifiutarono. Per fortuna con la parziale riapertura di maggio riuscii ad eseguire il pignoramento nei 90 giorni. A seguito di rinvio di ufficio dell’udienza fui quindi onerato, irritualmente, di notificare al debitore lo spostamento della stessa. Giova precisare che l’attività dei Tribunali riprese, con le nuove disposizioni in tema di udienze a distanza solo a settembre poiché da maggio a luglio furono trattati, oltre a quelli urgentissimi di cui sopra, solo gli affari normalmente definiti urgenti. Da settembre in poi quindi fu un accavallarsi continuo di udienze rifissate con notevole difficoltà per i difensori di farvi fronte. Importanti esponenti della Magistratura in merito ebbero ad affermare che il procedere in assenza degli avvocati (quando “la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento” ex art. 24 Cost) era un bene per la giustizia. Nel frattempo un nuovo decreto legge ha stabilito che i processi penali in Corte d’Appello siano trattati in assenza di difensori e parti salvo che non se ne faccia richiesta almeno 15 giorni prima. Attualmente la situazione resta drammatica: ogni ufficio giudiziario, anche all’interno di uno stesso distretto, applica regole proprie per l’accesso agli uffici e alle udienze con buona pace del principio di uguaglianza e di uguale applicazione della legge. In merito segnalo che alcuni uffici del giudice di pace (dove non esiste il telematico) accettano gli atti solo a mezzo posta anticipata da pec ma poi non forniscono informazioni al telefono sui procedimenti. Altri uffici procedono a rinvii di anni. In altri ancora, come recentemente verificato, un atto da fare davanti al cancelliere quale la rinuncia all’eredità, che normalmente si deve compiere entro tre mesi dalla morte del de cuius, viene fissato (attraverso apposita prenotazione su una piattaforma gestita da una società privata) a distanza di quasi 7 mesi, obbligando gli utenti a rivolgersi ai Notai con costi anche 15 volte superiori. La situazione è pertanto inaccettabile e i Consigli dell’Ordine degli Avvocati che dovrebbero vigilare sulla corretta amministrazione della giustizia da parte di Magistrati e Funzionari, a parte timide proteste, hanno pressoché fatto acquiescenza a queste mal pratiche giudiziarie.

Come mi è capitato di ricordare spesso, l’amministrazione della Giustizia è lo scopo fondamentale e primigenio dello Stato. L’essere umano, ...

Mie brevi riflessioni sul diritto di riunione dei cittadini.A marzo scorso, gli appartenenti al movimento delle sardine ...
12/04/2021

Mie brevi riflessioni sul diritto di riunione dei cittadini.

A marzo scorso, gli appartenenti al movimento delle sardine si sono recati, da più parti di Italia, a Roma per manifestare davanti alla sede del Partito Democratico, violando così il confinamento e il divieto di spostamento tra le regioni.

I leader del movimento facevano però sapere di non essere stati sanzionati per avere rispettato la circolare del Ministero dell'Interno n. 15350/117/2/1 che permette lo svolgimento di manifestazioni pubbliche “regolarmente autorizzate”. La stessa circolare consentirebbe inoltre spostamento da e verso regioni e zone con più elevato livello di rischio qualora queste manifestazioni fossero di carattere nazionale.

Sennonché nella circolare in oggetto (qui) nulla di tutto ciò si legge. Pochi giorni dopo l’evento delle sardine, peraltro, una manifestazione (“non autorizzata di No Mask e No Vax” così il Messaggero (qui) di lavoratori a Torino riceveva tutt’altro trattamento: come riferisce l’articolo citato “al termine della manifestazione sono state comminate una cinquantina di sanzioni per violazione delle norme sul contagio”. “Tra queste, una trentina per mancato uso della mascherina e una ventina per mobilità ingiustificata [SIC!] in un comune [ma le sardine si erano mosse da più regioni] diverso da quello di residenza”.

La testata prosegue riferendo che in piazza c’erano “anche volti dell'estrema destra e alcuni anarchici, e un candidato sindaco” (Ugo Mattei, della lista "Futura per i beni comuni", vicino all'ex vicesindaco e assessore all'Urbanistica Guido Montanari), colpevole di avere invocato la “libertà di manifestare comunque la si pensi” addirittura “ricevendo applausi”.

Se fa più scalpore l’evidente doppiopesismo, tanto della carta stampata quanto dell’autorità di Pubblica Sicurezza, dietro queste notizie si cela qualcosa di veramente insidioso: l’idea, falsa, che le manifestazioni debbano essere previamente autorizzate. Sul punto la Costituzione appare tranciante.

L’art. 17, infatti, stabilisce che “i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi” (comma I), che “per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso” (comma II) e che le sole “riunioni in luogo pubblico” devono essere precedute dal “preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica” (comma III). La previsione di una richiesta di autorizzazione preventiva sarebbe pertanto incostituzionale.

La circolare citata da Santori, come già detto, nulla dispone sulle manifestazioni in luogo pubblico limitandosi a ribadire il divieto espresso per lo svolgimento di sagre e fiere di comunità (ma solo se “contraddistinte dal carattere locale”, rimanendo “consentite quelle di carattere nazionale e internazionale”).

Ma l’idea, incostituzionale e contraria alla libertà fondamentale del cittadino di riunirsi liberamente, che le riunioni in luogo pubblico debbano essere previamente autorizzate, purtroppo, è entrata subdolamente nel nostro ordinamento già prima della (asserita) emergenza sanitaria. Il riferimento è ai fatti di piazza San Carlo a Torino del 3 giugno 2017.

Come noto quella notte fu trasmessa su un maxi schermo la finale di Coppa di Campioni e, a causa di gravi manchevolezze organizzative e di sicurezza (fu permessa la vendita di bottiglie di vetro e furono posizionate male le transenne in modo da impedire vie di fuga), al momento in cui dei balordi crearono il panico tra i tifosi assiepati si creò un parapiglia che causò numerosi feriti e causò la morte di due donne.

Le evidenti responsabilità dell’amministrazione comunale e della Pubblica Sicurezza, infatti, è stata presa a pretesto per introdurre il principio non solo dell’autorizzazione preventiva (in realtà le leggi di pubblica sicurezza prescrivono già che gli eventi di intrattenimento più grandi o a scopo di lucro debbano ottenere la licenza di pubblica sicurezza – oltre ovviamente al permesso di occupare il suolo pubblico rilasciato dall’ente titolare del medesimo), ma anche quello che sagre, manifestazioni ed eventi per tenersi in pubblico debbano essere assistiti da un piano di sicurezza, redatto da un professionista privato, e da un apparato di sicurezza svolto da operatori privati del settore.

In altre parole è stata privatizzata la gestione dell’ordine pubblico imponendo una normativa (con un atto non previsto nelle fonti del diritto – la circolare di pubblica sicurezza – seguito poi da circolari ministeriali, fonti secondarie del diritto) che prevede una serie di pesanti oneri, anche finanziari, e responsabilità a carico degli organizzatori di tali riunioni pubbliche, che ne limitano pesantemente lo svolgimento.

In sostanza molti eventi pubblici da allora sono stati cancellati per l’impossibilità di fare fronte alle spese (una sagra di paese può arrivare a costare anche 15/20 mila euro in sicurezza) e quelli che si sono svolti sono stati pesantemente menomati e snaturati.

Non solo! L’obbligo di dotarsi di buttafuori privati paradossalmente aumenta i rischi per l’ordine pubblico laddove l’esagitato ubriaco locale viene sicuramente meglio gestito da un appartenente alle forze dell’ordine o da volontari del luogo.

La conseguenza più grave, però, è che solo le manifestazioni più ricche si potranno oramai svolgere, mentre quelle più povere saranno pesantemente penalizzate o cancellate.

Ritornando alle pubbliche manifestazioni di pensiero (non soggette ad autorizzazione preventiva) non ci si stupisce quindi che alle sardine (movimento senza alcuna ideologia che non sia quella di sostenere il potere costituito) sia permesso di derogare alle norme che vietano gli spostamenti mentre a partite iva cui viene impedito da un anno di lavorare, invece, no.

Resistenza Attiva

Intervengo a spiegare le norme sugli spostamenti in vigore durante le feste: mia intervista sul Giornale di Ivrea.Con il...
24/12/2020

Intervengo a spiegare le norme sugli spostamenti in vigore durante le feste: mia intervista sul Giornale di Ivrea.

Con il Decreto Legge 172 del 18.12.20 vengono dettate ulteriori misure limitative delle libertà individuali per il periodo tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021. Secondo l’art. 1, in tutta Italia nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, si applicheranno le misure di cui all'art. 2 del DPCM del 3 dicembre 2020 (zona arancione, ma sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia), mentre negli altri giorni del periodo, quelli festivi e prefestivi, troveranno applicazione le misure di cui all’art. 3 dello stesso DPCM (zona rossa). Durante tutto il periodo è però consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Tutte le violazioni saranno perseguite con la solita sanzione da € 400,00 a 3.000,00. In buona sostanza nei giorni rossi si può uscire di casa solo per lavoro, necessità, salute e per le attività motorie (la passeggiatina solo nei pressi dell’abitazione) e sportiva. Nei giorni arancioni viceversa si potrà uscire senza giustificato motivo nel proprio comune di residenza e (se questo ha meno di 5000 abitanti) uscire dallo stesso per un raggio di 30 km senza andare nei capoluoghi di provincia o uscire dalla regione (per esempio chi risiede a Cascinette di Ivrea potrà recarsi a Rivarolo Canavese che dista 28,3 km ma chi abita a Ivrea non potrà lasciare la stessa). In tutto il periodo sarà consentito una volta al giorno recarsi in visita in un’unica altra abitazione in massimo due persone (oltre ai minori di 14 e persone disabili a carico). Resta in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5. Forti perplessità suscita l’inciso iniziale della norma che fa salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158 (secondo cui contrariamente a quanto visto sopra il 25 e il 26 dicembre e il 1° gennaio è vietato ogni spostamento tra comuni e quindi anche la visita a parenti e amici nell’unica altra abitazione privata all’interno della regione). Rimangono comunque consentiti il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, da e verso le seconde case con esclusione però di quelle situate fuori Regione o Provincia autonoma e, il 25, 26 e 1 di quelle ubicate fuori dal Comune di residenza. Non si comprende, infine, se l’unica altra abitazione privata cui è concesso recarsi (avendo cura di lasciare a casa gli eventuali figli maggiori di 14 anni che non potranno circolare insieme ai genitori) sia sempre la stessa durante tutto il periodo ovvero se sia una al giorno, consentendo quindi visite a parenti e amici diversi in giorni diversi. In conclusione, senza entrare nel merito, occorre denunciare come ci si trovi in presenza di un pessimo provvedimento perché di difficile comprensione (anche per gli addetti ai lavori) e connotato da forti profili di illogicità e irragionevolezza.

Indirizzo

Via De Gasperi N. 2
Ivrea
10015

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