19/03/2026
LA MIA POSIZIONE SUL REFERENDUM GIUSTIZIA
Domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 i cittadini sono chiamati alle urne per confermare o meno la Legge Costituzionale di riforma degli articoli della Costituzione concernenti l’organizzazione del Potere giudiziario (modifiche agli articoli 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110),
Questo il testo del QUESITO:
«Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare"?»
In sintesi i punti della riforma sono:
• Sdoppiamento del CSM: Vengono istituiti due organi di autogoverno distinti: il Consiglio Superiore della Magistratura Giudicante e il Consiglio Superiore della Magistratura Requirente.
• Sorteggio dei membri: I componenti togati e laici di entrambi i Consigli sono estratti a sorte.
• Alta Corte Disciplinare: Viene creato un nuovo organo giurisdizionale, esterno ai due CSM, competente per i procedimenti disciplinari nei confronti di tutti i magistrati ordinari.
• Carriere separate: L'articolo 102 viene modificato per stabilire che la legge deve assicurare la distinzione delle carriere dei magistrati.
• Competenze ministeriali: L'articolo 110 viene adeguato per riferire l'organizzazione dei servizi ai rispettivi Consigli.
Personalmente ho maturato la decisione di astenermi dal voto, ritenendo tale scelta la più coerente sul piano politico, costituzionale e sistematico.
La riforma, invero, si colloca all’interno di un processo ormai pluridecennale di trasformazione dell’assetto costituzionale italiano, avviato nei primi anni Novanta e proseguito attraverso interventi e riforme sempre più incisive e penetranti dell’assetto originario delineato dall’Assemblea costituente, spostando l’asse dell’ordinamento da una concezione sociale e solidaristica dello Stato verso un modello più marcatamente, al contempo, liberale e autoritario.
La stessa modifica di principi fondamentali, come dimostrato dall’intervento sull’articolo 9 della Costituzione, evidenzia come persino i pilastri ritenuti “supremi” e teoricamente sottratti alla revisione siano stati di fatto oggetto di ridefinizione. In questo contesto, per chi, come il sottoscritto, si riconosce in una visione sovranista e nella difesa dell’impianto costituzionale originario, appare privo di senso schierarsi in modo binario su una singola riforma che rappresenta soltanto un tassello di una trasformazione ben più ampia.
Nel merito, la riforma presenta un profilo di apparente neutralità sul piano dei principi, poiché mantiene formalmente l’autonomia e l’indipendenza della magistratura pur introducendo la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Tuttavia, tale distinzione risulta già oggi largamente operante (oggi è consentito a un magistrato cambiare per una sola volta in carriera le funzioni giudicante e inquirente), sicché l’intervento costituzionale assume in parte una funzione simbolica e politica più che strettamente tecnica.
Non può negarsi che l’istituzione di un nuovo organo disciplinare autonomo possa, in astratto, rappresentare un elemento di razionalizzazione del sistema. Ma è proprio qui che emerge la principale criticità: la riforma rinvia la propria concreta attuazione a future leggi ordinarie, aprendo così la strada a un possibile ampliamento dell’influenza del potere politico sulla composizione dei nuovi organi di autogoverno e sulla stessa giurisdizione disciplinare.
In altri termini, si introduce in Costituzione una struttura dai contorni incompleti, rimettendo alle maggioranze di turno la definizione dei meccanismi decisivi per l’equilibrio tra i poteri dello Stato.
Inoltre non si affrontano i problemi reali e strutturali della magistratura, che attengono alla trasparenza dei concorsi, ai criteri di accesso e progressione nelle funzioni, nonché alle garanzie di effettiva imparzialità. La creazione di due Consigli superiori distinti e di una Corte disciplinare autonoma rischia, al contrario, di moltiplicare i centri di potere e le possibili criticità, senza incidere sulle cause profonde delle disfunzioni.
Se davvero si fosse voluto intervenire in modo efficace, sarebbe stato necessario introdurre meccanismi rigorosi di controllo e trasparenza, rafforzare i criteri di progressione delle carriere e prevedere incompatibilità più stringenti per chi presenti interessi suscettibili di compromettere l’indipendenza dell’esercizio della funzione giurisdizionale.
Il clima politico che accompagna la consultazione referendaria contribuisce ulteriormente a rendere problematica una scelta di voto. Il confronto tra sostenitori del “Sì” e del “No” appare infatti fortemente ideologizzato e spesso caratterizzato da argomentazioni suggestive ma giuridicamente inconsistenti, con promesse di efficienza, riduzione degli errori giudiziari o accelerazione dei processi che la riforma, per sua natura, non è in grado di garantire.
Si ha piuttosto l’impressione che il referendum si inserisca in una più ampia competizione politica per l’influenza sul potere giurisdizionale, trasformando un delicato intervento costituzionale in terreno di scontro tra opposte strategie di controllo istituzionale.
Per tutte queste ragioni, ritengo che l’astensione rappresenti una scelta politicamente consapevole e costituzionalmente coerente: non un gesto di disinteresse, ma una forma di dissenso rispetto a un dibattito ridotto a contrapposizione ideologica e a una riforma che, pur incidendo sull’assetto dei poteri, non appare idonea a risolvere le reali criticità del sistema giustizia.