Avv. Cristina Ciufoli - Studio Legale MBC

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Ordine degli Avvocati di Perugia Assistenza in problematiche di Diritto Civile, Penale ed Amministrativo.

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"Infòrmàti" su L'Eugubino periodico dell'Associazione Maggio Eugubino
10/03/2026

"Infòrmàti" su L'Eugubino periodico dell'Associazione Maggio Eugubino

Suprema Corte di Cassazione I Sez. Civ. ord. n. 616 pubblicata il 12/01/2026.La Cassazione annulla la sentenza della Cor...
29/01/2026

Suprema Corte di Cassazione I Sez. Civ. ord. n. 616 pubblicata il 12/01/2026.
La Cassazione annulla la sentenza della Corte di Appello che aveva ritenuto sussistente la diffamazione a mezzo stampa, e dispone rinvio alla Corte di merito per una seconda valutazione affermando importanti principi in tema di giornalismo d’inchiesta.
Il diritto di critica, infatti, si esprime in un giudizio di carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti narrati, e l’espressione di simile giudizio può avvenire attraverso un’opera personale di collegamento dei fatti narrati, che possono essere posti anche solo in correlazione tra loro attraverso una narrazione sequenziale volta a prospettarne i possibili nessi ed informare così i cittadini su tematiche di interesse pubblico. Si tratta della allegazione di una serie di vicende idonee a porsi in collegamento logico tra loro, perché il lettore le possa apprezzare nella loro complessità e sia messo in condizioni di trarne una valutazione personale.
La Suprema Corte ha altresì rilevato che la Corte di merito avrebbe dovuto verificare se, nel caso di specie, si potesse riscontrare un caso di giornalismo d’inchiesta, nel qual caso il giornalista opera una valutazione complessiva ed autonoma anche di circostanze note e di pubblico dominio, sottoposte a sua autonoma valutazione critica nell’ottica dell’indagine o dell’inchiesta giornalistica su fatti di rilievo pubblico: “attraverso l’attenuazione del canone di verità, il giornalista di inchiesta è tutelato da principio costituzionale in materia di libera manifestazione del pensiero, quando egli indichi motivatamente un mero sospetto di illeciti, con il suggerimento di una direzione di indagine agli organi inquirenti o una denuncia di situazioni oscure che richiedono interventi amministrativi o normativi per essere chiarite, sempre che riguardino temi sociali di interesse generale, alla condizione che il sospetto e la denuncia siano esternati sulla base di elementi obiettivi e rilevanti; difatti, nel giornalismo d'inchiesta il sospetto, che non sia meramente congetturale o peggio ancora calunniatorio, deve mantenere il proprio carattere propulsivo e induttivo di approfondimento, essendo autonomo e, di per sé, ontologicamente distinto dalla nozione di attribuzione di un fatto non vero ed essendo anche nel giornalismo di indagine vietate le espressioni dubitative, come quelle insinuanti, allusive, sottintese, ambigue, suggestionati”.
Da ultimo la Suprema Corte precisa anche che “il carattere diffamatorio di uno scritto deve essere apprezzato tenendo conto della sua portata d'insieme con riferimento anche all'accostamento e all'accorpamento di notizie, ove esposte in modo tale da far sì che il pubblico le intenda riguardo al tono complessivo e alla titolazione dell'articolo”; “ciò nondimeno... ove la narrazione di determinati fatti si è esposta insieme ad opinioni dell'autore, in modo da costituire al contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza richiede un bilanciamento degli interessi individuale alla reputazione con cui l'ho la libera manifestazione del pensiero e di un dissenso ragionato dal comportamento preso di mira, bilanciamento ravvisabile nella pertinenza della critica all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma di quelle interpretazione del fatto”.

Limiti del diritto di critica politica e diffamazione.Cassazione Sez. I Civ. Ord. n. 282/2026 del 06/01/2026"L'esercizio...
12/01/2026

Limiti del diritto di critica politica e diffamazione.
Cassazione Sez. I Civ. Ord. n. 282/2026 del 06/01/2026
"L'esercizio del diritto di critica, quand'anche di carattere politico, non giustifica qualsiasi affermazione dispregiativa che costituisca un'offesa gratuita, come tale priva di finalità di pubblico interesse, e trasmodi nell'uso di argomenti che, lungi dal criticare i programmi e le lezioni dell'avversario, mirino soltanto ad insultarlo o ad evocarne una pretesa indegnità personale (Cass. 4325/2010).
Pertanto, il legittimo esercizio della critica politica può costituire un'esimente rilevante anche ai fini della responsabilità civile da ingiuria e/o diffamazione quando, pur contemplando toni aspri e di disapprovazione più pungenti ed incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti interpersonali fra privati cittadini, comunque non trascenda in un attacco personale e nella pura contumelia e non leda il diritto altrui all'integrità morale (Cass. 8743/2000).
Il legittimo esercizio del diritto di critica, anche in ambito politico, è pur sempre condizionato dal limite della continenza dai limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse (Cass. 841/2015), e non può mai travalicare nell'attacco personale o nella pura contumelia e nella lesione del diritto altrui all'integrità morale (Cass. 23576/2013).
Un conto è l'esposizione di fatti ... sulla base dei quali costruire una valutazione ... un altro è fondare la critica politica sull'attribuzione di una precisa condotta di carattere criminoso e tutta da verificare, perché il contesto politico in cui la critica è pronunciata non modifica i limiti a cui la stessa deve di per sé sottostare. In quest'ultimo caso l'esercizio del diritto di critica politica quale libera estrinsecazione del pensiero è idoneo a scriminare l'illiceità dell'offesa qualora, oltre al rispetto dei limiti della continenza verbale e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica, sussista anche la condizione della verità oggettiva, anche soltanto putativa, dei fatti attribuiti alla persona offesa, requisito che richiede che la notizia sia frutta di un serio e diligente lavoro di ricerca, tanto più attento a fronte della diffusività del mezzo impiegato (Cass. 21651/2023) ... è necessario che l'elaborazione critica non sia avulsa da un nucleo di verità e non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui (Cass. 31263/2020)."

Ricominciamo!
01/01/2026

Ricominciamo!

Buon Natale ✨✨✨✨
24/12/2025

Buon Natale ✨✨✨✨

27/11/2025

Urso: “Valorizziamo le nostre tradizioni difendendone qualità e autenticità, a vantaggio di tutti i consumatori”

26/11/2025

Il Guardasigilli oggi al convegno “Sua cuique tribuere. Giustizia tra fede e diritto. Riflessioni giubilari dei giuristi” a Roma

25/11/2025

REFERENDUM, UNA DECISIONE RAZIONALE E NON UNA SCELTA EMOTIVA

(del Dott. Catello Maresca, magistrato, su Il Riformista, 22 novembre 2025)

Tra fake news e prese di posizione, più vicine al tifo da stadio che a serie questioni costituzionali, prosegue lo scontro sulla cosiddetta riforma della giustizia. Il 30 ottobre scorso, il Senato della Repubblica ha concluso l’iter legislativo per l’approvazione della norma e, non avendo raggiunto la maggioranza dei due terzi dei componenti, richiesta per le modifiche costituzionali, la parola definitiva spetterà, infatti, ai cittadini, che dovranno esprimersi attraverso un referendum, detto confermativo. Nei prossimi mesi, ma in realtà il percorso è già stato anticipato attraverso la creazione di alcuni comitati a favore o contro, il dibattito si annuncia particolarmente intenso.
L’auspicio, però, è che possa svolgersi in un clima di serietà e di serenità in modo da offrire una visuale ampia da consentire agli elettori un voto consapevole. Almeno, questo è l’auspicio di chi, come il sottoscritto, spera in un voto avveduto e non istintivo, né ideologico. Per questo credo che i cittadini, soprattutto la gran parte di quelli non addetti ai lavori, abbiano diritto ad una corretta ed equilibrata informazione. Molti che incontro non hanno ancora ben chiaro il quadro degli interventi, per cui vale la pena di riassumerlo.
In sintesi, i punti salienti della riforma costituzionale, nota come “separazione delle carriere della magistratura”, riguardano una serie di aspetti rilevanti per il sistema giustizia nel nostro Paese. In particolare, viene introdotto ufficialmente il principio per cui la magistratura è composta da due carriere distinte: la magistratura giudicante (i giudici) e la magistratura requirente (i pubblici ministeri). Inoltre, il testo approvato prevede la creazione di due organi separati per l’autogoverno della magistratura: un Consiglio superiore della magistratura (giudicante) per i giudici; ed uno requirente per i magistrati dell’accusa. E i membri dei due CSM saranno estratti a sorte.
Viene, infine, prevista l’istituzione di un’Alta Corte disciplinare per valutare le sanzioni nei confronti dei magistrati che compiono errori. Senza voler esprimere anticipazioni sul voto, né prese di posizione aprioristiche, né tantomeno ideologiche, l’auspicio è che la discussione possa essere leale, sostenuta da valutazioni di merito, e non da spinte identitarie o pulsioni intuitive. Non ho condiviso, in tal senso, la scelta della magistratura associata di prendere posizione e di diventare, anche forse in maniera inconsapevole e non voluta, parte di un conflitto politico tra due schieramenti ben definiti. Anche in questo caso, infatti, a mio sommesso avviso, dovrebbe valere il principio per cui i giudici devono non solo essere, ma anche apparire imparziali.
E sostenere di essere quasi costretti a scendere in campo per difendere la Costituzione, mortifica l’intelligenza dei tanti che la pensano diversamente ed hanno tutto il diritto di farlo legittimamente e con argomenti solidi e giuridicamente sostenibili. Sostenere di essere depositari della soluzione e della verità assoluta è un atteggiamento che non aiuta il confronto e appare molto vicino al “ragionamento”, che ho sentito incredibilmente sostenere da qualcuno, secondo cui questa riforma di una parte della Costituzione sarebbe incostituzionale. Credo, invece, che trattandosi di argomento estremamente tecnico, le diverse posizioni vadano sostenute su basi razionali, o almeno ragionevoli, partendo dal testo della norma, approvata dal Parlamento.
In tal senso, per una corretta informazione ed una attenta valutazione nel merito non potrà non pesare il collegamento con la riforma, approvata quasi all’unanimità, con un ampio consenso politico trasversale, che nel 1999 ha riscritto completamente l’articolo 111 Cost., introducendo i princìpi del giusto processo, ispirati all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU). In particolare, il principio costituzionale, ormai, consolidato e di cui questa riforma rappresenta una concreta attuazione, prevede, tra l’altro, che “ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale”. Ogni moderna democrazia fonda sul principio della terzietà del giudice la base delle libertà e la garanzia dei diritti dei cittadini. È fuori discussione che tale baluardo, laddove messo in discussione, andrebbe difeso in maniera convinta da chi ha a cuore la democrazia. Leggendo il testo della norma (solo questo può offrire un dato solido e rassicurante) gli elettori potranno farsi la loro idea e compiere consapevolmente il proprio dovere. Il dato normativo esitato dal Parlamento sembra sotto questo profilo essere rassicurante poiché prevede un organo di autogoverno della magistratura requirente autonomo ed indipendente, i cui componenti sono estratti a sorte ed è presieduto dal Presidente della Repubblica, massima espressione di garanzia. Altre considerazioni basate su ipotesi o congetture, con incursioni di complottismo, sembrano allo stato frutto di approcci aprioristici ed emotivi.

22/11/2025

⚖️ Il referendum sulla riforma che introduce separazione delle carriere dei magistrati, doppio Csm e alta corte disciplinare si terrà “nella prima metà di marzo”. A dirlo è il ministro Nordio ospite del Forum Stresa 2025, intervistato dal direttore del Tg 1, Gian Marco Chiocci.

E sull’intervista di Giovanni Minoli all’ex magistrato Luca Palamara: “una bomba esplosiva, quantomeno accertiamo quello che dice”

➡️ https://www.gnewsonline.it/stresa-2025-nordio-referendum-nella-prima-meta-di-marzo/

Occupazione abusiva di immobili altrui.La Suprema Corte ha recentemente confermato la condanna del Ministero dell'Intern...
19/11/2025

Occupazione abusiva di immobili altrui.
La Suprema Corte ha recentemente confermato la condanna del Ministero dell'Interno al risarcimento dei danni patrimoniali subiti da un privato in conseguenza del ritardo con cui era stato eseguito il provvedimento di rilascio di un immobile di proprietà dello stesso occupato anni addietro.
“Il fenomeno delle occupazioni abusive di immobili costituisce fonte di gravi tensioni sociali e di pericolose situazioni di illegalità, in quanto ogni occupazione abusiva lede non soltanto il diritto del soggetto (pubblico o privato), che è proprietario dell’immobile abusivamente occupato, ma anche l’interesse dei consociati ad una convivenza ordinata e pacifica.
Una volta che il proprietario abbia ottenuto il titolo esecutivo per recuperare la disponibilità materiale del proprio immobile, non rientra nel potere discrezionale della pubblica amministrazione stabilire se dare o meno attuazione al provvedimento dell’autorità giudiziaria ... con la conseguenza che l’inosservanza, da parte dell’autorità amministrativa, del dovere, costituente espressione dello Stato di diritto, di apprestare i mezzi per l’attuazione coattiva dei provvedimenti giudiziari integra una condotta colposa generatrice di responsabilità.
Nel caso delle occupazioni abusive, va cercato lo strumento per ricondurre in ogni singolo caso la riaffermazione della legalità violata in un ambito di ragionevolezza, che tenga conto di tutti gli aspetti sottesi al fenomeno ... il tutto senza perdere di vista che, a fronte della intervenuta emissione di un provvedimento giurisdizionale di sgombero, la pubblica amministrazione è tenuta ad eseguirlo, con le modalità più appropriate al caso di specie ma comunque idonee a garantirne l’attuazione in tempi ragionevoli.
Nell’ordinamento di uno Stato di diritto, l’obbligo di dare esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali è incondizionato, con la conseguenza che l’inadempimento di tale obbligo, protratto oltre il tempo ragionevolmente necessario ad approntare i mezzi che tale esecuzione richieda, costituisce fatto che, di per se stesso, è fonte di responsabilità della P.A. obbligata, senza necessità per il soggetto danneggiato di provare il dolo o la colpa. Solo l’assoluta impossibilità (per forza maggiore) di prestare assistenza all’esecuzione di un provvedimento giurisdizionale può giustificare un (temporaneo) diniego da parte dell’Autorità, sussistendo un diritto soggettivo ad ottenere dall’amministrazione le attività necessarie all’esecuzione forzata del provvedimento, comprese quelle relative all’uso della forza pubblica, le quali integrano comportamento dovuti e non discrezionali.
La causa di forza maggiore ostativa all’esecuzione di un provvedimento giurisdizionale non può identificarsi nelle difficoltà intrinseche dell’esecuzione forzata, né nella scelta discrezionale di posporre l’interesse all’esecuzione del provvedimento giurisdizionale ad altri interessi, pur legittimi, che la P.A. è tenuta a garantire.”
Corte di Cassazione Sez. III Civ. Ord. n. 24053/2025

30/10/2025

Abbiamo chiesto ad Andrea Mirenda, componente del CSM, cosa ne pensa della riforma costituzionale nella parte in cui prevede il sorteggio dei membri togati

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