29/01/2026
Suprema Corte di Cassazione I Sez. Civ. ord. n. 616 pubblicata il 12/01/2026.
La Cassazione annulla la sentenza della Corte di Appello che aveva ritenuto sussistente la diffamazione a mezzo stampa, e dispone rinvio alla Corte di merito per una seconda valutazione affermando importanti principi in tema di giornalismo d’inchiesta.
Il diritto di critica, infatti, si esprime in un giudizio di carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti narrati, e l’espressione di simile giudizio può avvenire attraverso un’opera personale di collegamento dei fatti narrati, che possono essere posti anche solo in correlazione tra loro attraverso una narrazione sequenziale volta a prospettarne i possibili nessi ed informare così i cittadini su tematiche di interesse pubblico. Si tratta della allegazione di una serie di vicende idonee a porsi in collegamento logico tra loro, perché il lettore le possa apprezzare nella loro complessità e sia messo in condizioni di trarne una valutazione personale.
La Suprema Corte ha altresì rilevato che la Corte di merito avrebbe dovuto verificare se, nel caso di specie, si potesse riscontrare un caso di giornalismo d’inchiesta, nel qual caso il giornalista opera una valutazione complessiva ed autonoma anche di circostanze note e di pubblico dominio, sottoposte a sua autonoma valutazione critica nell’ottica dell’indagine o dell’inchiesta giornalistica su fatti di rilievo pubblico: “attraverso l’attenuazione del canone di verità, il giornalista di inchiesta è tutelato da principio costituzionale in materia di libera manifestazione del pensiero, quando egli indichi motivatamente un mero sospetto di illeciti, con il suggerimento di una direzione di indagine agli organi inquirenti o una denuncia di situazioni oscure che richiedono interventi amministrativi o normativi per essere chiarite, sempre che riguardino temi sociali di interesse generale, alla condizione che il sospetto e la denuncia siano esternati sulla base di elementi obiettivi e rilevanti; difatti, nel giornalismo d'inchiesta il sospetto, che non sia meramente congetturale o peggio ancora calunniatorio, deve mantenere il proprio carattere propulsivo e induttivo di approfondimento, essendo autonomo e, di per sé, ontologicamente distinto dalla nozione di attribuzione di un fatto non vero ed essendo anche nel giornalismo di indagine vietate le espressioni dubitative, come quelle insinuanti, allusive, sottintese, ambigue, suggestionati”.
Da ultimo la Suprema Corte precisa anche che “il carattere diffamatorio di uno scritto deve essere apprezzato tenendo conto della sua portata d'insieme con riferimento anche all'accostamento e all'accorpamento di notizie, ove esposte in modo tale da far sì che il pubblico le intenda riguardo al tono complessivo e alla titolazione dell'articolo”; “ciò nondimeno... ove la narrazione di determinati fatti si è esposta insieme ad opinioni dell'autore, in modo da costituire al contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza richiede un bilanciamento degli interessi individuale alla reputazione con cui l'ho la libera manifestazione del pensiero e di un dissenso ragionato dal comportamento preso di mira, bilanciamento ravvisabile nella pertinenza della critica all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma di quelle interpretazione del fatto”.