30/09/2026
Vigilanza sui bambini: esserci non basta. Ma per condannare serve la prova. ⚖️
La Cassazione (sentenza n. 33020/2026) si è pronunciata sul dovere di vigilanza delle educatrici di un nido-ludoteca. Ecco i punti chiave:
👀 La presenza fisica non equivale a vigilanza. Il controllo deve essere concreto ed effettivo, soprattutto quando i bambini possono trovarsi in situazioni di pericolo.
🚫 La vigilanza non si delega. Le educatrici a cui i bambini sono affidati restano responsabili e non possono passare il gruppo ad altre operatrici, nemmeno durante una festa.
📌 Ma non ogni incidente è colpa di chi vigila. La responsabilità va provata in concreto: se le educatrici si sono allontanate, per quanto tempo e a che distanza dai bambini. Senza questa ricostruzione non si può condannare per semplice supposizione.
Nel caso esaminato la Corte ha annullato la condanna civile pronunciata in appello e ha disposto un nuovo esame delle prove.
Un principio che riguarda tutto il personale scolastico e educativo: il dovere di vigilanza è reale, ma lo è anche la tutela di chi è accusato ingiustamente.
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