28/07/2025
Da anni facciamo in modo che i nostri assistiti ottengano dallo Stato Italiano gli indennizzi spettanti in caso di eccessiva durata dei processi (cd Legge Pinto).
Nel tempo sono stati introdotti criteri sempre più stringenti e frapposti ostacoli all’ottenimento dell’indennizzo.
Con il decreto di recente emesso all’esito della procedura di opposizione proposta dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, la Corte di Appello di Salerno ha confermato il diritto del nostro assistito all’indennizzo, confermando quanto da sempre ribadito dal nostro studio, ovvero che i cosiddetti rimedi preventivi non si applicano, a prescindere dall’instaurazione di successivi gradi di giudizio, per i processi che al 30 ottobre 2016 abbiano già superato la durata ragionevole (in caso di giudizio civile, in primo grado, 3 anni).
“È pacifico che – parimenti a quanto stabilito per le modifiche di cui all'art.2, comma 2 bis, sempre come modificato dalla L. n. 208 del 2015, o all'interpretazione assunta dalla Suprema Corte di Cassazione circa l'applicabilità ratione temporis dell'art. 2, comma 2 quinquies, lett. e), nella formulazione scaturente dalla novella del 2012 (Vd. Suprema Corte di Cassazione, Sezione Sesta Civile, sentenza 21.12.2016, n.26627) – le disposizioni di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 sexies e septies, non sono applicabili in relazione alle domande di equa riparazione relative a procedimenti che, alla data di entrata in vigore della stessa, abbiano già superato la durata ragionevole di cui all'art. 2 bis della medesima legge”