05/01/2024
🔺CONTRIBUTO UNIFICATO PER PROCEDURE ESECUTIVE E FALLIMENTARI IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA🔺
🟢Le persone che hanno un reddito imponibile inferiore ad € 38.514,03 hanno il diritto all’esenzione dal pagamento del contributo unificato nelle cause di lavoro e previdenza.
Con circolare 9 gennaio 2023, Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di Giustizia, Direzione generale affari interni, Ufficio I Reparto I, Servizi relativi alla Giustizia Civile, discostandosi da precedente orientamento, ha “precisato” che anche per le procedure esecutive e fallimentari in materia di lavoro, previdenza e assistenza, vi è l'esenzione dal contributo unificato se resta invariato il limite reddituale di € 38.514,03.
🔺COME SI CALCOLA IL REDDITO IMPONIBILE? 🔺
🟢Occorre evidenziare che il reddito di cui tenere conto per l’ammissione ai benefici in parola previsti dal dPR n. 115/2002 è, secondo la testuale espressione degli artt. 9 e 76, il “reddito imponibile” risultante dall’ultima dichiarazione, ossia l'ultimo periodo dichiarabile. L'ultima dichiarazione per la individuazione del reddito rilevante è quella per la quale è maturato, al momento del deposito dell'istanza, l'obbligo di presentazione, anche se materialmente non presentata (Cass. n.15694/2020); per ultima dichiarazione, quindi, non si intende l'ultima presentata ma quella relativamente alla quale è sorto l'obbligo di presentazione, anche se ancora materialmente non presentata.