13/10/2011
FAMIGLIA LEGITTIMA E FAMIGLIA DI FATTO EQUIPARATE AI FINI DEL RISARCIMENTO DEL DANNO MORALE.
Corte di Cassazione III Sez. Civile, Sentenza n.12278 del 7 Giugno 2011.
In tema di parificazione della famiglia di fatto e della famiglia legale si è espressa la III Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza n.12278 del 7 Giugno 2011. La questione trova rilevanza in quanto ribadisce l’equiparazione tra la famiglia legittima e quella di fatto anche ai fini del risarcimento del danno morale.
Nel caso specifico, Il sig. Tizio, lasciata la famiglia legittima, instaurava una stabile relazione con un'altra donna, formando una famiglia di fatto. Della famiglia faceva parte anche un figlia, che lui stesso considerava come propria, pur non avendola riconosciuta. Tizio moriva a causa incidente stradale.
In seguito a domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta dalla moglie e dalla figlia della vittima, deceduta in seguito ad incidente stradale, intervenivano in giudizio anche la convivente e la figlia naturale della vittima, chiedendo, al pari della famiglia legale, lo stesso risarcimento del danno non patrimoniale. Sia la famiglia legale che quella di fatto chiedevano ed ottenevano (in primo e secondo grado), il risarcimento del danno dalla compagnia di assicurazione della società di trasporti coinvolta nel sinistro. Il legame affettivo con la nuova compagna e con la figlia di quest’ultima era ormai tanto stabile da poter far configurare legittimamente il diritto al risarcimento danni. La Suprema Corte non ha fatto altro che seguire la giurisprudenza costante sul punto in questione, (cfr. Cass., 29 aprile 2005, n. 8976) che, «in materia di responsabilità civile ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno conseguente alle lesioni o alla morte di una persona in favore del convivente “more uxorio” di questa, pur richiedendo che venga fornita, con qualsiasi mezzo, la prova dell’esistenza e della durata di una comunanza di vita e di affetti e di una vicendevole assistenza morale e materiale, cioè di una relazione di convivenza avente le stesse caratteristiche di quelle dal legislatore ritenute proprie del vincolo coniugale».
Per la famiglia di fatto è stata provata la stabilità e continuità nel tempo del rapporto e delle relazioni affettive. Tizio aveva costituito con la convivente una unione stabile, caratterizzata non soltanto da un legame affettivo, ma anche dalla gestione comune dei molteplici aspetti della vita quotidiana, con reciproco appoggio morale e materiale nonché, successivamente, dalla condivisione dei compiti connessi alla nascita e alla crescita della figlia con la quale la vittima intratteneva un rapporto sotto ogni profilo assimilabile a quello genitore-figlio. Al contempo aveva mantenuto legami stabili con i figli e con la moglie, non solo affettivi ma anche economici contribuendo alle esigenze del primo nucleo familiare. Dunque non può che apparire corretta ma soprattutto equa la decisione dei Giudici di merito in quanto non pone discrimine tra le due famiglie, invero le equipara, al pari della stesso marito-convivente che probabilmente non avrebbe voluto vedere combattere - per puri interessi economici - il primo nucleo familiare avverso il secondo.
Dott.ssa Alessandra Chiodo
TILOTTA-CHIODO Law Firm