13/01/2024
A pochi giorni dal Presente in commemorazione della Strage di Acca Larenzia, molti mi chiedono: il Saluto Romano deve ancora essere punito?
Rientra nei reati di pericolo concreto o in quelli di pericolo astratto?
La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite è chiamata a pronunciarsi sul tema il 18 gennaio 2024 ( si veda: Sent. Cass. pen. Sez. I, n. 38686 del 22/09/2023 )
In Italia ci sono due norme che potrebbero punire la medesima condotta del c.d. Saluto Fascista: l’Art. 5 della Legge 20/06/1952, n. 645 “Legge Scelba” e l’Art. 2 della Legge 25/06/1993, n. 205 “Legge Mancino”
Vediamo le differenze e l’eventuale applicabilità.
La Legge Mancino fu prima un Decreto Legge finalizzato a combattere i crimini di odio di qualsiasi ideologia politica. Contestata da molti cultori del diritto e passata più volte per il vaglio costituzionale in relazione all’Art. 21, diviene quindi primario strumento punitivo anche nel caso che ci interessa.
Secondo questa interpretazione il Saluto Romano sarebbe un reato di pericolo astratto. Ovvero una manifestazione esteriore propria o usuale di organizzazioni o gruppi eversivi ed inequivocabilmente diretti a favorire la diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, a prescindere dalla loro riconducibilità al pensiero fascista. Non richiede che tale gesto sia accompagnato da elementi di violenza, svolgendo una funzione di tutela preventiva.
La Legge Scelba individua il suo fine nella protezione dell’ordine democratico dalle minacce sovversive antisistema. Arriverebbe quindi a ritenere che il Saluto Romano si idoneo a determinare il pericolo di ricostituzione di organizzazioni che si ispirano, direttamente o indirettamente, all'ideologia del disciolto partito fascista.
Secondo questa prospettiva interpretativa il Saluto Romano è considerato un reato di pericolo concreto. La norma quindi non sanzionerebbe le manifestazioni del pensiero e dell'ideologia fascista in sè, attese le libertà garantite dall'Art. 21 Cost., ma le punirebbe soltanto qualora dovessero determinare il pericolo di ricostituzione di organizzazioni fasciste, in relazione al momento ed all'ambiente in cui sono compiute, attentando concretamente alla tenuta dell'ordine democratico e dei valori ad esso sottesi.
Tra pochi giorni, a distanza di 80 anni da un determinato periodo storico, nonché a molti decenni dalle successive esigenze che ne hanno fondato le emanazioni, le Sezioni Unite, dopo averne chiarito il rapporto di specialità, torna sul tema del reale pericolo causato da un braccio teso.
Per completezza questo è il quesito: “Se la condotta consistente nel protendere in avanti il braccio nel "saluto fascista", evocativa della gestualità tipica del disciolto partito fascista, tenuta nel corso di una manifestazione pubblica, senzala preventiva identificazione dei partecipanti quali esponenti di un'associazione esistente che propugni gli ideali del predetto partito, integri la fattispecie di reato previste nella Legge Scelba o nella Legge Mancino; se entrambe le disposizioni configurino un reato di pericolo concreto o di pericolo astratto e se le stesse siano tra loro in rapporto di specialità oppure possano concorrere"
Esclusa ogni forma di personalissima considerazione mi sono imbattuto in questi giorni proprio in un processo riguardate questi fatti. La domanda che ho sentito il dovere di porre a me stesso è stata la seguente: possibile che queste, mi si permetta, anacronistiche norme possano scadere in un fazioso strumento di ritorsione nei confronti di giovani che trovano in un gesto, in un coro o in una canzone, scevri di reali idee politiche e lontani da qualsivoglia intento violento, nient’altro che un motivo di goliardica appartenenza?