Avvocato Flaviano Pisani

Avvocato Flaviano Pisani L’Avv. Flaviano Pisani offre assistenza e consulenza legale sia in ambito giudiziario che concilia

Ci si può rivolgere ad un avvocato familiarista non solo nei casi in cui si voglia porre fine al matrimonio o ad una convivenza, non solo nei casi di conflitto, ma anche per conoscere quali siano i propri diritti ed i propri doveri nell’ambito di un’unione e nel rapporto con i propri figli, e quali possibilità offra l’ordinamento a tutela della famiglia. Lo studio legale si occupa altresì di locazioni, diritto condominiale, infortunistica stradale e responsabilità medica.

Qualcun altro, più poeticamente, aveva scritto “certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”  😀
13/07/2022

Qualcun altro, più poeticamente, aveva scritto “certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano” 😀

21/10/2021

Pochi giorni orsono, il Tribunale di Milano, ha fissato le LINEE GUIDA PER L'ESPLETAMENTO DELLA CTU NELLE CAUSE DI SEPARAZIONE, DIVORZIO E RESPONSABILITÀ GENITORIALE DEI FIGLI DI COPPIE NON CONIUGATE, finalizzate a:
- rispondere adeguatamente al quesito del giudice: al CTU viene rivolto un quesito secondo un modello predefinito e da adattare alla situazione specifica, che indichi quali siano le condizioni psichiche dei genitori e dei minori, nonché il legame tra i minori e ciascuno dei genitori;
- rispettare il contraddittorio: il giudice, al momento del conferimento dell'incarico al CTU, chiede ai difensori di non partecipare alle operazioni peritali, a meno che non sia il CTU stesso a richiedere la loro presenza;
- redigere un documento intelligibile nel rispetto dei tempi processuali: la relazione peritale deve essere sintetica, chiara (il linguaggio del consulente d'ufficio deve essere chiaro e intellegibile anche ai non specialisti) e coerente (tale per cui le conclusioni in risposta al quesito peritale siano consequenziali con le indagini svolte e le deduzioni tratte);
- tener conto della normativa sulla privacy: l'attività svolta dai consulenti tecnici e dai periti, essendo strettamente connessa e integrata con l'attività giurisdizionale, comporta l'acquisizione di dati personali delle parti o di terzi, il cui trattamento deve essere effettuato secondo i principi di liceità, esattezza e pertinenza;
- rispettare la dignità ed i diritti delle persone esaminate: alle parti deve essere garantita la pienezza delle tutele ordinamentali;
- porre al centro il "migliore interesse del minore": l'esame peritale deve essere il meno stressante possibile per il minore, che deve essere informato circa le finalità dell'esame; per tutelare la serenità psicofisica del minore e la genuinità dell'esame, inoltre, è opportuno che per il suo ascolto non sia utilizzato il vetro specchio con impianto citofonico come, invece, indicato nell'art. 38-bis disp. att c.c.
Il documento contiene altresì indicazioni relative alla nomina del consulente tecnico d'ufficio e del CTP, all'esame peritale degli adulti e dei minori in presenza o da remoto, nonché alla liquidazione del compenso del CTU.

13/02/2021

ASSEGNO DIVORZILE E NUOVO LEGAME AFFETTIVO DEL TITOLARE DELL’ASSEGNO
La recentissima sentenza della Cassazione Civile n. 22604 del 16 ottobre 2020 ha statuito che “Non ha diritto a percepire l’assegno divorzile l’ex coniuge che intrattenga un nuovo rapporto sentimentale pluriennale e consolidato, pure caratterizzato da ufficialità, nonché fondato sulla quotidiana frequentazione con periodi più o meno lunghi di piena ed effettiva convivenza, integrando i suddetti fatti la fattispecie della c.d. famiglia di fatto”.

La tendenza della giurisprudenza degli ultimi anni va infatti nel senso di attribuire sempre maggior rilievo alla convivenza con un nuovo compagno da parte del coniuge titolare dell’assegno divorzile. Il confine fra il legame affettivo irrilevante e la costituzione di un nuovo vincolo familiare (che determina la cessazione del diritto a percepire l’assegno divorzile) si sta dunque progressivamente spostando.

13/04/2020

DIRITTO DI FREQUENTAZIONE PADRI SEPARATI / FIGLI MINORENNI AL TEMPO DEL CORONAVIRUS
In linea di principio il diritto di visita dei figli di genitori separati e divorziati non dovrebbe aver subito limitazioni a seguito della normativa emergenziale per fronteggiare il Coronavirus, in quanto dovrebbe rientrare nelle “situazioni di necessità” che legittimano lo spostamento sul territorio.
Attualmente, l’art. 1, comma 2, lett. a) D.L. 25 Marzo 2020, n. 19 prevede la possibilità di introdurre misure che comportino limitazioni all’allontanamento dalla propria residenza, domicilio o dimora, ad eccezione degli spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni.
Tra queste “specifiche ragioni” dovrebbero farsi rientrare anche le visite alla prole.
Ciò troverebbe conferma nel fatto che il nuovo modello di autodichiarazione, pubblicato sul sito del Ministero degli Interni dopo il D.L. n. 19/2020, espressamente prevede, in calce, gli “obblighi di affidamento di minori” tra le motivazioni che consentono gli spostamenti individuali.
Tale esplicita previsione non solo è ancora presente nel FAQ governativo, il quale chiarisce che “Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori”.
Vi è tuttavia anche un orientamento minoritario, che si manifesta nel decreto 26 marzo 2020 della Corte d’Appello di Bari, secondo cui “il diritto - dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi, nell’attuale momento emergenziale, è recessivo rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone, legalmente stabilite per ragioni sanitarie, a mente dell’art. 16 Cost., ed al diritto alla salute, sancito dall’art. 32 Cost.”.
L’incertezza derivante dall’attuale quadro normativo – caratterizzato da una convulsa successione di provvedimenti e dalla sovrapposizione di fonti normative di vario livello - è confermata anche dalla recente richiesta di chiarimenti formulata dall’Unione delle Camere Minorili, intitolata “Emergenza Covid-19 e responsabilità genitoriale”.
L’Unione delle Camere Minorili, sulla premessa che “si è in presenza di diritti fondamentali, il diritto alle relazioni familiari e il diritto alla salute, riconosciuti dalla Carta Costituzionale e dalla CEDU che hanno pari rango, ma vanno bilanciati ponendo al centro di tale equilibrio il migliore interesse delle persone minori di età”, ha richiesto al Governo un chiarimento in merito alla legittimità degli spostamenti per le visite ai figli e per i ricongiungimenti con la propria famiglia, anche da un comune all’altro o da una regione all’altra, ovviamente con le cautele del caso per ridurre il rischio di diffusione del contagio, e fatti salvi gli obblighi di quarantena.
Per quanto l’interpretazione della Corte d’Appello di Bari sia espressione di un orientamento minoritario, vi è il rischio concreto che si pervenga, in modo irragionevole, a soluzioni difformi a seconda del luogo in cui sono ubicati i figli ed i genitori e della relativa normativa regionale o, addirittura, comunale, di volta in volta applicabile.

16/03/2020

In considerazione della situazione di crisi contingente, nel rispetto delle direttive governative, al momento non si riceve più in studio, ma le consulenze ed i pareri possono avvenire via Skype e tramite eMail.
Per informazioni potete contattarmi al numero 3479048351

11/01/2019

LA RICERCA NEL WEB DI RELAZIONI EXTRACONIUGALI COSTITUISCE VIOLAZIONE DEL DOVERE DI FEDELTÀ? PUÒ QUINDI ESSERE MOTIVO DI ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE?
La ricerca di relazioni extraconiugali nei siti di incontri in internet è circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi e a provocare l'insorgere della crisi matrimoniale all'origine della separazione.
La fedeltà, legata inizialmente a un aspetto prettamente sessuale e fisico ed intesa come mera astensione da rapporti extraconiugali, è andata con gli anni avvicinandosi a un concetto di lealtà, fiducia, solidarietà e di rispetto della dignità dell'altro.
Il comportamento del coniuge idoneo a compromettere la fiducia tra i coniugi ed a provocare l'insorgere della crisi matrimoniale può dunque essere motivo di ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE.
Già in passato la giurisprudenza di legittimità si era occupata di adulteri cd. “platonici” o virtuali affermando che la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione, non solo quando si sostanzi in un tradimento, ma anche quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge (Cass. n. 8929/2013; Cass. n. 21657/2017).

25/10/2018

La PENSIONE di REVERSIBILITÀ nella SEPARAZIONE e nel DIVORZIO
La pensione di reversibilità, ovvero l’erogazione previdenziale riconosciuta ai familiari del lavoratore defunto titolare di trattamento pensionistico, può spettare anche al coniuge separato / divorziato.

Coniuge SEPARATO:
Condizione essenziale è che l’iscrizione all’INPS sia antecedente alla separazione.
a) il coniuge separato CON ADDEBITO ha diritto alla reversibilità SOLO qualora sia titolare di un assegno di mantenimento pagato dal coniuge deceduto;
b) il coniuge separato SENZA ADDEBITO (ANCHE SENZA ASSEGNO DI MANTENIMENTO) ha sempre diritto alla reversibilità.

LA QUOTA DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ
Il trattamento di reversibilità spetta al coniuge superstite, ancorché separato, nella misura del 60% della pensione percepita dal pensionato deceduto. Se oltre al coniuge vi sono uno o più figli beneficiari, la pensione di reversibilità viene corrisposta, rispettivamente, nella misura dell’80% e del 100%.
Più precisamente la pensione ai superstiti viene pagata dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del lavoratore o del pensionato, indipendentemente da quando viene fatta domanda. L'ammontare si calcola sulla base dell'assegno dovuto al lavoratore scomparso, oppure della pensione che veniva pagata al pensionato deceduto, con una percentuale variabile:
• 60%, solo coniuge;
• 70%, solo un figlio;
• 80%, coniuge e un figlio; oppure due figli senza coniuge;
• 100% coniuge e due o più figli; oppure tre o più figli;
• 15% per ogni altro familiare, avente diritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti.
Qualora il beneficiario sia titolare anche di altri redditi, tuttavia, l’assegno di reversibilità subisce una riduzione pari al 25% per reddito superiore al triplo della pensione minima, al 40% per reddito superiore al quadruplo della pensione minima e al 50% per reddito superiore al quintuplo della pensione minima, così come stabilito dall’art. 1 c. 41 L. n. 335/1995.

Coniuge DIVORZIATO
Spetta al coniuge divorziato
a) quando l’iscrizione all’INPS sia antecedente alla sentenza di divorzio;
b) quando il coniuge divorziato sia titolare di un assegno di mantenimento pagato dal coniuge deceduto, ma solo se non abbia contratto nuovo matrimonio;

06/09/2018

Con la recentissima sentenza dell’11 luglio 2018 n. 18287 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno nuovamente radicalmente cambiato i criteri per la determinazione dell’eventuale ASSEGNO DI DIVORZIO.

Le Sezioni Unite pongono in evidenza come l'applicazione equilibrata dei tre criteri, assistenziale, compensativo e risarcitorio, sia stata ritenuta adeguata alla varietà delle situazioni concrete e idonea a far emergere l'effettiva situazione di squilibrio (o equilibrio) conseguente alle scelte ed all'andamento effettivo della vita familiare, tenuto conto delle condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi e delle cause, con particolare riferimento a quelle maturate nel corso del matrimonio, che hanno concorso a determinarle.
La Corte ritiene infatti che L'APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELL'AUTOSUFFICIENZA ECONOMICA SIA FORIERO DI GRAVI INGIUSTIZIE SOSTANZIALI, in particolare per i matrimoni di lunga durata ove il coniuge più debole che abbia rinunciato alle proprie aspettative professionali per assolvere agli impegni familiari improvvisamente deve mutare radicalmente la propria conduzione di vita;
La Suprema Corte rileva come i ruoli all'interno della relazione matrimoniale rappresentino un fattore, molto di frequente, decisivo nella definizione dei singoli profili economico-patrimoniali post matrimoniali e siano frutto di scelte comuni fondate “sull'autodeterminazione e sull'autoresponsabilità di entrambi i coniugi all'inizio e nella continuazione della relazione matrimoniale. Inoltre, non può trascurarsi, per la ricchezza ed univocità dei riscontri statistici al riguardo, la perdurante situazione di oggettivo squilibrio di genere nell'accesso al lavoro, tanto più se aggravata dall'età”.
La Suprema Corte sottolinea l’importanza del ruolo del giudice atteso che è necessaria una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata in primo luogo sulle condizioni economico patrimoniali delle parti, da accertarsi anche utilizzando “poteri istruttori officiosi”. La verifica deve coordinarsi con altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, l. div. (le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, il reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio) al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi sia dipendente da scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio di aspettative professionali “di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare”, tenendo conto della durata.
È dunque necessaria una valutazione integrata, incentrata sull'aspetto perequativo compensativo, fondata sulla comparazione effettiva delle condizioni economico-patrimoniali alla luce delle cause che hanno determinato la situazione attuale di disparità. Il criterio dell'adeguatezza dei mezzi assume un contenuto prevalentemente perequativo – compensativo che, secondo la Corte, non può essere limitato né a quello assistenziale né a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti.
È la stessa Corte a evidenziare che il parametro della adeguatezza ha nello stesso tempo funzione equilibratrice e assistenziale–alimentare: “la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo–compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tenere conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente”.
In questa valutazione assume molta importanza il fattore età del richiedente. Questa valutazione, ovviamente basata sul caso concreto, fa assumere al tempo un ruolo determinante perché non può non tenersi conto delle concrete difficoltà da parte del richiedente, ormai avanti con l'età, di ottenere un “adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro”.

20/08/2018

COPIO ED INCOLLO UNA CIRCOLARE ODIERNA DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA INDIRIZZATA ALLA CITTADINANZA GENOVESE COLPITA DAL CROLLO DEL PONTE MORANDI

“La tragedia che ha colpito Genova il 14 agosto con il crollo del Ponte Morandi ha lasciato dentro ognuno di noi un dolore lacerante e un profondo senso di sgomento, ma questi sentimenti, che rimarranno indelebili nelle nostre menti e nei nostri cuori, non possono impedirci di reagire e di fare tutto il possibile per aiutare la nostra Città a risollevarsi.

È con questo spirito che il Consiglio dell’Ordine di Genova, all’indomani della sciagura e con il plauso delle Autorità e il sostegno del C.N.F. ed O.C.F., ha deciso di offrire un concreto supporto a tutte le persone direttamente colpite dai drammatici eventi ed ha deliberato l’apertura di uno SPORTELLO DEL CITTADINO straordinario riservato alla popolazione sfollata e a tutte le persone coinvolte dal crollo. Si tratta di un punto di ascolto che offrirà, a titolo totalmente gratuito, un’attività di informazione e di orientamento, indispensabili alla cittadinanza interessata per fronteggiare le molteplici emergenze che si stanno manifestando anche in campo legale.

Al fine di evitare gli indegni e inqualificabili tentativi di accaparramento di clientela e di sciacallaggio, già denunciati e duramente contestati dalle nostre rappresentanze istituzionali, l’iniziativa straordinaria verrà condotta direttamente dai ventuno Consiglieri dell’Ordine, che si alterneranno personalmente allo sportello.

Il servizio sarà attivo a partire dal 27 agosto p.v. presso il quarto piano del Palazzo di Giustizia, Piazza Portoria 1 ed è in elaborazione un’apertura anche presso il Circolo Amici di Certosa – Via Fillak 188 rosso”.

21/05/2018

PRESUPPOSTI PER OTTENERE LA REVOCA O LA RIDUZIONE DELL’ASSEGNO DIVORZILE

Talvolta mariti divorziati mi domandano se, in seguito alla sentenza della Cassazione 11504/2017, sia possibile ottenere la revoca o la riduzione dell’assegno divorzile posto a loro carico in ragione dell’AUTOSUFFICIENZA ECONOMICA DELL’EX MOGLIE BENEFICIARIA.
Qualora, successivamente alla pronuncia di divorzio, non siano intervenuti fatti successivi che attestino un peggioramento delle condizioni economiche dell’ex marito né un miglioramento delle condizioni economiche della ex moglie, NON ci sono i presupposti per ottenere la modifica dell’assegno
In una recentissima sentenza, il Tribunale di Mantova, ha evidenziato che NON può considerarsi giustificato motivo il mero mutamento giurisprudenziale in ordine ai criteri da seguire per la determinazione dell’assegno di divorzio poiché, in caso contrario, si estenderebbero a rapporti esauriti in quanto coperti da giudicato diverse interpretazioni della regola giuridica a suo tempo applicata ma con efficacia retroattiva, soluzione non consentita dalla legge e ritenuta irragionevole dalla giurisprudenza di legittimità.
Secondo il Tribunale di Mantova, inoltre, non può essere invocato neanche il principio del c.d. prospective overruling poiché il mutamento giurisprudenziale citato ha riguardato una norma di carattere sostanziale e non processuale.

13/03/2018

ELUSIONE DELL’ESERCIZIO DEL DIRITTO/DOVERE DI VISITA AI FIGLI MINORI
Capita più frequentemente di quanto si pensi che la MADRE eluda il diritto dell’altro genitore di tenere con se il minore nei giorni o negli orari di sua spettanza, adducendo l’indisposizione di quest’ultimo (per malattia o quant’altro) e rifiutando di concedere all’altro genitore di recuperare tale mancata visita, così come, per contro, accade che il PADRE si deresponsabilizzi, rifiutando di tenere con se il minore nei giorni di propria spettanza.
Ci sono dei rimedi giuridici a tali comportamenti?
Qualora tale comportamento ostacolante e/o elusivo e/o omissivo sia costante, possono certamente ravvisarsi profili penalmente rilevanti.
Da un punto di vista meramente civilistico, anche qualora non vi sia una “regolarità” in tali comportamenti elusivi, è possibile imporre alla MADRE adempimenti formali che attestino la reale sussistenza dell’impedimento del minore, ed eventualmente incardinare un’azione ex art. 709 ter c.p.c., mentre per ciò che concerne le azioni omissive del PADRE, è possibile esperire altre azioni, posto che gli oneri di accudimento hanno una loro valenza economica. È altresì possibile incardinare la medesima azione ex art. 709 c.p.c., il quale prevede, al secondo comma, che “In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: 1) ammonire il genitore inadempiente; 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro; 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende”.
Il verificarsi di gravi violazioni dei doveri genitoriali, quali l’inadempimento anche solo parziale dell’obbligo di mantenimento e/o la discontinuità nella frequentazione dei figli da parte di uno dei genitori, configura infatti una vera e propria responsabilità nei confronti dei figli stessi, essendo il diritto di visita del genitore non collocatario un “munus”, ovvero uno strumento per l’esercizio/dovere di educare istruire e mantenere i figli (Cass.1365/2000)

Indirizzo

Via Lomellini 15/21
Genova
16124

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:30
Martedì 09:00 - 19:30
Mercoledì 09:00 - 19:30
Giovedì 09:00 - 19:30
Venerdì 09:00 - 19:30

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