13/04/2020
DIRITTO DI FREQUENTAZIONE PADRI SEPARATI / FIGLI MINORENNI AL TEMPO DEL CORONAVIRUS
In linea di principio il diritto di visita dei figli di genitori separati e divorziati non dovrebbe aver subito limitazioni a seguito della normativa emergenziale per fronteggiare il Coronavirus, in quanto dovrebbe rientrare nelle “situazioni di necessità” che legittimano lo spostamento sul territorio.
Attualmente, l’art. 1, comma 2, lett. a) D.L. 25 Marzo 2020, n. 19 prevede la possibilità di introdurre misure che comportino limitazioni all’allontanamento dalla propria residenza, domicilio o dimora, ad eccezione degli spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni.
Tra queste “specifiche ragioni” dovrebbero farsi rientrare anche le visite alla prole.
Ciò troverebbe conferma nel fatto che il nuovo modello di autodichiarazione, pubblicato sul sito del Ministero degli Interni dopo il D.L. n. 19/2020, espressamente prevede, in calce, gli “obblighi di affidamento di minori” tra le motivazioni che consentono gli spostamenti individuali.
Tale esplicita previsione non solo è ancora presente nel FAQ governativo, il quale chiarisce che “Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori”.
Vi è tuttavia anche un orientamento minoritario, che si manifesta nel decreto 26 marzo 2020 della Corte d’Appello di Bari, secondo cui “il diritto - dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi, nell’attuale momento emergenziale, è recessivo rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone, legalmente stabilite per ragioni sanitarie, a mente dell’art. 16 Cost., ed al diritto alla salute, sancito dall’art. 32 Cost.”.
L’incertezza derivante dall’attuale quadro normativo – caratterizzato da una convulsa successione di provvedimenti e dalla sovrapposizione di fonti normative di vario livello - è confermata anche dalla recente richiesta di chiarimenti formulata dall’Unione delle Camere Minorili, intitolata “Emergenza Covid-19 e responsabilità genitoriale”.
L’Unione delle Camere Minorili, sulla premessa che “si è in presenza di diritti fondamentali, il diritto alle relazioni familiari e il diritto alla salute, riconosciuti dalla Carta Costituzionale e dalla CEDU che hanno pari rango, ma vanno bilanciati ponendo al centro di tale equilibrio il migliore interesse delle persone minori di età”, ha richiesto al Governo un chiarimento in merito alla legittimità degli spostamenti per le visite ai figli e per i ricongiungimenti con la propria famiglia, anche da un comune all’altro o da una regione all’altra, ovviamente con le cautele del caso per ridurre il rischio di diffusione del contagio, e fatti salvi gli obblighi di quarantena.
Per quanto l’interpretazione della Corte d’Appello di Bari sia espressione di un orientamento minoritario, vi è il rischio concreto che si pervenga, in modo irragionevole, a soluzioni difformi a seconda del luogo in cui sono ubicati i figli ed i genitori e della relativa normativa regionale o, addirittura, comunale, di volta in volta applicabile.