16/10/2014
Il decreto legge n. 132/2014 prevede che possa essere conclusa tra i coniugi una "convenzione di negoziazione assistita da un avvocato" allo scopo di raggiungere un accordo per la loro separazione consensuale, per la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio o per lo scioglimento del loro matrimonio, ovvero ove sia necessario concordare la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Pertanto, nei casi in cui non vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero non autosufficienti economicamente i coniugi hanno possibilità di avvalersi della negoziazione assistita dagli avvocati.
L'accordo raggiunto utilizzando tale modalità di negoziazione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Questa semplificazione della procedura è certamente un vantaggio per i coniugi che intendono separarsi, poiché riduce notevolmente i tempi ed i costi del procedimento.
Tuttavia, occorre attendere la conversione in legge del decreto legge, al fine di verificare se non siano apportate modifiche al citato provvedimento.