Studio Legale Avv. Fabrizio Faustini

Studio Legale Avv. Fabrizio Faustini Avvocato cassazionista esperto in diritto civile, commerciale, assicurativo e delle esecuzioni

⚖️ Grande successo prima della pausa estiva!⚖️✏️ Il Tribunale rigetta la domanda di ripetizione di indebito - per somme ...
29/07/2026

⚖️ Grande successo prima della pausa estiva!⚖️

✏️ Il Tribunale rigetta la domanda di ripetizione di indebito - per somme di importo molto rilevante - nei confronti della nostra assistita, aderendo alla nostra eccezione di inidoneità di due scritture private a valere quale riconoscimento di debito.
✒️ In particolare, si ritiene che la dichiarazione "per ricevuta" vergata su una scrittura contabile nella quale vengono accertati (dalla controparte) debiti della nostra cliente non costituisca riconoscimento.
🔍 Inoltre, pure viene negato tale valore ad un ulteriore documento nel quale, nonostante venga effettivamente riconosciuta la debenza di somme (e, quindi, l'an debeatur), tuttavia non sia esattamente individuato l'ammontare delle stesse, con conseguente impossibilità di ritenere provata la consapevolezza del debitore.
📌 La sentenza fa corretta applicazione dei principi della Corte di legittimità in materia, secondo cui la ricognizione di debito, come qualsiasi altra manifestazione di volonta’ negoziale, puo’ risultare anche da un comportamento tacito, ma questo deve essere inequivoco: deve essere, cioe’, un comportamento che nessuno terrebbe se non al fine di riconoscersi debitore, e che altro scopo non avrebbe se non quest’ultimo.
Tale principio e’ pacifico e risalente: a partire da Sez. 2, Sentenza n. 550 del 16/03/1962, Rv. 250857; in seguito nello stesso senso, ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 1367 del 12/04/1977, Rv. 385083; Sez. 2, Sentenza n. 6591 del 08/11/1983, Rv. 431316; Sez. 1, Sez. 3, Sentenza n. 13169 del 04/10/2000, Rv. 540730; Sentenza n. 11749 del 18/05/2006, Rv. 589401; Sez. 1, Sentenza n. 6937 del 08/04/2004, Rv. 571979.

⚖️ IL GIUDICE DI PACE SI DISCOSTA DALLA CASSAZIONE!✒️ Oggi pubblichiamo un singolare decreto di un Giudice di Pace che, ...
10/07/2026

⚖️ IL GIUDICE DI PACE SI DISCOSTA DALLA CASSAZIONE!

✒️ Oggi pubblichiamo un singolare decreto di un Giudice di Pace che, in aperto contrasto con i principi espressi dalla Suprema Corte in materia di responsabilità dei soci di società di persone, fornisce una interpretazione del tutto personale dell'art. 2304 c.c.

✏️ Disattendendo la funzione nomofilattica della Corte di legittimità, si rigetta la domanda di ingiunzione nei confronti dei soci di s.n.c. e si accoglie solo a carico della società, sul presupposto che il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale non operi solo sul piano dell'esecuzione (come insegna la Corte di legittimità) ma anche sul piano della cognizione.

📎 Si confonde, così interpretando la norma, il beneficium excussionis con il beneficium ordinis, con una serie di considerazioni che appaiono il frutto di mancata conoscenza della materia.

📌 Come noto, infatti, Il beneficio d'escussione ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore di agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito (Cass., n. 22629/2020; Cass. n. 28146/2013; Cass. n. 14165/2009).

✏️ In questa prospettiva, è stato altresì affermato che non è neppure necessaria la preventiva escussione del patrimonio sociale, tale necessità venendo meno quando risulti aliunde dimostrata in modo certo l'insufficienza di quel patrimonio per la realizzazione anche parziale del credito (Cass. n. 4606/1983; Trib. Reggio Emilia, 10 settembre 2014).

🔍 La motivazione del giudice frusinate, poi, non resiste all'argomento per cui la pronuncia di condanna emessa nei confronti della società faccia comunque stato anche nei confronti dei soci rimasti estranei al giudizio e che costituisca titolo esecutivo idoneo per potere agire direttamente sul loro patrimonio.

📌 Il decreto ingiuntivo pronunciato a carico di una società di persone, infatti, estende i suoi effetti anche contro i soci illimitatamente responsabili, derivando dall'esistenza dell'obbligazione sociale necessariamente la responsabilità dei singoli soci e, quindi, ricorrendo una situazione non diversa da quella che, ai sensi dell'art. 477 c.p.c., consente di porre in esecuzione il titolo in confronto di soggetti diversi dalla persona contro cui è stato formato e risolvendosi, altresì, l'imperfetta personalità giuridica della società di persone in quella dei soci, i cui patrimoni sono protetti dalle iniziative dei terzi solo dalla sussidiarietà, mentre la pienezza del potere di gestione in capo ad essi finisce con il far diventare dei soci i debiti della società; ciascun socio, pertanto, ha l'onere di proporre opposizione contro detto titolo, con la conseguenza che, in difetto, in ragione della conseguita definitività del provvedimento monitorio anche nei confronti del socio, questi non può più opporre l'eventuale prescrizione maturata in precedenza (in questi esatti termini, Cass. III, n. 6734/2011).

✒️ Infatti, per la struttura delle società personali, il debito della società resta essenzialmente un debito che fa capo anche al singolo socio e quindi, siccome direttamente suscettibile di divenire il destinatario della condanna da quello recata, interessato e legittimato ad opporsi al decreto ingiuntivo pronunciato contro una società di persone anche il socio di questa che sia illimitatamente responsabile.

📎 In tal modo, si tempera il generale principio della necessaria coincidenza tra parti del monitorio e parti del processo di esecuzione (ribadito da Cass. n. 8731/1997 e Cass. n. 16069/2004) con l'estensione dell'efficacia del giudicato al di là dei limiti formali del titolo, resa possibile dalla particolare natura — e sostanzialmente dalla carenza di una soggettività giuridica perfetta — del soggetto destinatario della sentenza.

⚖️📌 Sentenza del Tribunale di Roma  - con esito vittorioso per il nostro cliente - che abbiamo conseguito in materia di ...
23/06/2026

⚖️📌 Sentenza del Tribunale di Roma - con esito vittorioso per il nostro cliente - che abbiamo conseguito in materia di appalto tra privati, la quale offre l'occasione per fare il punto su alcuni temi ricorrenti nella quotidianità.

✏️ 📎 1. Sulla mancanza di rapporto diretto tra committente e subappaltatore e sul conseguente difetto di titolarità del diritto del secondo di chiedere il pagamento del proprio corrispettivo al primo.

Per la Cassazione, infatti: “Il subappalto è un contratto avente natura derivata dal contratto base di appalto, ma autonomo rispetto ad esso, perché instaura un rapporto obbligatorio tra appaltatore e subappaltatore, cui l'originario committente, nonostante ne abbia autorizzato la stipula ex art. 1656 c.c., rimane estraneo, non acquistando diritti, né assumendo obblighi direttamente verso il subappaltatore (Cassazione civile sez. II - 07/01/2025, n. 240); e, ancora: “Per principio generale il consenso espresso dal committente all'esecuzione delle opere da parte di un subappaltatore legittima solo tale modalità di esecuzione della prestazione e non determina l'instaurazione di alcun rapporto diretto tra committente e subappaltatore” (Cassazione civile, sez. II, 27/08/2019, n. 21719; Cassazione civile sez. II, 2/08/2011, n. 16917).

✒️🔍 2. Sui poteri del direttore dei lavori, limitati agli aspetti meramente tecnici, con esclusione, quindi, di poteri negoziali.

Tale figura professionale assume infatti “la rappresentanza del committente limitatamente alla materia tecnica” (Cassazione civile sez. II, sent. n.10860/2007); ancora: “il direttore dei lavori per conto del committente ha soltanto il compito di controllare la corrispondenza dell’opera al progetto, rispondendo dell’adempimento di tale obbligo solo verso il committente a norma dell’art. 2236 c.c.” (Cass. civ., sez. II, 19 settembre 2016, n. 18285), nonché, nel merito, Tribunale Reggio Emilia sez. I, 23/06/2021, n. 805, secondo cui: “il direttore dei lavori ha delle funzioni più generali, involgenti l'accertamento della conformità dell'opera al progetto, le modalità tecniche di esecuzione che devono rispondere al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi”.
Pertanto, atteso che il direttore dei lavori è tenuto solo a vigilare affinché l’opera sia eseguita in modo conforme al progetto e considerato altresì che le sue disposizioni sono valide e vincolanti soltanto se contenute in tale ambito tecnico, è evidente che lo stesso, in quanto privo di rappresentanza negoziale, non possa stipulare validi contratti a nome del committente, salvo il caso, non ritenuto ricorrente nella vicenda in esame, di riconoscimento di poteri negoziali
più ampi, specificamente concessi dallo stesso rappresentato (Cass. n. 7593 del 16.03.2023; n. 11854 dell’8.09.2000 e n. 5632 del 19.06.1996).

🔊Recentissima sentenza di Tribunale che vede vittoriosa la parte assistita dal nostro studio in una complessa controvers...
17/04/2026

🔊Recentissima sentenza di Tribunale che vede vittoriosa la parte assistita dal nostro studio in una complessa controversia nella quale sono stati affrontati molteplici temi giuridici.
🚩La pronuncia, resa da una giovanissima ma già assai competente magistrata, fornisce l'occasione per ribadire alcuni principi.
📝In tema di azione di regresso tra obbligati in solido: il requisito dell'adempimento valido ed efficace dell'obbligazione da parte del solvens può sussistere anche solo al momento della pronuncia della sentenza emessa nei confronti del condebitore, a nulla rilevando che non sussistesse al momento dell’esercizio dell’azione (cfr. Cass. 8216/2002; Cass. 9100/1995).
📣In tema di valutazione delle prove: il giudice civile, in mancanza di uno specifico divieto, può liberamente utilizzare le prove, anche atipiche, raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti, ivi compresi gli atti processuali o la sentenza adottata da un diverso giudice, e trarre da esse, senza esserne vincolato, elementi di giudizio, fornendone però un'adeguata motivazione circa il loro utilizzo e procedendo a una diretta e autonoma valutazione delle stesse, dopo avere esaminato le censure proposte dalle parti (cfr. Cass. civ., n. 20719/2018, Cass. civ., n. 25067/2018).
📍In tema di estensione del giudicato : il giudicato formatosi non è opponibile nei confronti dell'obbligato in solido, ove questi non abbia partecipato al relativo giudizio e ciò sia ai sensi dell’art. 2909 c.c., secondo cui il giudicato fa stato soltanto tra le parti e i loro eredi e aventi causa, sia ai sensi dell’art. 1306 c.c., ai sensi del quale “La sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori”.

🔊 Nuovo successo per lo Studio Legale Faustini. 📣📍Il Tribunale di Frosinone, in composizione collegiale, accoglie in pie...
01/04/2026

🔊 Nuovo successo per lo Studio Legale Faustini. 📣
📍Il Tribunale di Frosinone, in composizione collegiale, accoglie in pieno la nostra eccezione di inammissibilità del reclamo in materia di esecuzione immobiliare, ribadendo alcuni principi:
🚩 il reclamo ex art 669 terdecies c.p.c. non è un generale mezzo di impugnazione avverso gli atti del giudice dell’esecuzione, ma un rimedio specifico contro i provvedimenti che negano o concedono, nella fase cautelare dell’opposizione, la sospensione.
📌 Esso non è fungibile ma alternativo all’opposizione agli atti esecutivi.

❗️🔔 Ancora un successo per il nostro studio in una complessa controversia concernente vari istituti giuridici, tra cui: ...
30/01/2026

❗️🔔 Ancora un successo per il nostro studio in una complessa controversia concernente vari istituti giuridici, tra cui:
🔊 i requisiti di validità dell’atto di rettifica unilaterale notarile;
🚩 la forma della costituzione del diritto di usufrutto per riserva;
❗️gli oneri assertivi e probatori in punto di danni da occupazione senza titolo di immobile altrui secondo i più recenti sviluppi giurisprudenziali.

51.974 visualizzazioni dei nostri recenti contenuti. Grazie!
20/01/2026

51.974 visualizzazioni dei nostri recenti contenuti. Grazie!

Ordinanza del Tribunale di Frosinone, sezione esecuzioni immobiliari, che tanto risalto ha ricevuto sui quotidiani e sui...
13/01/2026

Ordinanza del Tribunale di Frosinone, sezione esecuzioni immobiliari, che tanto risalto ha ricevuto sui quotidiani e sui siti di informazione, con la quale viene dichiarato inopponibile nei confronti dei creditori il decreto con il quale è stato acquisito al patrimonio comunale un edificio adibito a scuola, costruito su terreno privato, ai sensi della disciplina relativa alla c.d. “acquisizione sanante”, ordinandone la liberazione e disponendone la vendita all’asta.
Ciò sul rilievo che la trascrizione del decreto sia successiva alla trascrizione effettuata dal creditore procedente e che l’acquisizione del bene al patrimonio dell’Ente Pubblico non abbia efficacia retroattiva.

Procedura di esecuzione immobiliare alla quale partecipa il nostro studio
12/01/2026

Procedura di esecuzione immobiliare alla quale partecipa il nostro studio

Il comune ha realizzato l'opera pubblica su un terreno di proprietà privata in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio ed ora il giudice ha richiesto lo sgombero dello stesso

Indirizzo

Via Firenze 73
Frosinone
03100

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
15:00 - 19:30
Martedì 09:00 - 13:00
15:00 - 19:30
Mercoledì 09:00 - 13:00
15:00 - 19:30
Giovedì 09:00 - 13:00
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Venerdì 09:00 - 13:00
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