06/07/2021
SPECIALE ESAME D'AVVOCATO "ORALE RAFFORZATO" - LE SOLUZIONI PROPOSTE AI QUESITI ASSEGNATI
Le buone notizie continuano!!!
Anche Annamaria Leone ha superato l'esame orale rafforzato!!! 🎉🎉🎉
Grandi congratulazioni per lei!!! 👏🏻👏🏻👏🏻
Un impegno costante durante tutto il corso e fino all'ultimo giorno, ripagato con un risultato meritatissimo!!!
Pubblico qui di seguito la traccia da lei affrontata e una possibile soluzione.
TRACCIA:
Tizio padre di 2 figli e coniugato, titolare di un patrimonio complessivo del valore di 100, in vita dona al proprio figlio maggiore un immobile del valore di 25 con dispensa da collazione.
Muore, senza testamento, lasciando un relictum pari a 75.
Il candidato, assunte le vesti del legale del secondo figlio e del coniuge, esamini le questioni sottese al caso, illustri gli istituti giuridici rilevanti e individui le possibili tutele offerte dall'ordinamento giuridico ai diritti del coniuge e del secondo figlio.
POSSIBILE SOLUZIONE:
Il quesito sottoposto involge gli istituti dei diritti dei legittimari, dell'azione di riduzione e della collazione.
Preliminarmente, occorre rilevare che, nel caso di successione ab intestato, ossia in assenza di testamento, le quote ereditarie in favore dei 2 figli e del coniuge ex art. 581 c.c. sono di 1/3 ciascuno del relictum, pari a 25 ciascuno.
Tuttavia, trattandosi di legittimari, in caso di presenza di più di 2 figli e del coniuge, i 3 legittimari hanno diritto ex art. 542 co. 2 c.c. ad una quota di riserva di 1/4 ciascuno del patrimonio, come calcolato con la c.d. riunione fittizia ex art. 556 c.c. di relictum-debiti+donatum.
Nel caso di specie, la massa ammonta a 100, di talché spetta a ciascun legittimario una quota di riserva pari a 25.
Orbene, la donazione effettuata da Tizio contiene sì una dispensa dalla collazione, ma non da imputazione ex se ex art. 564 c.c., per cui la donazione puo' dirsi effettuata in conto di legittima e solo per il supero sulla quota disponibile.
Inoltre, come chiarito da consolidata giurisprudenza di legittimità,
"Nel caso di successione di figli legittimi, la dispensa dalla collazione relativa alle donazioni effettuate in favore di uno dei coeredi, se importa che la successione e la divisione debbano essere limitate al relictum (...), non esclude che la porzione spettante sul relictum al coerede donatario debba essere ridotta di quanto necessario ad integrare la quota di riserva spettante agli altri coeredi" (Cassazione n. 1521/1980).
Fermi tali principi in materia successoria, nel caso de quo il secondo figlio e il coniuge di Tizio non potranno agire in riduzione verso il figlio maggiore domandando di ritenere una parte maggiore del relictum, al fine di integrare la loro quota di riserva - come consentito dalla Cassazione nella sopracitata sentenza - avendo già ricevuto i 25 di quota di riserva a titolo di relictum (75:3=25 ciascuno), per cui non possono lamentare alcuna lesione giacché il testatore ha effettuato una donazione nei limiti della quota disponibile (25).
N.B. Le soluzioni proposte sono meramente orientative, per scopi didattici ed in costante aggiornamento.