Remigio & Associati - Dottori Commercialisti e Avvocati

Remigio & Associati - Dottori Commercialisti e Avvocati Studio di consulenza Commerciale & Legale. Internazionalizzazione imprese; Contenzioso tributario; Fi Maria Sirolli, patrocinante in Cassazione e l’Avv.

Lo studio nasce, in forma individuale, il 4 gennaio 1982, allorché il Dott. Francesco Remigio avviava l’esercizio della professione di commercialista. La formazione culturale e professionale ed una particolare passione per il diritto, hanno consentito al dr. Francesco Remigio di collocare le prestazioni dello studio in un’area fortemente giuridica, interessandosi sempre più di contrattistica, diri

tto societario e diritto tributario, senza mai scalfire le profonde conoscenze ragionieristiche e di bilancio, acquisite con passione negli anni antecedenti l’inizio della professione, prima da Ragioniere e poi da dirigente nel settore commerciale. Da sempre assistito da collaboratori iscritti agli Albi professionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, nel dicembre 2002 costituiva con il figlio Ivo , anche lui commercialista, l’associazione civile professionale ex Legge 1815/1939 con la ragione sociale "Studio REMIGIO dei dottori Francesco e Ivo Remigio". Nell’anno 2008, lo studio ampliava la propria struttura di lavoro estendendo l’offerta professionale a disposizione della clientela alle competenze legali, inserendo quali consulenti esterni, l’Avv. Alessia Remigio, anch’essa figlia di Francesco, entrambe del Foro di Chieti. In data 17 febbraio 2011, la ragione sociale veniva modificata in “REMIGIO & ASSOCIATI – Dottori Commercialisti e Avvocati” e veniva ammesso, quale socio ordinario il Dott. Andrea Vitullo . Nell’anno 2014 è stata altresì ammessa, quale socio ordinario dello studio, l’Avv. Alessia REMIGIO . Nella sua nuova veste, grazie alle sinergie di professionalità diverse, dunque ad una collaudata organizzazione di lavoro in équipe, lo studio è in grado di individuare soluzioni complete ed adeguate alle esigenze della clientela, conservando elevata competenza tecnica e immutato impegno individuale. Fra le esperienze pregnanti dello studio si annoverano: Formazione di Bilanci ordinari e straordinari di società di capitali ed enti pubblici economici; Gestione delle contabilità ordinarie, presso lo studio o direttamente presso il cliente in collegamento telematico o per consulenza, di aziende operanti nei campi più disparati, compreso importanti Agenzie di Assicurazione; Consulenze Tecniche d’Ufficio e Consulenze Tecniche di Parte nei campi propri delle professioni giuridico-economiche, a favore di imprese, Banche ed Enti pubblici; Operazioni ordinarie e straordinarie, attinenti le imprese e le società (costituzioni di società, trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni, affitti e cessioni di aziende e rami di aziende, accordi di programma, ecc.); Redazione di piani economici e finanziari di durata anche trentennale, analisi degli investimenti, finalizzati anche a Project Financing; Revisioni contabili e legali in società ed Enti Pubblici, anche economici; Contenzioso tributario ed attività legale in ambito civile, commerciale, fallimentare, lavoro, societario, diritto dei contratti e responsabilità. Vendite delegate dal Giudice delle Esecuzioni immobiliari. Internazionalizzazione delle imprese e fiscalità internazionale Lo studio, ottimamente informatizzato, dispone delle principali banche dati professionali ed adotta procedure molto rigide per la formazione continua dei professionisti. Si avvale dell’opera di dottori commercialisti, dipendenti e/o collaboratori esterni, con esperienze anche ultraventennali, professionalmente formatisi all’interno dello studio.

Pronti per il corso di aggiornamento settimanale dei nostri collaboratori di Studio.Oggi: Dichiarazione Iva
16/02/2026

Pronti per il corso di aggiornamento settimanale dei nostri collaboratori di Studio.

Oggi: Dichiarazione Iva

Corso di aggiornamentoFormazione con alcuni collaboratoriREMIGIO & ASSOCIATI LEGGE DI BILANCIO 2026
27/01/2026

Corso di aggiornamento
Formazione con alcuni collaboratori
REMIGIO & ASSOCIATI
LEGGE DI BILANCIO 2026

Cena di Studio Evento Natalizio Ordine Dottori Commercialisti Chieti 18 dic 2025
18/12/2025

Cena di Studio
Evento Natalizio Ordine Dottori Commercialisti Chieti 18 dic 2025

21/11/2025

Cosa vuoi fare da grande?

🚗💼 Sempre in movimento, anche nell’innovazione!Lo Studio Remigio & Associati continua a investire in soluzioni moderne e...
11/11/2025

🚗💼 Sempre in movimento, anche nell’innovazione!

Lo Studio Remigio & Associati continua a investire in soluzioni moderne e sostenibili per migliorare la propria operatività e la comunicazione con clienti e partner.

🔹 Il nostro nuovo QR Code consente un accesso immediato ai nostri contatti e servizi digitali.
🔹 La nostra microcar elettrica personalizzata è il simbolo della nostra presenza dinamica sul territorio — uno strumento pratico ed ecologico per gli spostamenti urbani tra uffici e tribunali.

Essere al passo con i tempi significa anche questo: integrare tecnologia, sostenibilità e professionalità per offrire un servizio sempre più efficiente, trasparente e vicino alle esigenze dei nostri clienti.

📲 Scansionami e scopri di più su di noi!

Siamo lieti di condividere con tutti voi un importante traguardo professionale:dopo 25 anni di formazione e collaborazio...
27/10/2025

Siamo lieti di condividere con tutti voi un importante traguardo professionale:
dopo 25 anni di formazione e collaborazione con il nostro Studio, il Dott. Andrea Vitullo ha intrapreso un nuovo e significativo passo aprendo il proprio Studio a Pescara.

Con grande piacere annunciamo anche l’avvio di una nuova collaborazione tra il Dott. Vitullo e l’Avv. Alessia Remigio -Partner Remigio & Associati, che presso la sede del Dott. Vitullo si recherà, secondo necessità, per curare gli aspetti legali connessi all’attività dello studio.

Un’evoluzione che testimonia come i valori di professionalità, fiducia e sinergia che da sempre ci contraddistinguono continuino a generare nuove e solide collaborazioni.

16 dicembre 2024 Festa degli Auguri dell'ordine dei Dottori Commercialisti di Chieti
17/12/2024

16 dicembre 2024 Festa degli Auguri dell'ordine dei Dottori Commercialisti di Chieti

Corso di aggiornamento sull'utilizzo della nuova piattaforma gestionale GENYA, per i collaboratori di Studio
05/12/2024

Corso di aggiornamento sull'utilizzo della nuova piattaforma gestionale GENYA, per i collaboratori di Studio

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE:Si ricorda alla clientela di prendere visione delle nostre mail relative ai calcoli di ad...
17/10/2024

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE:

Si ricorda alla clientela di prendere visione delle nostre mail relative ai calcoli di adesioni alla misura del CPB, in quanto i termini di adesione sono in scadenza (31-10-24, salvo proroghe dell'ultima ora).

accordo preventivo tra il Fisco e contribuente, il quale:
 a fronte dell’obbligo di dichiarare un determinato reddito (cd. “reddito proposto”) per un biennio
 prevede il vantaggio di non tassare l’eventuale eccedenza di reddito prodotto nel biennio, nonché di fruire del “regime premiale Isa” per i contribuenti con il punteggio massimo di affidabilità (pari a 10).

Soggetti interessati
Possono accedere al concordato preventivo biennale:
- gli esercenti attività d’impresa (ditte individuali e società)
- gli esercenti arti e professioni
che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale sul periodo d’imposta 2023 (cd. “soggetti Isa”), incluse le persone fisiche che aderiscono al regime forfetario (art. 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014).

Durata
La durata del concordato è differenziata come segue:
- per i soggetti Isa: il concordato si applicherà sui periodi di imposta 2024 e 2025
- per i contribuenti in regime forfettario: il concordato è introdotto in via sperimentale per il solo 2024.

Requisiti
Per entrambe le categorie di soggetti, l’accesso al concordato richiede l’assenza di debiti tributari e contributivi complessivamente pari o superiori a €. 5.000 al 31/12/2023, fermo restando che:
- non concorrono a tale limite i debiti oggetto di rateazione o sospensione
- è ammesso ridurre, al 31/10/2023, detto debito sotto la soglia di €. 5.000 con pagamenti parziali.
I debiti devono derivare da atti impositivi non più impugnabili al 31/12/2023 (ad esempio, non rileva la notifica di un avviso bonario, ma la successiva cartella di pagamento, notificata nei 60 giorni antecedenti il 31/12/2023).

Cause di esclusione
Non possono accedere al CPB i contribuenti per i quali sussiste una delle seguenti cause ostative:
 omessa presentazione anche di una sola dichiarazione fiscale (Redditi/Irap, Iva, 770), ove dovuta, per il triennio 2021-2023
 condanna (anche a seguito di patteggiamento con condanna di almeno 2 anni) per reati tributari, per falso in bilancio e/o per riciclaggio nel triennio 2021-2023
 sul 2023, l’attività d’impresa/lavoro autonomo ha conseguito redditi esenti/esclusi (in tutto o in parte) dalla base imponibile in misura superiore al 40% del reddito d’impresa/lavoro autonomo dichiarato
 nel 2024 la società è interessata da operazioni di fusione/scissione o conferimento/cessione d’azienda; per le società di persone/studi associati, si sono avute modifiche nella compagine sociale
 contribuenti forfettari: opera l’ulteriore causa di esclusione in caso di inizio dell’attività nel 2023.

Effetti dell’accettazione della proposta
I contribuenti che accettano la proposta di concordato si impegnano a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni (Redditi e Irap) nei periodi di imposta 2024 e 2025 (solo 2024 per i forfettari).
Per i soggetti trasparenti (Snc/Sas o studi professionali associati; Srl in trasparenza fiscale) l’accettazione impegna anche i soci/associati.

In caso di adesione al CPB
- si producono gli “effetti premiali” Isa (estesi anche ai fini Iva) di un soggetto con punteggio 10
- non rilevando il risultato effettivamente ottenuto ai fini Isa.

Regime premiale Isa:
- compensazione dei crediti Iva fino a €. 70.000 e dei crediti Irpef/Ires/Irap fino a €. 50.000 senza apposizione di visto di conformità; esonero dal citato visto e dalla garanzia per il rimborso del credito Iva fino a €. 50.000
- riduzione di 1 anno dei termini di accertamento ordinari
- l’esclusione da accertamenti “analitico-induttivi” (basati su presunzioni semplici)
- mancata applicazione delle società di comodo
- esclusione da "redditometro" (per le persone fisiche).

Adempimenti
Nei periodi oggetto di concordato, restano fermi gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi.

Redditi e valore della produzione oggetto di concordato
I redditi concordati sono determinati in relazione alla sola “attività tipica” del contribuente.
Eventuali componenti positivi/negativi di reddito “non tipici” conseguiti nei periodi oggetto di concordato dovranno essere sommati algebricamente al reddito proposto; detti componenti sono:
- per il reddito di lavoro autonomo: le plusvalenze e le minusvalenze; i redditi di partecipazione; corrispettivi per la cessione di clientela o di altri elementi immateriali
- per il reddito d’impresa: le plusvalenze e le minusvalenze; le sopravvenienze (attive e passive); le perdite su crediti; i redditi di partecipazione ed i dividendi
Criterio del tutto analogo opera ai fini del valore della produzione Irap.

Perdite fiscali: sono neutrali nell’ambito del concordato, nel senso che quelle:
- pregresse: riducono ordinariamente il reddito concordato (fermo restando la dichiarazione di un reddito minimo di €. 2.000)
- dei periodi oggetti del concordato: sono ordinariamente riportabili ai periodi successivi.

Rilevanza delle basi imponibili concordate
L’accettazione della proposta di concordato comporta che, per i periodi oggetto di concordato:
a) gli eventuali maggiori/minori redditi effettivi (o valore della produzione Irap effettivo) non assumono rilevanza per determinare Irpef, Ires/Irap e contributi previdenziali (per questi ultimi rimane possibile il calcolo sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato); ciò che rileva è il solo reddito concordato
b) è possibile assoggettare la parte di reddito d'impresa/lavoro autonomo concordato che eccede il corrispondente reddito dichiarato sul 2023 (rettificato dei componenti “non tipici”) ad una imposta sostitutiva “incrementale” di Irpef/Ires ed addizionali Irpef (non dell’Irap), applicando un'aliquota:
- del 10%: se nel 2023 si è ottenuto un livello Isa pari o superiore a 8
- del 12%: se nel 2023 si è ottenuto un livello Isa pari o superiore a 6 ma inferiore a 8
- del 15%: se nel 2023 si è ottenuto un livello Isa inferiore a 6.
che per i soggetti forfettari è pari a 10%, ridotta al 3% per coloro che fruiscono del regime cd. “start up”.

09/08/2024

Indirizzo

Via Aventino 10
Francavilla Al Mare
66023

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Remigio & Associati - Dottori Commercialisti e Avvocati pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Condividi