24/09/2026
ALTRA VITTORIA!
Lo Studio Legale dell’Avv. Andrea Saracino comunica con soddisfazione l’accoglimento del ricorso proposto nell’interesse del proprio assistito avverso un verbale di accertamento di violazione dei limiti di velocità a mezzo del quale veniva contestata la violazione dell'art. 142 comma 9-bis del Codice della Strada. Violazione che comporta, oltre alla sanzione pecuniaria, la sanzione accessoria della decurtazione di punti 10 dalla patente di guida e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 6 a 12 mesi.
Con la Sentenza n. 573/2026, pubblicata il 13 settembre 2026, il Giudice di Pace di Trebisacce ha ritenuto non utilizzabili le risultanze dell’apparecchiatura impiegata per il rilevamento della velocità, in quanto risultava provata la sola approvazione ministeriale, senza adeguata prova della relativa omologazione.
La pronuncia ribadisce la distinzione tra omologazione e approvazione, evidenziando come, ai fini dell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, l’art. 142, comma 6, del Codice della Strada richieda l’impiego di apparecchiature debitamente omologate.
Alla luce dell’assenza di prova sufficiente della conformità dello strumento alla normativa vigente, il ricorso è stato accolto e l’accertamento contestato non è stato ritenuto utilizzabile nei confronti del ricorrente.
La decisione si inserisce nel solco del recente orientamento della Corte di Cassazione in materia di omologazione delle apparecchiature per il rilevamento della velocità.