Studio Legale Cesare M. Zauli p.iva 04052840404

Studio Legale Cesare M. Zauli p.iva 04052840404 L’Avv.

Cesare Menotto Zauli ha conseguito l’abilitazione professionale, vincendo il concorso di avvocato al primo tentativo (presso la sede bolognese), e si è poi iscritto nell’albo degli Avvocati di Forlì-Cesena nel novembre del 1999.

23/05/2020

L’amante è arrivata a confessare alla moglie il tradimento del marito via WhatsApp.
A far scattare l’addebito, proprio il messaggio inviato in chat con il quale l’amante contestualizzava anche il tradimento, tenendo a precisare che la relazione extraconiugale andava avanti già da molti anni. A nulla è valsa la smentita in udienza. Il messaggio - a dire dell’amante - sarebbe stato inviato per rabbia quando in realtà la relazione sarebbe stata molto più recente.
Per il giudice (Tribunale di Velletri, sentenza 664 del 23 aprile 2020) la chat è affidabile, confermata anche da un successivo messaggio del marito che confermava alla moglie la relazione, vantandosi di non avergliela fatta scoprire prima. Fonte : Plus Plus Diritto de Il Sole 24 ore

14/05/2019

vendita di immobili: nullo l’atto di trasferimento solo se manca l’indicazione del titolo edilizio abitativo- Cass. SU 8230 del 2019; d’ora in avanti compravendite più semplici e sicure

10/01/2019

Il modello di gestione per il gioco del Lotto in Italia non è contrario ai principi dell'Unione Europea. Con la sentenza C-375/17 , Stanley International Betting Ltd e Stanleybet Malta Ltd, la Corte di giustizia Ue, chiamata dal Consiglio di Stato a pronunciarsi sulla legittimità del bando 2016, la relativa assegnazione a un unico operatore e l'elevata base d'asta (700 milioni), ha chiarito che il modello con un concessionario unico sia, «in linea di massima, proporzionata al perseguimento degli scopi», dello Stato italiano, ovvero la protezione dei consumatori, la prevenzione delle frodi e della dipendenza da gioco.

09/01/2019

Reato in concorso per l’impiegato di banca che chiede al collega l’invio di dati a cui non ha accesso per policy aziendale. La Quinta penale della Cassazione (sentenza 565/19) ha confermato la condanna alle sole statuizioni civilistiche (il reato era nel frattempo prescritto) per il dipendente di un grande gruppo bancario che si era fatto spedire da un collega “titolato” il file excel relativo alla posizione di un cliente importante. Il ricorrente, accusato di accesso abusivo a sistema informatico, aveva impugnato la decisione della Corte d’appello di Milano. IL SOLE 24 ORE

08/01/2019

L'omesso versamento previdenziale ha natura penale se supera i 10mila euro. E nel caso si superi anche di poco questo importo non può essere invocata la tenuità del fatto (ex articolo 131-bis del Cp). Questo è quanto chiarisce la Cassazione penale, con la sentenza 7 gennaio 2019 n. 346. IL SOLE 24 ORE

20/12/2018

L'assemblea non può deliberare su questioni non inserite all'ordine del giorno o inserite ma con differenti finalità.
Ogni singolo condomino ha il diritto di partecipare alle assemblee condominiali e, a tal uopo, deve essere messo in condizione di poterlo fare, anche conoscendo preventivamente le materie che verranno trattate in seno all'assemblea e per le quali la stessa sarà chiamata ad assumere una decisione.
A tal proposito la norma di riferimento è l'art. 66 disp. att. Cc, a mente del quale, nel testo riformato dalla L. 220/2012, l'avviso di convocazione deve, tra l'altro, contenere la specifica indicazione dell'ordine del giorno, la data fissata per l'adunanza in prima e seconda convocazione, nonché l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione.
L'o.d.g. deve indicare chiaramente, anche se non in modo dettagliato e meticoloso, gli argomenti sui quali l'assemblea di condominio è chiamata a deliberare, pertanto, ogni condomino deve poterne comprenderne appieno il significato al fine di valutare compiutamente l'atteggiamento da adottare in sede di votazione, anche in virtù degli interventi dei partecipanti alla riunione.
La chiarezza dell'o.d.g. è necessaria, tuttavia, anche per verificare se la conseguente deliberazione abbia esulato, o meno, dagli argomenti illustrati ai partecipanti e nello stesso contenuti, così da poter appurare se la volontà dei condòmini sia stata espressa in maniera corretta e non difforme rispetto al tema proposto per la trattazione in sede di convocazione.
Conseguentemente, non è permesso all'assemblea di deliberare su argomenti non tempestivamente inseriti nell'ordine del giorno ovvero inclusi o formalmente collegati ma, tuttavia, con diversi scopi rispetto a quelli perseguiti e adottati con la relativa deliberazione.
Ciò in quanto, in violazione dell'art. 1136 Cc, verrebbe impedito agli stessi di stabilire, con riferimento alle materie poste all'od.g. preventivamente comunicate ai condòmini - ai sensi degli artt. 1105 e 1139 Cc - se e in quale maniera partecipare all'assemblea.
Ecco che allora, se all‘ordine del giorno viene indicato come oggetto la “regolamentazione uso posti auto”, l'assemblea non può legittimamente deliberare in relazione “all'apposizione nell'ascensore di una chiave d'uso”.
Questi i principi enunciati dal Tribunale di Roma, V Sezione civile, nella sentenza pubblicata in data 16 ottobre 2018. Il Sole 24 Ore

Indirizzo

Forlì
47121

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