20/12/2018
L'assemblea non può deliberare su questioni non inserite all'ordine del giorno o inserite ma con differenti finalità.
Ogni singolo condomino ha il diritto di partecipare alle assemblee condominiali e, a tal uopo, deve essere messo in condizione di poterlo fare, anche conoscendo preventivamente le materie che verranno trattate in seno all'assemblea e per le quali la stessa sarà chiamata ad assumere una decisione.
A tal proposito la norma di riferimento è l'art. 66 disp. att. Cc, a mente del quale, nel testo riformato dalla L. 220/2012, l'avviso di convocazione deve, tra l'altro, contenere la specifica indicazione dell'ordine del giorno, la data fissata per l'adunanza in prima e seconda convocazione, nonché l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione.
L'o.d.g. deve indicare chiaramente, anche se non in modo dettagliato e meticoloso, gli argomenti sui quali l'assemblea di condominio è chiamata a deliberare, pertanto, ogni condomino deve poterne comprenderne appieno il significato al fine di valutare compiutamente l'atteggiamento da adottare in sede di votazione, anche in virtù degli interventi dei partecipanti alla riunione.
La chiarezza dell'o.d.g. è necessaria, tuttavia, anche per verificare se la conseguente deliberazione abbia esulato, o meno, dagli argomenti illustrati ai partecipanti e nello stesso contenuti, così da poter appurare se la volontà dei condòmini sia stata espressa in maniera corretta e non difforme rispetto al tema proposto per la trattazione in sede di convocazione.
Conseguentemente, non è permesso all'assemblea di deliberare su argomenti non tempestivamente inseriti nell'ordine del giorno ovvero inclusi o formalmente collegati ma, tuttavia, con diversi scopi rispetto a quelli perseguiti e adottati con la relativa deliberazione.
Ciò in quanto, in violazione dell'art. 1136 Cc, verrebbe impedito agli stessi di stabilire, con riferimento alle materie poste all'od.g. preventivamente comunicate ai condòmini - ai sensi degli artt. 1105 e 1139 Cc - se e in quale maniera partecipare all'assemblea.
Ecco che allora, se all‘ordine del giorno viene indicato come oggetto la “regolamentazione uso posti auto”, l'assemblea non può legittimamente deliberare in relazione “all'apposizione nell'ascensore di una chiave d'uso”.
Questi i principi enunciati dal Tribunale di Roma, V Sezione civile, nella sentenza pubblicata in data 16 ottobre 2018. Il Sole 24 Ore