15/10/2026
Ferie non godute ai docenti precari, il Tribunale di Foggia condanna il Ministero: riconosciuti 2.553,50 euro lordi oltre interessi
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 2360/2026 pubblicata il 1° ottobre 2026, ha accolto il ricorso patrocinato dall’Avv. Marco Dibitonto di un docente precario e ha riconosciuto il diritto all’indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di euro 2.553,50 lordi, oltre interessi.
Il ricorso riguardava supplenze svolte negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2021/2022.
Nel dettaglio, l’importo liquidato è composto da:
euro 1.730,51 lordi per 27,15 giorni di ferie maturate e non godute;
euro 822,99 lordi per 13 giorni di riposo per festività soppresse.
I principi affermati dal Tribunale
La sentenza ribadisce un principio centrale per la tutela del personale scolastico a tempo determinato: il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute non può essere escluso automaticamente. Il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui la perdita del diritto può avvenire solo se l’amministrazione dimostra di avere effettivamente posto il docente nella condizione di fruire delle ferie, con un’informazione chiara e tempestiva sulle conseguenze della mancata fruizione.
Il giudice distingue inoltre tra:
i periodi di sospensione delle lezioni individuati dal calendario scolastico regionale, nei quali il docente può programmare la fruizione delle ferie;
il periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, durante il quale il personale docente resta normalmente coinvolto in scrutini, esami, attività valutative e altri obblighi funzionali all’insegnamento.
Proprio per questo secondo arco temporale, il Tribunale afferma che il docente non può essere considerato automaticamente in ferie. In mancanza della prova di uno specifico avviso datoriale, l’omesso godimento delle ferie non può essere imputato a una scelta libera e consapevole del lavoratore, con conseguente diritto all’indennità sostitutiva.
Respinta anche l’eccezione di prescrizione quinquennale
La sentenza respinge l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall’Amministrazione e conferma che l’indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi non goduti ha natura risarcitoria, con applicazione del termine ordinario di prescrizione decennale.