04/09/2026
⚖️ Se un rapporto formalmente autonomo o parasubordinato viene riqualificato come lavoro subordinato, al lavoratore spetta il risarcimento pieno e non l’indennità forfettaria prevista per la conversione dei contratti a termine.
Con la sentenza n. 24479/2026, la Corte di Cassazione compone un contrasto interno e chiarisce che l’accertamento della subordinazione dipende dalle concrete modalità di svolgimento dell’attività: non deriva dalla nullità di una clausola contrattuale, come avviene invece nel caso del termine illegittimamente apposto.
I giudici precisano che:
🔹 la decadenza prevista dall’articolo 32 della legge 183/2010 opera soltanto in presenza di un recesso datoriale;
🔹 se la collaborazione termina alla scadenza naturale o per recesso del collaboratore, l’azione per ottenere l’accertamento della subordinazione e la riammissione in servizio resta soggetta agli ordinari termini di prescrizione;
🔹 alla riqualificazione del rapporto non si applica l’indennità risarcitoria forfettizzata, ma la tutela risarcitoria piena.
Una soluzione in linea con la sentenza 303/2011 della Corte Costituzionale, che ha distinto la conversione di un contratto subordinato a termine dall’ipotesi, più grave, dell’utilizzazione fraudolenta di una collaborazione coordinata e continuativa.