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15/10/2026

Precariato scolastico, il Tribunale di Foggia riconosce l’abuso dei contratti al 30 giugno: Ministero condannato al risarcimento

Foggia, 15 ottobre 2026 – Anche le supplenze con scadenza al 30 giugno possono integrare un abuso quando vengono reiterate per soddisfare esigenze stabili e durature. È quanto emerge dalla sentenza n. 2518/2026 del Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, che ha accolto il ricorso promosso dall' Avv. Marco Dibitonto di un docente di sostegno e condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di quattro mensilità dell’ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR, oltre accessori di legge.

La controversia riguarda quattro contratti a tempo determinato, relativi agli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, tutti con scadenza al 30 giugno, per attività di sostegno presso il Liceo “Albert Einstein” di Cerignola, con un impegno di 18 ore settimanali.

Il Tribunale ha valorizzato la reiterazione degli incarichi nello stesso istituto e sulla stessa cattedra, nonché l’assenza, nel testo dei contratti, di necessità sostitutive di altri docenti assenti.

La decisione non afferma un automatismo risarcitorio per tutti i contratti al 30 giugno: il punto centrale è l’accertamento delle condizioni concrete nelle quali gli incarichi si sono ripetuti. Nel caso esaminato, la permanenza della disponibilità della stessa cattedra per più anni consecutivi, senza esigenze sostitutive risultanti dai contratti, ha condotto il giudice a riconoscere l’utilizzo abusivo della contrattazione a termine.

Nel determinare il risarcimento, il Tribunale ha applicato la disciplina dell’articolo 36 del decreto legislativo n. 165/2001, come modificata nel 2024, che prevede, in caso di abuso nella successione di contratti a termine, un’indennità compresa tra quattro e ventiquattro mensilità, fatta salva la possibilità di provare un maggior danno.
Nella vicenda esaminata, il giudice ha ritenuto congrua la misura minima di 4 mensilità.

15/10/2026

Ferie non godute ai docenti precari, il Tribunale di Foggia condanna il Ministero: riconosciuti 2.553,50 euro lordi oltre interessi

Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 2360/2026 pubblicata il 1° ottobre 2026, ha accolto il ricorso patrocinato dall’Avv. Marco Dibitonto di un docente precario e ha riconosciuto il diritto all’indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di euro 2.553,50 lordi, oltre interessi.

Il ricorso riguardava supplenze svolte negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2021/2022.

Nel dettaglio, l’importo liquidato è composto da:

euro 1.730,51 lordi per 27,15 giorni di ferie maturate e non godute;
euro 822,99 lordi per 13 giorni di riposo per festività soppresse.

I principi affermati dal Tribunale

La sentenza ribadisce un principio centrale per la tutela del personale scolastico a tempo determinato: il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute non può essere escluso automaticamente. Il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui la perdita del diritto può avvenire solo se l’amministrazione dimostra di avere effettivamente posto il docente nella condizione di fruire delle ferie, con un’informazione chiara e tempestiva sulle conseguenze della mancata fruizione.

Il giudice distingue inoltre tra:

i periodi di sospensione delle lezioni individuati dal calendario scolastico regionale, nei quali il docente può programmare la fruizione delle ferie;
il periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, durante il quale il personale docente resta normalmente coinvolto in scrutini, esami, attività valutative e altri obblighi funzionali all’insegnamento.

Proprio per questo secondo arco temporale, il Tribunale afferma che il docente non può essere considerato automaticamente in ferie. In mancanza della prova di uno specifico avviso datoriale, l’omesso godimento delle ferie non può essere imputato a una scelta libera e consapevole del lavoratore, con conseguente diritto all’indennità sostitutiva.

Respinta anche l’eccezione di prescrizione quinquennale

La sentenza respinge l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall’Amministrazione e conferma che l’indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi non goduti ha natura risarcitoria, con applicazione del termine ordinario di prescrizione decennale.

14/10/2026

Indirizzo

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Foggia
71121

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