Studio legale avv. Alfredo Collivignarelli

Studio legale avv. Alfredo Collivignarelli esperto di diritto penale...civile...internazionale e amministrativo.....
specializzato in malpractice medica...anatocismo bancario.. risarcimento danni

25/03/2026
19/03/2026

Oltraggio a pubblico ufficiale, estinzione del reato mediante riparazione del danno “prima del giudizio” e riqualificazione operata in sentenza

19/11/2025

La madre non convivente deve contribuire al mantenimento della figlia trasferitasi dal padre

L'art. 337 ter c.c., nel disciplinare la misura del contributo al mantenimento del figlio, nel corso dei giudizi disciplinati dall'
art. 337 bis c.c., pone subito, come parametri da tenere in considerazione, le attuali esigenze dei figli e il tenore di vita goduto da questi ultimi durante la convivenza con entrambi i genitori (art. 337 ter, comma 4, nn. 1 e 2, c.c.). I diritti dei figli di genitori che non vivono insieme, infatti, non possono essere diversi da quelli dei figli di genitori ancora conviventi, né i genitori possono imporre delle privazioni ai figli per il solo fatto che abbiano deciso di non vivere insieme. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 17 novembre 2025, n. 30244.

06/11/2025

Danno biologico da malattia professionale: l’onere della prova a carico del lavoratore.

L’inclusione del disturbo post-traumatico da stress per “costrittività organizzativa” tra le malattie psichiche e psicosomatiche da disfunzioni dell’organizzazione del lavoro, tabellate ai sensi dell’
art. 3 d.P.R. n. 1124/1965, determina l’esistenza di una presunzione legale di origine professionale, qualora il lavoratore abbia provato l’adibizione ad una lavorazione tabellata o l’esposizione ad un rischio ambientale provocato da quella lavorazione nonché l’esistenza della malattia ed abbia effettuato la denuncia nel termine massimo di indennizzabilità.

Tuttavia, trattandosi di malattie la cui origine lavorativa è qualificata come di “limitata probabilità”, prima ancora di verificare se l’INAIL abbia assolto al proprio onere probatorio contrario sulla ricorrenza del nesso causale, attraverso la prova che la malattia sia stata determinata da cause extraprofessionali e non dal lavoro, occorre che siano delineati gli aspetti oggettivi e soggettivi della lamentata “costrittività organizzativa”.

È quanto stato affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 14 ottobre 2025, n. 27444.

27/10/2025

Il silenzio dell’amministrazione costituisce inadempimento

Il termine pari a trenta giorni di cui all’art. 2, comma 2, della
L. 241/90, deve reputarsi applicabile anche al silenzio-inadempimento sulle domande di accesso alle misure di accoglienza stante l’assenza di un diverso termine previsto dalla legge o dall'Amministrazione ai sensi del successivo comma 3. Lo stabilisce il Tar Piemonte, sez. I, sentenza 2 ottobre 2025, n. 1361.

27/10/2025

L’Istituto scolastico non risponde del danno cagionato al compagno dall’alunno quasi maggiorenne

In caso di danno cagionato da uno studente ad un altro, al fine di stabilire se sia stata raggiunta, o meno, la prova della non imputabilità dell'evento dannoso – esonerativa della responsabilità ex
art. 1218 c.c. dell’Istituto scolastico – viene in rilievo, innanzitutto, l'età degli allievi, che impone una vigilanza crescente con la diminuzione dell'età anagrafica; in particolare, precisato che il contenuto dell'obbligo di vigilanza è inversamente proporzionale al grado di maturità degli alunni, onde con l'avvicinarsi di questi all'età del pieno discernimento il dovere di vigilanza dei precettori richiede in minor misura la loro continua presenza e ciò perché siffatta condizione è tale da far presumere la non prevedibilità della condotta dannosa posta in essere. A confermarlo è la
Cassazione civile con ordinanza 20/10/2025, n. 27923.

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06/10/2025

La Cassazione civile, sez. I, ordinanza 17 settembre 2025 n. 25473 ha negato la richiesta di riconoscimento di paternità avanzata dal padre biologico di un bambino, e ciò in ragione della condanna dell’uomo in via definitiva per violenza sessuale nei confronti di una bambina di quattro anni, figlia della sua ex compagna. Egli inoltre era all’epoca sotto indagine per diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite. Tale riconoscimento, dunque, è stato ritenuto contrario all’interesse del figlio ex art. 250 c.c.

FINALMENTE un intervento civile, incondizionato e duraturo.

08/09/2025

Il diritto penale è in continua evoluzione, e le modifiche più recenti e significative riguardano principalmente la Riforma Cartabia e la Riforma Nordio. La Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022), attuazione della legge delega 134/2021, ha introdotto importanti cambiamenti, tra cui la fissazione dei termini di durata delle indagini, l'ampliamento dei riti alternativi, l'estensione della procedibilità a querela e una maggiore digitalizzazione del processo. La Riforma Nordio (L. 114/2024), invece, ha apportato modifiche al Codice Penale, al Codice di Procedura Penale e all'ordinamento giudiziario, con novità che includono l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio e modifiche alle intercettazioni.
Ecco alcuni punti chiave delle modifiche:
Riforma Cartabia
Tempi delle indagini:
Sono stati stabiliti limiti più chiari e stringenti per la durata delle indagini preliminari, per evitare la stasi del procedimento.
Messa alla prova:
È stata ampliata la possibilità per l'imputato di accedere alla sospensione del processo con messa alla prova.
Modifiche ai reati procedibili a querela:
Alcuni reati che prima erano procedibili d'ufficio ora richiedono la querela della persona offesa per essere perseguiti.
Digitalizzazione:
Si è prevista la digitalizzazione del processo, inclusa la creazione del fascicolo telematico, per rendere più efficiente la giustizia.
Uso dei riti alternativi:
Si è cercato di valorizzare i riti alternativi (come il patteggiamento e il rito abbreviato) per una maggiore deflazione dei processi.
Riforma Nordio
Abuso d'ufficio: È stato abrogato il reato di abuso d'ufficio, una delle modifiche più discusse.
Intercettazioni: Sono state introdotte modifiche riguardanti l'uso e la disciplina delle intercettazioni.
Inappellabilità delle sentenze di assoluzione: È stata prevista l'inappellabilità delle sentenze di assoluzione.

Piccolo e significativo sunto......tutti chiedono cosa sia cambiato negli ultimi anni, e cosi l avvocato risponde.
Arresto: Ci sono state modifiche alla procedura di arresto.
In generale, le riforme mirano a semplificare le procedure, ridurre i tempi dei processi, digitalizzare gli uffici giudiziari e, nel caso della Riforma Cartabia, anche a un maggior coinvolgimento della persona offesa attraverso l'ampliamento della procedibilità a querela.

28/08/2025

Società estinta e avvisi di accertamento, la Cassazione estende la nullità anche ai soci

Con l’ordinanza n. 23939/2025, la Suprema Corte ribadisce che l’annullamento dell’avviso notificato a una società estinta si riflette automaticamente sugli atti emessi nei confronti dei soci, salvo casi specifici come vizi non riferibili a questi ultimi.

Cassazione tributaria, ordinanza depositata il 27 agosto 2025

18/06/2025

Eredità: accettazione tacita anche a mezzo del rappresentante

Posto che l’accettazione di eredità può essere compiuta anche dal rappresentante generale, nel momento in cui quest’ultimo esercita questo potere, gli effetti dell’atto si producono direttamente nella sfera giuridica del rappresentato, il quale acquista la qualità di erede in forza dell’accettazione dell’eredità eseguita dal suo procuratore, ove espressamente autorizzato. Inoltre, nel caso in cui il rappresentante abbia il potere di accettare l’eredità, conferitogli senza la limitazione del beneficio di inventario – che presuppone l’accettazione espressa nelle forme dell’art. 484 c.c. – il rappresentante può accettare l’eredità anche per fatti concludenti, stante la previsione dell’art. 474 c.c., secondo cui l’accettazione può essere espressa o tacita. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. II, ordinanza 22 maggio 2025, n. 15301.

18/06/2025

Malpractice medica: come risarcire il danno da premorienza e da perdita parziale del rapporto parentale?

RISULTA ESSERE inammissibile la domanda svolta dagli intervenuti iure proprio e iure haereditatis dopo la costituzione del convenuto, potendo in tale caso l’intervenuto spiegare solo intervento adesivo dipendente. La struttura risponde dell’operato dei sanitari che con essa collaborano anche allorché non sussista rapporto di lavoro subordinato. Vanno applicate le tabelle di Milano per la liquidazione del danno da premorienza, quelle capitoline per la perdita parziale del rapporto parentale. È quanto si legge nella sentenza del Tribunale di Catania del 14 febbraio 2024, n. 862.

Il Tribunale di Catania deve affrontare un caso di responsabilità di una struttura sanitaria presso la quale un minore viene ricoverato per un trattamento i cui esiti, difformi dalle linee guida e dalle buone pratiche acclarate dalla comunità scientifica, culminano nell’amputazione del braccio destro. Tuttavia il minore dopo due anni muore per ragioni estranee alla malprassi e quindi al Magistrato si pone il tema, assai delicato, della configurazione del corretto perimetro entro il quale gestire le domande di risarcimento proposte non solo dall’unico genitore esercente la potestà sul minore, ma anche di terzi intervenuti la cui domanda, va sin da ora precisato, viene disattesa poiché le istanze di risarcimento sono qualificate come del tutto autonome rispetto alla domanda risarcitoria primigenia e la loro costituzione avviene quando è ormai scaduto il termine per la costituzione del convenuto e il terzo può quindi spiegare soltanto un intervento adesivo dipendente.

La domanda avanzata quindi dagli intervenuti iure proprio viene dichiarata inammissibile e rigettata quella avanza iure haereditatis.

Liquidata sotto il profilo processuale la questione relativa all’ammissibilità e fondatezza delle domande dei terzi convenuti, il Giudice passa a discutere del merito con un ampio excursus relativo alla teoria della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, fondato sulla disamina dell’art. 1228 c.c. e quindi sulla riconducibilità, alla struttura, dell’attività illecita compiuta dai sanitari che si trovano in un regime non solo in quanto “dipendenti” ma anche quali collaboratori della struttura medesima.

Conformemente ad alcuni arresti della Suprema Corte all’uopo richiamati il Tribunale osserva che non è invero necessario che il medico sia effettivamente dipendente della casa di cura, e quindi ad essa legato da un rapporto di lavoro subordinato ma, a mente di quanto dispone l’art. 1228 c.c., la struttura risponde dell’opera di tutti gli ausiliari dei quali si avvale nell’esecuzione della prestazione, indipendentemente quindi dalla natura del rapporto che li lega alla struttura medesima. Né, osserva il Tribunale, ha rilievo la circostanza che il sanitario possa mai essere anche sanitario di fiducia del paziente allorché la scelta ricada su un professionista comunque collegato all’organizzazione aziendale della casa di cura medesima.

Nella sua generale disamina dei titoli di responsabilità il Tribunale osserva infine, riesumando una tralaticia distinzione sulla quale anche le sezioni unite nel 2008 (
Cass. civ. sez. Unite n. 577/2008) avevano posto parole conclusive, che quella in discussione sarebbe un’obbligazione di mezzi e non di risultato in quanto non sarebbe richiesto l’effettivo raggiungimento di un determinato risultato, nella specie la guarigione, ma l’inadempimento dovrebbe trarsi non già, appunto, dal mancato raggiungimento del risultato medesimo bensì dalla violazione del principio di diligenza ex art. 1176, comma 2, c.c.

Vale la pena ricordare l’inefficienza di tale distinzione, anche secondo le sezioni unite della Corte di Cassazione, non solo per disegnare il perimetro dell’obbligazione - valendo, in ogni caso, il principio di diligenza quale criterio, ad un tempo, di responsabilità, e di determinazione del contenuto dell’obbligazione- ma pure per condizionare il regime dell’onere della prova.

L’inefficacia della chimera relativa all’insussistenza del dovere di conseguire un risultato si palesa, a titolo esemplificativo, anche allorché il risultato sia dedotto nell’obbligazione per la stessa volontà del debitore dell’obbligazione medesima. Basti pensare all’ipotesi, più volte adombrate dalla stessa Corte di Cassazione, delle prestazioni erogate in chirurgia estetica e in odontoiatria molto spesso collegate, appunto, per stessa “promessa” del debitore della prestazione, al conseguimento di un risultato. Trattandosi di interventi d’elezione per eccellenza, finalizzati non tanto alla cura della patologia quanto al miglioramento estetico, dedotto quindi come risultato della prestazione, allorché il risultato non sia raggiunto, sebbene routinario, e di fronte all’eccezione d’inadempimento contrattuale, spetterà a debitore della prestazione dimostrare che l’inadempimento non sussiste o non gli sia addebitabile.

Vale quindi la pena rimarcare che tutte le obbligazioni, non solo quelle di mezzi, sono dominate dal principio di diligenza, come detto, sia quale criterio di responsabilità perché consente di individuare gli elementi che articolano i criteri di addebito della responsabilità medesima, sia di determinazione del contenuto dell’obbligazione perché consente di individuare il contenuto dei doveri, contrattualmente rilevanti, e stabilire quindi quali siano le condotte inescusabili; tanto più se letto in disposto con il contenuto, così come descritto dall’ampia giurisprudenza della Corte di Cassazione, fissato dall’
art. 2236 c.c. che prevede non certo che in situazioni di speciale difficoltà il rigore del professionista possa ve**re meno e mandarlo esente da responsabilità ma che, piuttosto, solo d’innanzi a condotte connotate da imperizia, e a fronte della spendita di ogni energia per eseguire diligentemente la prestazione, il professionista possa invocare un temperamento della severità del giudizio di responsabilità, appunto fondato sull’
art. 1176, comma 2, c.c. Mai, invece, allorché la prestazione sia connotata da imprudenza e negligenza, il temperamento del giudizio di responsabilità può avere il significato di ridurre l’attesa di diligenza speciale, proprio perché d’innanzi a prestazioni di speciale difficoltà un contegno ispirato a grave disattenzione ed incuranza, come di fronte ad un’ipotesi di negligenza, o di scarsa previsione delle conseguenze dell’operato, come nell’ipotesi di imprudenza, possano mandare indenne il debitore della prestazione poiché questi contegni, denunciano un atteggiamento inadempiente che non merita comprensione e non dipende, soprattutto, dalla difficoltà del caso ma da un errato approccio alla prestazione.

Sotto il profilo medico legale, invece, il Tribunale sposa la lettura che il collegio di consulenti nominati confeziona individuando la violazione delle linee guida nell’affrontare le complicanze sorte all’arto, dopo il trattamento, che hanno purtroppo portato all’amputazione.

Il danno biologico viene individuato nella misura del 65% e l’invalidità totale in trenta giorni, in ulteriori trenta giorni al 75%, in venti giorni al 50% e in venti giorni al 25% mentre è negato il nesso di causa tra tali condotte colpose e la morte successivamente verificatasi per altra causa.

Il Magistrato quindi si pone consapevolmente il delicato problema dell’individuazione dei pregiudizi risarcibili riconoscendo all’attrice, erede legittima, sia il risarcimento del danno non patrimoniale iure haereditatis per la mancata restituzione della qualità della vita goduta anteriormente agli interventi in questione e maturato nel paziente prima del suo decesso e quindi giustamente trasmesso agli eredi, che per il danno, patito invece iure proprio, per il pregiudizio al rapporto parentale per il periodo nel quale il paziente ha sopportato la grave invalidità.

Chiariti i titoli di responsabilità affronta il Magistrato l’altrettanto delicato tema dei criteri da adottare per la liquidazione atteso che si trova d’innanzi al cosiddetto danno intermittente (espressione peraltro infelice e che non ricorda agevolmente che nulla d’intermittente patisce il danneggiato) o meglio qualificato dalle stesse tabelle del Tribunale di Milano quale danno da premorienza, atteso che l’applicazione delle tabelle per le invalidità permanenti, pensate in funzione dell’età della vittima e della sua presumibile -ma non certa- permanenza in vita, risultano di per sé inefficaci allorché la presunta sopravvivenza, identificata secondo regole statistiche, in casi di premorienza risulta invece determinata. Come quantificare quindi il danno non patrimoniale iure haereditatis quando si conosce il tempo, non in via presuntiva, durante il quale la vittima dell’errore è stata gravata dal pregiudizio non patrimoniale?

Richiama il Giudice la giurisprudenza della Corte di Cassazione che negli anni scorsi ha osservato la necessità di parametrare tale danno alla “durata effettiva delle vita del danneggiato e non a quella probabile”, poiché vi è l’esigenza che la liquidazione del danno biologico sia correlata “al tempo, noto, trascorso dal sinistro alla morte, in cui il soggetto ha effettivamente sopportato le conseguenze non patrimoniali della lesione…”; ricorda, giustamente, che le Corti di Merito si sono affannate nell’individuazione di criteri adeguati a soccorrere l’interprete sino a che l’osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano ha partorito un criterio, peraltro non esente da critiche, il quale prende a parametro il rapporto tra il risarcimento medio annuo corrisposto ad ogni percentuale invalidante e l’aspettativa di vita media. Si basa tale tesi sull’argomento, che il Magistrato ritiene condivisibile, secondo il quale tra l’altro l’intensità del danno da lesione personale non rimarrebbe costante nel tempo, ma si dovrebbe acuire in prossimità dell’evento medesimo per poi decrescere progressivamente e, per tale ragione, il criterio prevede che il risarcimento base annuo sia aumentato per il primo anno del 100%, per il secondo anno del 50%, ma dal terzo anno in poi torni ad essere quello risultante dal succitato parametro base, pur con la chance di modificare il dato tabellare fino al 50% ove ricorrano condizioni peculiari particolari.

Ed è su tale adesione che chi scrive annota le maggiori perplessità condivise peraltro da altri autori e pure poste in discussione dalla Corte di Cassazione nei suoi più recenti arresti. La premessa, assolutamente indimostrata, secondo la quale l’intensità del danno da lesione personale non rimarrebbe costante nel tempo ma si dovrebbe acuire in prossimità dell’evento medesimo, per poi decrescere progressivamente, oltre ad apparire più un criterio utile al calcolo matematico che un’affermazione scientificamente apprezzabile, finisce per pregiudicare del tutto l’esito dell’argomento utilizzato dall’osservatorio di Milano.

È vero che v’è la necessità di uniformare il più possibile i criteri ma dare per scontato che ogni lesione sia patita in misura più violenta ab inizio e poi, per quanto magari violentissima in termini percentuali, finisca per essere in qualche modo accettata dal paziente, e non più sopportata in misura decisa, non si comprende a quale esperienza di vita e di cura, nonché di sofferenza, possa mai apparire ispirata. Semmai, applicando anche solo il buon senso, potrebbe apparire evidente il contrario: in un primo periodo il paziente potrebbe ancora nutrire speranze di resistere al grave pregiudizio che subisce nell’auspicio di un declino dei relativi postumi, ma una volta resosi conto che la loro violenza rimane tale (com’è nel concetto di danno permanente) e il peso delle sue limitazioni non accettabili sia sul piano strettamente biologico che esistenziale e morale, può ben essere che causi in lui una prostrazione semmai maggiore che, allungandosi nella prospettiva del tempo non fa che rimarcare, ogni giorno, la violenza della sua consistenza, così da ripetere incessantemente la condanna alla quale si trova permanentemente coinvolto il soggetto danneggiato.

E di un tale ragionamento si è fatta carico, a ben vedere, la stessa Corte di Cassazione che ha più volte criticato proprio tale argomento speso dalle tabelle del Tribunale di Milano giudicandolo, apertis verbis, inefficace e stimolando le Corti di Merito ad individuare criteri migliori (ex multis Cass. civ. sen. 26 novembre 2024, n. 30461).

Ma gli argomenti critici non finiscono qui.

Ancora vi è da aggiungere che la pur rispettabilissima e preziosa laborazione delle tabelle del Tribunale di Milano nelle ipotesi di cosiddetta premorte sembra soffrire una contraddizione, insuperabile, proprio con i criteri che sono posti a fondamento della tabella medesima allorché non giunga la morte a sancire l’esatto tempo nel quale il paziente subisca la sofferenza dovuta all’invalidità permanente, ed alcuni esempi lo sanciscono ineluttabilmente. Basti pensare a come le tabelle hanno ritenuto che debba essere risarcito un soggetto cento anni (che quindi ha già raggiunto un’età che secondo le statistiche sarebbe improbabile possa mai raggiungere) che abbia subito un danno di sessantacinque punti di invalidità pari ad oltre € 430.000,00 (salva personalizzazione in aumento). Se l’età è di novantotto anni, 439.000,00, se di novanta 473.000. Sono le stesse tabelle quindi a raccontarci della necessità di compensare il grave pregiudizio con una somma ancora assolutamente rilevante anche quando le statistiche invitino a ritenere che il tempo utile per la sofferenza sia prossimo alla fine.

Quindi, per un verso, le tabelle del Tribunale di Milano ci invitano a considerare che anche una persona prossima all’età della sua morte naturale debba essere risarcita con una somma assolutamente rilevante (e non pari certo ad un valore proporzionale del risarcimento ottenuto dalla divisione della somma totale per il numero di anni a disposizione), offrendoci quindi un’assolutamente dignitosa valutazione della sofferenza pure in quell’età assai avanzata; dall’altro, le stesse tabelle, nel caso di pre-morte, e quando quindi la morte non raggiunga il danneggiato a pochi giorni o settimane dal sinistro, ma anche a distanza di molti anni, improvvisamente ritiene necessario adottare un criterio che individui un valore per anno, assolutamente minimo rispetto al caso dell’anziano non ancora deceduto, che finisce per creare uno squilibrio incomprensibile tra il vent’enne che per otto anni patisce un danno da sessantacinque punti di invalidità e un novant’enne che al più lo può sopportare per qualche anno e al quale vanno riconosciute somme di diverse volte addirittura maggiori!

Tornando al nostro caso, il Tribunale valorizza due anni di sofferenza per un danno da 65 punti con 55.188 euro, le tabelle di Milano, per un centenario non deceduto all’atto della liquidazione ne prevedrebbe quasi dieci volte di più. È chiaro che va trovato un altro criterio che non contraddica la tabella milanese, ed ora laTUN.

Il Tribunale quindi, come premesso, discute anche della domanda avanzata iure proprio per la lesione del rapporto parentale a causa della grave menomazione patita dal figlio. Dopo aver ricordato gli ultimi arresti della Cassazione che conferma la risarcibilità del danno non patrimoniale concretamente accertato a carico dei prossimi congiunti di un soggetto che abbia patito, a causa del fatto illecito, lesioni personali, spiega che si tratta di un pregiudizio consistente nel patema d’animo e nello sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto non deducibile con metodi scientifici, ma che può essere accertato e provato sulla scorta di indizi e presunzioni eventualmente anche decisivi di per sé soli.

Va in tale caso dimostrato, da chi lo invoca, quale fosse il particolare rilievo del rapporto di stretta parentela e di relazione potendosi ritenere, secondo il notorio, e quindi un criterio di “normalità sociale”, che gli stretti congiunti possano ben soffrire per le gravissime lesioni riportate dal danneggiato a loro legato. Ritiene pertanto che, sulla scorta ancora una volta delle indicazioni della miglior giurisprudenza di legittimità, vada fatto riferimento a tabelle, quali quelle del Tribunale di Roma, che contengano riferimenti precisi ai danni cosiddetti riflessi, rilevando che di recente anche il Tribunale di Milano si è adeguato ad una costruzione della tabella a punti, come quella del Tribunale di Roma, per quanto le tabelle dell’osservatorio non hanno approfondito ancora la liquidazione del danno dei congiunti del macro-leso optando, per conseguenza, all’applicazione di quelle capitoline.

Il Giudice quindi in conformità a queste ultime indica il risarcimento in € 128.700,00 assegnando venti punti per il rapporto genitoriale, dieci punti per l’età della vittima primaria, sei per l’età della vittima secondaria, per un totale di trentasei che moltiplicati per il coefficiente relativo alla permanenza in vita di un solo genitore consente appunto di indicare l’importo già menzionato.

V’è solo da aggiungere, per quanto ad abundantiam, che altre corti di merito hanno adottato nel tempo criteri, in alcuni casi discutibili, partendo dalle tabelle del Tribunale di Roma per la perdita del rapporto parentale e operando riduzioni di non sempre agevole comprensione, dando luogo ad un’incertezza che grava inevitabilmente sulle chances di conciliazione. In tale senso non meritano particolare attenzione alcuni argomenti, che si sono pure sviluppati, che mirano ad effettuare il calcolo secondo le tabelle del Tribunale di Milano per la perdita totale del rapporto sottraendo al risultato che si otterrebbe, appunto, per la perdita totale, una somma proporzionata al numero di anni di effettiva permanenza in vita del soggetto leso, dimenticando che lo sconvolgimento che grava i congiunti, seppur con le variabilità del caso, allorché il danneggiato abbia subito un grave danno non si prestano, ancora una volta, ad una articolazione ragionieristica che fondi sul numero di anni di permanenza, in modo matematico, la traduzione in denaro della loro sofferenza, essendo ben preferibile che il Giudice, secondo equità, applichi le tabelle del Tribunale di Roma pur ritenendo sempre che la tabellizzazione, in questi casi, non può mai essere considerata un criterio univoco che non consenta adeguata personalizzazione in funzione della particolarità della relazione, della gravità della menomazione dando luogo ad una vera e reale personalizzazione.

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