26/05/2026
PERMANENZA DEL CONIUGE SUPERSTITE NELLA CASA FAMILIARE NON DETERMINA ACCETTAZIONE TACITA DELL'EREDITA'
Cassazione Civile, Sez. V, ordinanza n. 9914 del 17 aprile 2026
In tema di successione ereditaria, la permanenza del coniuge superstite nella casa familiare, già in proprietà totale o parziale del de cuius, costituisce legittimo esercizio del diritto di abitazione previsto dall'art. 540 c.c. e non integra di per sé possesso di beni ereditari suscettibile di integrare accettazione tacita di eredità ai sensi dell'art. 485 c.c.; di conseguenza, la mancata redazione dell'inventario entro il termine di legge non determina l'acquisto della qualità di erede puro e semplice.