Indennità di frequenza e DSA

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Indennità di frequenza e DSA TUTELA DEI MINORI
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La legge, per molti disturbi dei minori (DSA, ADHD, DSL, DOP, etc), riconosce il diritto a percepire una indennità di frequenza di 302 euro mensili. Per disturbi più severi, è previsto il diritto di percepire l'indennità di accompagnamento (€ 525 mensili). Per tali ipotesi, spetta altresì il riconoscimento previdenziale ex Legge 104. Se questi diritti ti sono stati negati, oppure se non sai come farli valere, contattaci, senza impegno. Operiamo in tutta Italia, a TUTELA DEI MINORI, in ambito sia previdenziale che scolastico.

16/10/2026

AL SENATO DELLA REPUBBLICA PER PARLARE DI DIRITTI, INCLUSIONE SCOLASTICA E TUTELA DEI MINORI.

Questi gli ultimi estratti video del nostro intervento alla Sala Capitolare del Senato.

Con la speranza che la nostra voce non rimanga inascoltata.

Avv. Francesco Chetoni, Avv. Francesca Raffaele

15/10/2026

AL SENATO DELLA REPUBBLICA PER PARLARE DI DIRITTI, INCLUSIONE SCOLASTICA E TUTELA DEI MINORI.

In questo nostro intervento, in occasione del convegno tenutosi presso la Sala Capitolare del Senato, abbiamo trattato anche delle problematiche legate alla formazione dei PEI ed alla corretta applicazione dei PEI, dei PDP, degli strumenti compensativi e delle misure dispensative.

Questi gli estratti.

Ringraziamo SenatoTV per le riprese video.

Avv. Francesco Chetoni, Avv. Francesca Raffaele

15/10/2026

AL SENATO DELLA REPUBBLICA PER PARLARE DI DIRITTI, INCLUSIONE SCOLASTICA E TUTELA DEI MINORI.

In questo nostro intervento, in occasione del convegno tenutosi presso la Sala Capitolare del Senato, abbiamo trattato anche delle problematiche legate alla formazione dei PDP. Questo l'estratto.

Ringraziamo SenatoTV per le riprese video.

Avv. Francesco Chetoni, Avv. Francesca Raffaele

15/10/2026

AL SENATO DELLA REPUBBLICA PER PARLARE DI DIRITTI, INCLUSIONE SCOLASTICA E TUTELA DEI MINORI

«Non basta riconoscere un diritto sulla carta. Occorre garantire che quel diritto trovi concreta applicazione nella vita quotidiana degli studenti».

È questo il messaggio che abbiamo voluto indirizzare al legislatore, in occasione del convegno tenutosi presso la Sala Capitolare del Senato.

Un intervento che, partendo dall'esperienza maturata quotidianamente nella tutela dei diritti dei minori, ha affrontato alcune delle principali criticità del sistema scolastico italiano in materia di inclusione.

Il problema, troppo spesso, non è l'assenza di norme, ma la loro concreta e corretta applicazione.
Nel corso dell’intervento, abbiamo richiamato l'attenzione su questioni particolarmente delicate:

1) La necessità di una formazione obbligatoria e permanente del personale docente, affinché i disturbi del neurosviluppo vengano conosciuti e compresi, evitando che le difficoltà dei bambini siano erroneamente interpretate come disobbedienza, scarso impegno, maleducazione.

2) L'importanza di un reale coinvolgimento delle famiglie e dei loro specialisti nei Gruppi di Lavoro Operativo per l'inclusione (GLO) e nella predisposizione dei PEI e dei PDP.

3) La necessità di garantire un'applicazione effettiva e uniforme delle misure dispensative e degli strumenti compensativi, affinché non rimangano previsioni meramente formali.

4) La necessità di prevedere una tutela specifica per tutti i disturbi, ad evitare una disparità di tutela tra gli alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA), destinatari di una disciplina legislativa specifica, e gli alunni con altri disturbi del neurosviluppo, per i quali occorrono maggiori garanzie.

5) Il diritto a un'inclusione scolastica effettiva, che non possa essere compromessa dalla carenza di risorse o da difficoltà organizzative.

Non soltanto criticità, dunque, ma proposte concrete rivolte al legislatore, affinché la tutela dei minori possa diventare sempre più effettiva.
Per il nostro Studio Legale, da anni impegnato nella tutela dei diritti dei minori e delle loro famiglie, aver contribuito a questo confronto istituzionale rappresenta un'occasione importante per portare all'attenzione delle istituzioni problematiche che incontriamo quotidianamente nell'esercizio della nostra professione.

Perché l'inclusione non può esaurirsi nella mera predisposizione formale di un PDP o di un PEI. Quei Piani devono essere effettivamente e correttamente applicati, ogni giorno.
L’inclusione deve tradursi in opportunità reali, strumenti adeguati e diritti concretamente rispettati.

In questi due video, trattiamo il problema della formazione del corpo docente e le problematiche legate alla formazione dei PDP.
Ringraziamo SenatoTV per le riprese video.

Avv. Francesco Chetoni, Avv. Francesca Raffaele

IL TAR HA ACCOLTO IL NOSTRO RICORSOA settembre scorso vi avevamo dato atto che il TAR Lazio aveva accolto il nostro rico...
14/10/2026

IL TAR HA ACCOLTO IL NOSTRO RICORSO

A settembre scorso vi avevamo dato atto che il TAR Lazio aveva accolto il nostro ricorso cautelare, grazie al quale la studentessa che abbiamo difeso ha potuto frequentare la classe successiva, nonostante la bocciatura che era stata decretata dal Consiglio di Classe, dopo l’esame di recupero.

Oggi il TAR ha accolto, anche nel merito, il nostro ricorso.

La decisione ha riconosciuto che, durante l’esame di recupero, la scuola non aveva applicato concretamente le misure previste dal PDP.
In particolare, il colloquio orale era stato svolto subito dopo la prova scritta insufficiente, senza adeguata programmazione preventiva e senza la documentata possibilità di utilizzare mappe e strumenti compensativi.

Inoltre, le prove erano state concentrate nella stessa giornata, nonostante le specifiche previsioni del PDP.

Questa sentenza conferma che il PDP deve essere sempre rispettato nella concreta organizzazione delle verifiche e degli esami.

La personalizzazione della valutazione impone alla scuola di assicurare modalità realmente idonee a consentire allo studente di esprimere le proprie competenze.

Siamo soddisfatti di aver difeso, con determinazione, un principio che riguarda non solo la singola studentessa, ma l’effettività del diritto all’inclusione scolastica.

Avv. Francesco Chetoni, Avv. Francesca Raffaele

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A VOI LA PAROLA !Siamo stati invitati a intervenire a un'importante conferenza che si terrà tra qualche giorno a Roma, p...
29/09/2026

A VOI LA PAROLA !

Siamo stati invitati a intervenire a un'importante conferenza che si terrà tra qualche giorno a Roma, presso il Senato della Repubblica, focalizzata su un tema a noi molto caro: “PROBLEMATICHE NELL'INCLUSIONE SCOLASTICA E POSSIBILI SOLUZIONI MIGLIORATIVE”.

Sebbene il nostro quadro tecnico sia già chiaro, crediamo fermamente che per fare davvero la differenza sia fondamentale ascoltare chi la scuola la vive ogni giorno: famiglie, insegnanti, educatori e studenti.

Oggi vogliamo dare spazio a voi:

💬 Quali sono, secondo la vostra esperienza, i principali ostacoli nell'inclusione scolastica?

💡 Quali soluzioni o proposte concrete vorreste veder realizzate?

Lasciate un commento qui sotto. Raccoglieremo i vostri spunti, le vostre criticità e le vostre idee per arricchire il nostro intervento e dar loro voce in una sede istituzionale così prestigiosa.

Grazie per il vostro contributo!

Avv. Francesco Chetoni Avv. Francesca Raffaele

L’INPS DICE NO. POI ARRIVA IL RICORSO. E IMPROVVISAMENTE… L’AUTOTUTELA!Ci sono coincidenze che, quando iniziano ad esser...
25/09/2026

L’INPS DICE NO. POI ARRIVA IL RICORSO. E IMPROVVISAMENTE… L’AUTOTUTELA!

Ci sono coincidenze che, quando iniziano ad essere molto frequenti, forse non sono più coincidenze.

Vi raccontiamo di due provvedimenti emessi nell’ultima settimana.

Due famiglie (una di Bologna, l’altra di Como) presentano domanda ad Inps per ottenere l’indennità di frequenza per i propri figli. L’INPS valuta la situazione e decide: NO.
La prestazione non spetta.

Esaminiamo il verbale e la documentazione sanitaria e non condividiamo quelle valutazioni.
Quindi facciamo ciò che la legge consente di fare: depositiamo i nostri ricorsi, dinanzi al Tribunale di Bologna e di Como, e notifichiamo i ricorsi all’INPS.

Ed è a questo punto che la pratica, evidentemente, merita una seconda occhiata.
L’INPS, in entrambi i casi, interviene in autotutela, modifica la proprie precedenti decisioni e riconosce l’indennità di frequenza.

Le stesse indennità che, fino a poco prima, aveva negato.
E non dalla data del ripensamento: il riconoscimento decorre dalla domanda amministrativa.

Insomma, i verbali erano negativi.
Poi sono arrivati i ricorsi.
Poi sono arrivate le autotutele.
I giudizi si sono quindi conclusi con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. In entrambi i casi i giudici hanno posto le spese di lite a carico dell’INPS, rilevando che il riconoscimento era intervenuto soltanto dopo l’introduzione del giudizio e applicando il criterio della soccombenza virtuale.

Sulle tempistiche, lasciamo a voi ogni considerazione.
E’ legittimo porsi una domanda: quante famiglie, di fronte a un primo diniego, rinunciano a verificare se quella decisione sia davvero corretta e non propongono ricorso?
E, specularmente, quale effetto produce un sistema nel quale il riconoscimento della prestazione arriva, molto spesso, soltanto dopo l’avvio dei ricorsi?

Un verbale negativo non deve mai essere considerato necessariamente definitivo, soprattutto quando la documentazione sanitaria descrive una situazione diversa da quella ritenuta in sede amministrativa dalle Commissioni Inps.
Per le famiglie, conoscere i propri diritti significa anche sapere che il diniego può essere sottoposto a verifica giudiziale.

La valutazione va fatta caso per caso, sulla base della documentazione e dei presupposti previsti dalla legge.

Noi effettuiamo ogni giorno questa valutazione, quando le famiglie da ogni parte d’Italia ce lo chiedono, inviandoci per mail la documentazione clinica.

Un “NO” dell’INPS non diventa né corretto, né tantomeno definitivo, semplicemente perché è scritto su un verbale.

Due ricorsi. Due riconoscimenti in autotutela dopo la notifica. Due decisioni che hanno posto le spese a carico dell’INPS.
Sono fatti documentati. La domanda sul funzionamento del sistema resta aperta…

Avv. Francesco Chetoni, Avv. Francesca Raffaele

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SCUOLA: VADEMECUM PER I GENITORICon l’inizio del nuovo anno scolastico, molti genitori di alunni con disturbi del neuros...
18/09/2026

SCUOLA: VADEMECUM PER I GENITORI

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, molti genitori di alunni con disturbi del neurosviluppo (DSA, ADHD, disturbi dello spettro autistico, PANS/PANDAS) si troveranno nuovamente ad affrontare dubbi e difficoltà legati alla concreta attuazione dell’inclusione scolastica.
Abbiamo quindi raccolto alcuni consigli pratici per aiutare le famiglie a conoscere e tutelare, fin dall’inizio dell’anno, i diritti dei propri figli

1) LA PREDISPOSIZIONE DEL PDP

Il PDP non dovrebbe essere un documento predisposto e sottoscritto in modo meramente formale.
La famiglia deve poter conoscere le misure individuate, discuterne l’adeguatezza con la scuola e rappresentare le indicazioni degli Specialisti, nel rispetto dei ruoli di ciascuno.

Nel PDP devono essere individuati con chiarezza, in relazione al funzionamento dello studente:

• gli strumenti compensativi utilizzabili;
• le misure dispensative necessarie;
• le modalità di verifica e di valutazione;
• le modalità di monitoraggio e di eventuale aggiornamento del piano;
• gli impegni della scuola, dello studente e della famiglia.

È opportuno chiedere di esaminare la bozza del PDP PRIMA della sua sottoscrizione.

Molto spesso, le famiglie si sentono escluse nella formazione del PDP, e riferiscono di essere state costrette a firmarlo senza nemmeno aver avuto la possibilità di visionarlo, di portarlo a casa e di sottoporlo ai propri Specialisti (Psicologi, NPI).

La scuola spesso giustifica il rifiuto di consegnare la bozza del PDP questo divieto con esigenze di “privacy”. La tutela dei dati personali non giustifica il diniego alla famiglia dell’accesso alla documentazione riguardante il proprio figlio o la propria figlia, proprio perché i genitori sono coloro che rappresentano i propri figli ed i loro diritti (compreso il diritto alla privacy dei loro dati personali e sensibili).
I genitori hanno pieno diritto di ottenere copia del PDP, prima di firmarlo. Questo diritto è stato chiarito anche dalla Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione del MIUR : “Certamente copia del PDP può essere consegnato alla famiglia che ne faccia richiesta prima di firmarlo, per studiarlo e/o sottoporlo agli specialisti di fiducia.”
La famiglia deve poter conoscere il PDP relativo al figlio e valutarne il contenuto, prima di sottoscriverlo.
Se il PDP appare incompleto o non adeguato, è necessario formulare osservazioni specifiche e chiedere formalmente un incontro e/o una revisione, senza attendere lo scrutinio finale.

2) LA PREDISPOSIZIONE DEL PEI – LA PARTECIPAZIONE AI GLO

Il PEI riguarda gli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica. E’ elaborato e approvato dal GLO (Gruppo di Lavoro Operativo), con la partecipazione della famiglia e delle figure coinvolte nel progetto educativo.

Per quanto riguarda il PEI, è importante che la famiglia richieda al Dirigente Scolastico l’autorizzazione a far partecipare ai GLO gli Specialisti che seguono il minore, proprio per la stessa finalità di verificare che il PEI venga predisposto tenendo conto dell’esatto profilo di funzionamento del minore.

La partecipazione degli Specialisti è contemplata dalla normativa (art. 3 comma 6 del Decreto Interministeriale n. 182/2020, così come modificato e integrato dal Decreto Interministeriale n. 153/2023: “il Dirigente Scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia”). Per esercitare questo diritto, la famiglia deve comunicare tempestivamente alla scuola l'intenzione di far partecipare uno Specialista privato al GLO.

E’ importante che i genitori si facciano assistere da un proprio Specialista in sede di GLO, perché è in sede di GLO e attraverso il PEI che vengono individuati i fabbisogni dell’alunno e formulate le proposte relative alle risorse necessarie per garantirne l’inclusione, comprese quelle concernenti il sostegno didattico.

Non esiste, infatti, alcun automatismo tra il riconoscimento dell’art. 3, comma 1 o comma 3, della Legge 104 e un determinato numero di ore di sostegno.
Per questo è di FONDAMENTALE importanza quanto viene deciso in sede di GLO. Le famiglie non dovrebbero sottovalutarne l’importanza, perché è proprio in quella sede che si decidono le ore di sostegno da assegnare.

Una volta approvato il PEI, gli Uffici scolastici, per quanto riguarda i docenti di sostegno, e gli enti locali competenti, per quanto riguarda gli educatori assistenti all’autonomia e alla comunicazione, NON possono ridurre unilateralmente le ore indicate nel PEI invocando soltanto la carenza di organico, la disponibilità limitata di personale o esigenze di bilancio. Le ore di sostegno e quelle di assistenza educativa, inoltre, rispondono a funzioni diverse e non possono essere automaticamente utilizzate per compensarsi tra loro.

In caso di mancata o ridotta assegnazione, la famiglia deve contestare tempestivamente la decisione e chiedere l’integrale attuazione del PEI.
Con l’assistenza di un legale, è possibile attivare un procedimento cautelare o d’urgenza, al fine di ottenere in tempi rapidi l’assegnazione dei docenti di sostegno e degli educatori, per le ore indicate nel PEI.

3) VERIFICA COSTANTE DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL PDP E DEL PEI

Non basta aver predisposto un buon PDP o un buon PEI. Occorre che essi siano correttamente ed integralmente applicati dai singoli docenti.

Nella pratica, può accadere (e purtroppo accade troppo spesso!) che le misure previste dal PDP o dal PEI non vengano applicate correttamente o con continuità: mancato utilizzo degli strumenti compensativi, modalità di verifica non conformi a quelle programmate, sovrapposizione delle prove, mancato rispetto delle misure dispensative o valutazioni che non tengono adeguatamente conto del percorso personalizzato o individualizzato.

In questi casi è importante intervenire tempestivamente.

Il primo passo dovrebbe essere il confronto con i docenti e con la scuola, in un’ottica di collaborazione costruttiva.
Se, tuttavia, il problema persiste, è opportuno che la famiglia formalizzi per iscritto le proprie osservazioni, rivolgendosi al docente, al coordinatore, al Dirigente Scolastico.

Non aspettate la fine dell’anno scolastico.

Segnalare tempestivamente le criticità consente non soltanto di chiedere alla scuola di correggerle quando è ancora possibile intervenire sul percorso dello studente, ma anche di documentare quanto accaduto, qualora successivamente si renda necessaria una tutela in sede amministrativa o giudiziaria.

Ogni episodio di mancata applicazione del PEI/PDP va segnalato per iscritto: le mail, le PEC, le comunicazioni formali costruiscono il fascicolo probatorio che renderà più sostenibile un eventuale ricorso al TAR.

Se neppure le contestazioni scritte sortiscono effetto, il passo successivo sarà quello di richiedere l’intervento di un avvocato.
L’onere della contestazione è spesso richiamato anche dai giudici amministrativi, quando si ricorre contro la scuola.

Nei ricorsi basati sulla violazione del PDP o del PEI, il TAR non si limita a verificare se la scuola abbia commesso delle omissioni, ma esamina anche il comportamento complessivo della famiglia alla luce del principio di buona fede e collaborazione.
I TAR sottolineano che la famiglia non può attendere l'esito negativo dell'anno scolastico (la bocciatura) per far valere per la prima volta le inadempienze dei docenti.

Se durante l'anno scolastico i docenti non applicano le misure dispensative o gli strumenti compensativi, la famiglia ha l'onere di formalizzare tempestivamente per iscritto tali anomalie. In assenza di comunicazioni scritte inviate alla scuola nel corso dell'anno (tramite PEC, raccomandata o note protocollate), il TAR tende a presumere che l'attuazione del piano sia stata accettata o ritenuta congrua dalla famiglia.

Il consiglio più importante, quindi, è uno: non aspettare la fine dell’anno scolastico.

PDP e PEI non sono meri adempimenti burocratici, ma strumenti destinati a garantire concretamente il diritto allo studio e all’inclusione.

Dobbiamo tutti pretendere che essi siano correttamente predisposti e correttamente applicati.

Avv. Francesco Chetoni Avv. Francesca Raffaele

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BELLE NOTIZIE DAL TAR: IL PDP VA RISPETTATO SEMPRE!Una studentessa con diagnosi di DSA e una significativa componente an...
11/09/2026

BELLE NOTIZIE DAL TAR: IL PDP VA RISPETTATO SEMPRE!

Una studentessa con diagnosi di DSA e una significativa componente ansiosa aveva concluso l’anno scolastico con un debito in una sola materia.

La scuola aveva predisposto per lei un Piano Didattico Personalizzato (PDP) che prevedeva, tra le altre misure, la programmazione delle verifiche, la non sovrapposizione di più prove nella stessa giornata e la possibilità di utilizzare mappe concettuali e schemi durante le interrogazioni.

In sede di esame di recupero, però, dopo aver sostenuto la prova scritta, alla studentessa è stata comunicata solo durante lo svolgimento della stessa la necessità di dover affrontare, subito dopo, anche una prova orale.

La prova si è svolta nella stessa giornata, poco dopo la prova scritta, senza che la ragazza avesse con sé le mappe concettuali e gli schemi previsti dal suo PDP. Ciononostante, la ragazza è stata sottoposta alla prova orale in uno stato di ansia e priva delle sue mappe concettuali.

Nessuna preventiva programmazione, dunque. Prova scritta e prova orale nella stessa giornata e, durante la prova orale, la studentessa non ha potuto utilizzare le mappe e gli schemi previsti dal proprio PDP.

All’esito delle prove, il Consiglio di classe ha deliberato la non ammissione alla classe successiva.

La famiglia si è rivolta al nostro Studio e abbiamo impugnato il provvedimento dinanzi al TAR.

Ieri il TAR Lazio ha accolto l’istanza cautelare urgente e disposto l’ammissione con riserva della studentessa alla classe quarta, nelle more della predisposizione, da parte dell’Istituto scolastico, di un nuovo esame di recupero rispettoso delle misure previste dal Piano Didattico Personalizzato.

Questa mattina la studentessa è tornata nella sua classe, insieme ai suoi compagni.

È un primo, importante risultato, ottenuto in via cautelare, in attesa della prosecuzione del giudizio.
Ma è anche l’occasione per ricordare un principio fondamentale: il PDP non è un documento meramente formale. Le misure che contiene devono trovare concreta applicazione anche – e soprattutto – nei momenti di verifica e valutazione.

Programmazione delle prove, strumenti compensativi e misure dispensative non sono concessioni né trattamenti di favore. Sono gli strumenti attraverso i quali lo studente con DSA viene posto nelle condizioni di esprimere effettivamente le proprie conoscenze e competenze.

Quando queste garanzie vengono disattese, non è lo studente che deve adattarsi a una prova costruita senza tener conto del suo percorso personalizzato: è la valutazione che non rappresenta ciò che realmente sa e sa fare.

Il rispetto della normativa sull’inclusione scolastica significa proprio questo: garantire pari opportunità nella valutazione
Questa vicenda ricorda a tutte le famiglie che:
• un PDP deve essere concretamente applicato, anche durante gli esami di recupero;
• le misure compensative e dispensative non possono essere ignorate, disapplicate oppure applicate solo formalmente;
• le modalità della prova devono essere coerenti con quanto programmato;
• una valutazione può essere attendibile soltanto se lo studente è messo nelle condizioni previste dal proprio percorso personalizzato;

I PDP devono essere rispettati. Anche negli esami di recupero. Sempre.

Avv. Francesco Chetoni. Avv. Francesca Raffaele

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IL “PROGETTO DI VITA”: cos'è?Nell’allegato cerchiamo di spiegarvi cosa sia il Progetto di Vita, introdotto con la recent...
02/09/2026

IL “PROGETTO DI VITA”: cos'è?

Nell’allegato cerchiamo di spiegarvi cosa sia il Progetto di Vita, introdotto con la recente riforma della disabilità (D.Lgs. 62/2024).

Non è nuova prestazione economica, bensì un progetto che dovrebbe individuare ed offrire tutti quei servizi, sostegni ed interventi necessari aiutare la persona con disabilità.

Vedremo nel tempo se il Progetto di Vita rappresenterà solo un progetto scritto sulla carta o diventerà davvero uno strumento capace di incidere sulla vita quotidiana delle persone con disabilità.

Avv. Francesco Chetoni, Avv. Francesca Raffaele

Indirizzo

Via Duca D'Aosta, 16
Florence
50129

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