20/07/2026
INDENNITÀ DI FREQUENZA: QUANDO L'INPS DICE NO E I TRIBUNALI DICONO SÌ
C'è una frase che ascoltiamo molto spesso, quando una famiglia ci contatta: «Mio figlio ha un quoziente intellettivo nella norma, e mi hanno detto che non ha diritto all'indennità di frequenza».
Non è vero. E lo diciamo con la serenità di chi ha alle spalle centinaia e centinaia di ricorsi in tutta Italia ed ha assistito a centinaia di Consulenze Tecniche d'Ufficio presso i Tribunali di ogni Regione.
IL PROBLEMA: Commissioni INPS e una valutazione troppo spesso rigida
L'indennità di frequenza è prevista dalla legge 289/1990 in favore dei minori che presentano «difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età».
Non serve una disabilità intellettiva. Non serve un QI sotto la media. Non serve una diagnosi di gravità assoluta. La norma non fa riferimento a specifiche diagnosi né a una soglia percentuale di invalidità (che non si applica ai minori): parla di «difficoltà persistenti nello svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie dell'età». Punto.
Eppure, le Commissioni Mediche dell'INPS continuano a respingere un numero altissimo di domande, spesso con motivazioni che tradiscono un'interpretazione restrittiva della norma: il bambino “ha un QI nella norma”, “non ha il sostegno”, “viene promosso”, ha una diagnosi «solo» di DSA, oppure «solo» di ADHD.
COSA DICONO I GIUDICI E I CTU: il funzionamento conta più della diagnosi
Ed è qui che il quadro cambia radicalmente. Nei Tribunali italiani, quando un Giudice affida a un Consulente Tecnico d'Ufficio la valutazione del minore, l'approccio è completamente diverso. Ve lo mostriamo con le parole degli stessi CTU.
Minore, con disturbo specifico della lettura (QI 104, quindi nella norma). La Commissione Inps aveva rigettato la domanda di indennità di frequenza. Il CTU del Tribunale di Milano ha ribaltato il giudizio:
«Tale quadro clinico, peraltro necessitante di supporto psicoterapeutico, riverbera in modo negativo sulle prestazioni scolastiche del giovane e condiziona difficoltà nell'area relazionale, configurando uno stato di minore di anni 18 con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età».
QI perfettamente nella norma, eppure il CTU ha riconosciuto il diritto. Perché ha guardato al funzionamento reale, non al numero.
Minore, con disturbo misto delle abilità scolastiche (dislessia, disortografia, discalculia), con QI nella norma ma con «importante deficit dell'apprendimento, deficit della comprensione verbale, espressione verbale inadeguata». La Commissione INPS rigetta la domanda di indennità di frequenza. Il CTU nominato dal Tribunale di Torino:
«Può essere obiettato che occorra che la difficoltà, per dar luogo al beneficio, debba essere grave, ma la norma parla di minori con difficoltà persistenti senza alcun riferimento all'entità della difficoltà ovvero la gravità del disturbo responsabile della difficoltà stessa».
Parole che mettono a n**o l'errore di prospettiva di tante Commissioni Inps.
A Firenze, due CTU affrontano un nodo cruciale: i DSA possono, da soli, dare diritto all’indennità di frequenza?
La risposta è sì. Perché i DSA non sono «un semplice rallentamento del regolare processo di sviluppo» e soprattutto perché:
«Si deve fra l'altro ricordare il maggior tempo impiegato per i compiti a casa, i trattamenti riabilitativi o le ripetizioni, che occupano gran parte della giornata, e dal punto di vista psicologico il senso di inadeguatezza e scarsa autostima che incide sulle capacità di socializzazione. Spesso questi ragazzi non hanno un vero e proprio tempo libero da dedicare agli hobby».
Non è la diagnosi a fare la differenza. È quello che la diagnosi produce nella vita del bambino: ore di logopedia, doposcuola specialistico, tutor, psicoterapia, compiti che richiedono il triplo del tempo, uscite con gli amici che si diradano, sport che viene abbandonato. È questo che i CTU vedono. Ed è questo che le Commissioni INPS troppo spesso ignorano.
I GIUDICI E I CTU NON VALUTANO UN BAMBINO SULLA BASE DEL SUO Q.I.
Valutano qualcosa di molto più importante. Valutano se quel bambino riesca davvero a svolgere, con continuità e autonomia, i compiti e le funzioni proprie della sua età oppure se, per riuscirci, abbia bisogno di un impegno straordinario da parte della famiglia, della scuola e dei professionisti che lo seguono. Ed è sorprendente come, in Tribunali diversi e con CTU differenti, ricorrano concetti molto simili.
In una consulenza il CTU scrive: "Pur in assenza di deficit cognitivo... il minore presenta importanti difficoltà della comprensione, della concentrazione, delle autonomie e dell'espressione verbale”.
Questa frase dovrebbe far riflettere. Perché significa che non serve affatto una disabilità intellettiva per poter riconoscere il diritto all'indennità di frequenza.
Conta il funzionamento reale del bambino.
Ogni bambino è una storia diversa.
Non esistono diagnosi che garantiscono automaticamente il diritto all'indennità di frequenza. Ma esiste un principio che emerge con forza nelle Consulenze Tecniche d'Ufficio di molti Tribunali italiani: non bisogna fermarsi all'etichetta diagnostica, al Q.I., ai voti o alla pagella. Bisogna osservare il bambino nella sua quotidianità. Capire quanto sia realmente autonomo. Quanto siano profonde le sue difficoltà. Quanto supporto richieda ogni giorno per fare ciò che, per altri coetanei, è spontaneo. Perché, come ricordano le CTU, è proprio il funzionamento concreto del minore nella vita di tutti i giorni, e non il semplice nome della diagnosi, a guidare la valutazione medico-legale.
Ed è proprio questa valutazione concreta che, molto spesso, fa la differenza.
IL COSTO NASCOSTO: ciò che lo Stato non copre, lo pagano le famiglie
C'è un aspetto del problema che ci sta particolarmente a cuore. I percorsi che questi bambini devono seguire — logopedia, tutor specializzato per i compiti, psicoterapia, trattamento cognitivo-comportamentale, potenziamento neuropsicologico — hanno costi elevati. Spesso non sono garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale, o lo sono con liste d'attesa così lunghe da renderli di fatto inaccessibili.
Le famiglie si trovano così a dover sostenere privatamente logopedia, tutor specialistico per compiti, ripetizioni private, doposcuola specializzati, percorsi di psicoterapia e di potenziamento, terapie cognitivo-comportamentali, eccetera. Percorsi che spesso durano anni, non coperti dal SSN se non in strutture con lunghissime liste d'attesa.
Fate un rapido calcolo: con soli 3 interventi settimanali a 50 euro l'uno, siamo a 600 euro al mese. 7.200 euro l'anno. Per un solo figlio.
Ecco perché l'indennità di frequenza — che oggi ammonta a circa 350 euro mensili — non è un privilegio. È un contributo parziale a fronte di spese che lo Stato, di fatto, scarica sulle famiglie. Famiglie che ogni giorno si fanno carico — economicamente, emotivamente, organizzativamente — di percorsi riabilitativi indispensabili per garantire a quel figlio le stesse opportunità dei coetanei. Che spesso sono costrette ad abbandonare o ridurre il proprio lavoro per seguire ed aiutare i propri figli nei compiti a casa.
Ed è proprio qui che il ruolo dell'avvocato diventa cruciale: perché il diritto all'indennità di frequenza esiste, è previsto dalla legge, e va fatto valere.
COSA CI INSEGNANO QUESTE CTU
Il messaggio è univoco:
• Non serve una disabilità intellettiva. Molti dei minori che ottengono il riconoscimento hanno un QI nella norma o addirittura sopra la media.
• Non conta la pagella. Un bambino può essere promosso e avere comunque bisogno di un impegno straordinario — suo e della famiglia — per raggiungere risultati che per i coetanei sono spontanei.
• Conta il funzionamento quotidiano. I CTU guardano l'autonomia reale: il bambino riesce a fare i compiti da solo? Quanto tempo impiega? Ha bisogno di un adulto accanto per studiare? Riesce a relazionarsi con i pari? Ha tempo libero per attività ricreative?
• La diagnosi è un punto di partenza, non di arrivo. Come scrive un CTU: «non bisogna fermarsi all'etichetta diagnostica. Bisogna osservare il bambino nella sua quotidianità».
UN INVITO ALLE FAMIGLIE
Se avete ricevuto un diniego dall'INPS o temete di riceverlo, non fermatevi alla risposta della Commissione Medica.
Inviateci la documentazione diagnostica che avete a disposizione — certificati NPI, relazioni logopediche, PDP, PEI, diagnosi funzionali, verbali INPS — all'indirizzo:
📧 [email protected]
La esamineremo senza alcun impegno e vi daremo il nostro parere sulla sussistenza dei requisiti per l'indennità di frequenza.
Perché il diritto c'è. E va fatto valere.
Avv. Francesco Chetoni, Avv. Francesca Raffaele
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