23/10/2024
L’insegnante che sistematicamente utilizza metodi violenti a fini educativi commette il reato di maltrattamenti.
A stabilirlo è la Cass., Sez. VI pen., con sentenza n. 37747 del 15 ottobre scorso.
Secondo la Suprema Corte l’uso sistematico della violenza, quale ordinario trattamento del minore affidato, anche nell’ipotesi in cui fosse sostenuto da “animus corrigendi”, non può rientrare nella fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, ma concretizza, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, gli estremi del più grave delitto di maltrattamenti.
Infatti affinché possa essere configurato il reato di abuso dei mezzi di correzione in luogo del reato di maltrattamenti, la risposta educativa dell’istituzione scolastica deve essere sempre proporzionata alla gravità del comportamento deviante dell’alunno e, in ogni caso, non può mai consistere in trattamenti lesivi dell’ incolumità fisica o afflittivi della personalità del minore.
Ne’ l’intenzione dell’agente di agire esclusivamente per finalità educative e correttive costituisce un elemento dirimente per far rientrare il sistematico ricorso ad atti di violenza commessi nei confronti di minori nella meno grave previsione di cui all’art. 571 c.p. anziché in quella dell’art. 572 c.p..