06/10/2020
Pubblicare le fotografie dei figli minorenni sui social network è un illecito che può portare alla rimozione delle immagini per ordine del giudice ma anche al pagamento di una somma di denaro in favore dei figli.
RASSEGNA
In sede di ricorso per la modifica delle condizioni di affidamento dei figli il Tribunale ordina alla madre di non inserire le foto dei figli sui social network e di provvedere immediatamente alla rimozione di tutte quelle già inserite. Non solo la pubblicazione viola la privacy (l’immagine è un dato personale) ma è un comportamento potenzialmente pregiudizievole per i minori perchè diffonde le immagini fra un numero indeterminato di persone, compresi malintenzionati che avvicinano i bambini dopo averli visti più volte in foto online (Tribunale di Mantova, ordinanza
del 19 settembre 2017).
Accolte le conclusioni delle parti in sede di divorzio, compreso il divieto per i genitori di postare foto delle figlie minori, con visione pubblica, sui social network. Confermati il divieto di visione di film violenti e non adatti all’età delle figlie minori e di utilizzo di videogiochi violenti o sconsigliati ai bambini di età scolare in accordo con la Pan European Game Information; l’uso del cellulare da parte delle minori andrà concordato tra i genitori (Tribunale di Trieste, sentenza 522 del 18 luglio 2017)
La sentenza di divorzio considera legittima la condizione che entrambi i genitori si impegnano a non pubblicare/divulgare foto, immagini, video o altro materiale relativo al figlio minore su pagine web, blog, social network senza consenso reciproco (Tribunale di Ferrara, sentenza 578 del 5 giugno 2017).
La sentenza di separazione considera legittima la clausola relativa all’utilizzo dei social network da parte dei genitori, disponendo il divieto per entrambi i genitori di pubblicare foto della figlia minore su siti internet e social network, nonché di pubblicare foto della bambina, come immagini di profilo, su applicazioni come, ad esempio, WhatsApp e simili (Tribunale di Brescia, sentenza 2610 del 2 settembre 2017).
La domanda del marito per ottenere la rimozione da Facebook delle foto dei figli minori è inammissibile in sede di divorzio, trattandosi di una domanda (prevista dagli articoli 10 Codice civile e 96 Legge sul diritto d’autore) autonoma e soggetta a rito diverso rispetto a quello di divorzio (Tribunale di Torino, sentenza 4470 del 22 settembre 2017).
In sede di divorzio gli “ex” si impegnano al rispetto reciproco delle figure genitoriali, ivi inclusi utilizzo e commenti attraverso i social. Sarà cancellata la pagina Facebook intestata alla figlia minore. Ogni uso di qualsiasi social network da parte della minore dovrà essere prima concordata tra i genitori (Tribunale di Velletri, sentenza 1400 del 27 aprile 2017.)
In un una separazione giudiziale il giudice istruttore può decidere la disattivazione della pagina Facebook della figlia minore della coppia e l’eliminazione delle foto della figlia dal profilo e dalla pagina Facebook della madre (Tribunale di Livorno, sentenza 94 del 30 gennaio 2013).
Il Giudice istruttore, all’interno di un procedimento per la nomina di un curatore speciale di un minore, può ordinare alla madre di eliminare tutte le fotografie che riguardano il figlio minorenne pubblicate sui social network e condannarla al pagamento di diecimila euro nei confronti del tutore del figlio e del marito nel caso non provveda. Ordina, inoltre, al tutore di provvedere alla richiesta di deindicizzazione dai motori di ricerca di tutti i contenuti che riguardano il minore (Tribunale di Roma, ordinanza del 23 dicembre 2017, procedimento n. 39913/2015).
La separazione giudiziale va addebitata alla moglie che ha pubblicato le proprie fotografie e quelle della figlia minore in abiti succinti su Facebook e con pose inopportune. La madre ha inoltre consentito che tali fotografie, non solo venissero scattate, ma pubblicate anche sul profilo della figlia, dove la ha poi commentate positivamente (Tribunale di Prato, sentenza 1100 del 28 ottobre 2016).
Da Il Sole 24 Ore