Studio Legale Bencini - Dal Piaz & Associati

Studio Legale Bencini - Dal Piaz & Associati Fondato nel 1996, lo Studio Legale Bencini - Dal Piaz & Associati offre ai propri clienti una gamma completa e integrata di servizi legali.

Lo Studio è composto da sette professionisti e presta servizi legali giudiziali e stragiudiziali in ambito civile a favore di imprese, associazioni e privati. Oltre al gruppo di professionisti interni, lo Studio si avvale di una stretta collaborazione di uno Studio commerciale e di professionisti esterni nei settori penale, amministrativo e tributario. I professionisti dello Studio, grazie a compe

tenze multidisciplinari, offrono consulenze e gestiscono le più complesse controversie nelle seguenti aree giuridiche:

1) diritto civile e commerciale, con particolare riguardo al diritto societario e della crisi d’impresa (gestione della crisi e procedure concorsuali), al diritto bancario e assicurativo, al diritto dell’intermediazione commerciale (agenzia e rappresentanza) e al diritto farmaceutico;

2) diritto delle persone, con riguardo al diritto di famiglia (procedure di separazione e divorzio), al diritto dei minori e al diritto successorio;

3) diritto immobiliare, con alta competenza in materia di diritto delle locazioni, di diritto condominiale e dei trasferimenti immobiliari.

06/10/2020

Pubblicare le fotografie dei figli minorenni sui social network è un illecito che può portare alla rimozione delle immagini per ordine del giudice ma anche al pagamento di una somma di denaro in favore dei figli.

RASSEGNA

In sede di ricorso per la modifica delle condizioni di affidamento dei figli il Tribunale ordina alla madre di non inserire le foto dei figli sui social network e di provvedere immediatamente alla rimozione di tutte quelle già inserite. Non solo la pubblicazione viola la privacy (l’immagine è un dato personale) ma è un comportamento potenzialmente pregiudizievole per i minori perchè diffonde le immagini fra un numero indeterminato di persone, compresi malintenzionati che avvicinano i bambini dopo averli visti più volte in foto online (Tribunale di Mantova, ordinanza
del 19 settembre 2017).

Accolte le conclusioni delle parti in sede di divorzio, compreso il divieto per i genitori di postare foto delle figlie minori, con visione pubblica, sui social network. Confermati il divieto di visione di film violenti e non adatti all’età delle figlie minori e di utilizzo di videogiochi violenti o sconsigliati ai bambini di età scolare in accordo con la Pan European Game Information; l’uso del cellulare da parte delle minori andrà concordato tra i genitori (Tribunale di Trieste, sentenza 522 del 18 luglio 2017)

La sentenza di divorzio considera legittima la condizione che entrambi i genitori si impegnano a non pubblicare/divulgare foto, immagini, video o altro materiale relativo al figlio minore su pagine web, blog, social network senza consenso reciproco (Tribunale di Ferrara, sentenza 578 del 5 giugno 2017).

La sentenza di separazione considera legittima la clausola relativa all’utilizzo dei social network da parte dei genitori, disponendo il divieto per entrambi i genitori di pubblicare foto della figlia minore su siti internet e social network, nonché di pubblicare foto della bambina, come immagini di profilo, su applicazioni come, ad esempio, WhatsApp e simili (Tribunale di Brescia, sentenza 2610 del 2 settembre 2017).

La domanda del marito per ottenere la rimozione da Facebook delle foto dei figli minori è inammissibile in sede di divorzio, trattandosi di una domanda (prevista dagli articoli 10 Codice civile e 96 Legge sul diritto d’autore) autonoma e soggetta a rito diverso rispetto a quello di divorzio (Tribunale di Torino, sentenza 4470 del 22 settembre 2017).

In sede di divorzio gli “ex” si impegnano al rispetto reciproco delle figure genitoriali, ivi inclusi utilizzo e commenti attraverso i social. Sarà cancellata la pagina Facebook intestata alla figlia minore. Ogni uso di qualsiasi social network da parte della minore dovrà essere prima concordata tra i genitori (Tribunale di Velletri, sentenza 1400 del 27 aprile 2017.)

In un una separazione giudiziale il giudice istruttore può decidere la disattivazione della pagina Facebook della figlia minore della coppia e l’eliminazione delle foto della figlia dal profilo e dalla pagina Facebook della madre (Tribunale di Livorno, sentenza 94 del 30 gennaio 2013).

Il Giudice istruttore, all’interno di un procedimento per la nomina di un curatore speciale di un minore, può ordinare alla madre di eliminare tutte le fotografie che riguardano il figlio minorenne pubblicate sui social network e condannarla al pagamento di diecimila euro nei confronti del tutore del figlio e del marito nel caso non provveda. Ordina, inoltre, al tutore di provvedere alla richiesta di deindicizzazione dai motori di ricerca di tutti i contenuti che riguardano il minore (Tribunale di Roma, ordinanza del 23 dicembre 2017, procedimento n. 39913/2015).

La separazione giudiziale va addebitata alla moglie che ha pubblicato le proprie fotografie e quelle della figlia minore in abiti succinti su Facebook e con pose inopportune. La madre ha inoltre consentito che tali fotografie, non solo venissero scattate, ma pubblicate anche sul profilo della figlia, dove la ha poi commentate positivamente (Tribunale di Prato, sentenza 1100 del 28 ottobre 2016).

Da Il Sole 24 Ore

08/09/2020

Covid-19: locazioni commerciali, canone ridotto fino a marzo 2021 e stop fideiussione!

Una riduzione del canone di locazione del 40% per i mesi di aprile e maggio, e del 20% da giugno 2020 a marzo 2021. Oltre alla sospensione della garanzia fideiussoria (fino ad un'esposizione debitoria di 30.000 euro). È questa la decisione del Tribunale di Roma, ordinanza n. 29683 del 27 agosto scorso (emessa in via cautelare), che accogliendo parzialmente la domanda di un società attiva nel settore della ristorazione (la richiesta di riduzione era del 50%), nei confronti del proprietario dei locali, individua un punto di equilibrio per fronteggiare la crisi da Covid-19.

Secondo il conduttore, che versava un fitto di 8mila euro al mese, la società resistente "non avrebbe ottemperato all'obbligo, derivante dalla clausola generale di buona fede e correttezza, di ricontrattare le condizioni economiche del contratto di locazione a seguito delle sopravvenienze legate all'insorgere della pandemia".

Un ragionamento condiviso dal giudice della Sesta sezione civile, Maria Pasqualina Grauso, secondo la quale, proprio dalla clausola generale di "buona fede e correttezza" deriva "un obbligo delle parti di contrattare al fine di addivenire ad un nuovo accordo volto a riportare in equilibrio il contratto entro i limiti dell'alea normale". Una simile clausola, spiega la decisione, "ha la funzione di rendere flessibile l'ordinamento, consentendo la tutela di fattispecie non contemplate dal legislatore".

Il Tribunale infatti si dichiara consapevole che per l'articolo 1467, comma 3, del c.c.(e per la Cassazione), la rettifica delle condizioni contrattuali "squilibrate" può essere invocata soltanto dalla parte convenuta in giudizio con l'azione di risoluzione. Tuttavia ritiene che soprattutto per i contratti commerciali a lungo termine, tale soluzione "possa in alcuni casi non essere opportuna e non rispondente all'interesse della stessa parte che, subendo l'aggravamento della propria posizione contrattuale, è legittimata solo a chiedere la risoluzione del contratto squilibrato e non anche la sua conservazione con equa rettifica delle condizioni contrattuali squilibrate".

Del resto, prosegue il Tribunale, "certamente la crisi economica dipesa dalla pandemia Covid e la chiusura forzata delle attività commerciali - ed in particolare di quelle legate al settore della ristorazione – devono qualificarsi quale sopravvenienza nel sostrato fattuale e giuridico che costituisce il presupposto della convenzione negoziale". E, continua, nel caso delle locazioni commerciali il contratto è stato stipulato "sul presupposto" di un impiego dell'immobile per l'effettivo svolgimento di attività produttiva, e segnatamente nel caso di specie per lo svolgimento dell'attività di ristorazione.

In tali casi dunque l'eventuale risoluzione del contratto per eccessiva sopravvenuta onerosità "comporterebbe inevitabilmente la perdita dell'avviamento per l'impresa colpita dall'eccessiva onerosità e la conseguente cessazione dell'attività economica". "Sorge, pertanto – prosegue -, in base alla clausola generale di buona fede e correttezza, un obbligo delle parti di contrattare al fine di addivenire ad un nuovo accordo volto a riportare in equilibrio il contratto entro i limiti dell'alea normale".

Mentre, constata la decisione, l'intervento dello Stato (art. 65 del Dl 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge n. 27/2020) di un credito di imposta del 60% sui canoni di locazione pagati nel marzo 2020, "nonostante lo sforzo fatto dal legislatore", non sembra essere sufficiente "almeno nel caso di specie, a riportare in equilibrio il contratto atteso che nella fattispecie a fronte del recupero di poco più della metà del credito di imposta per un solo mese si sono verificate della perdite nette dei ricavi per i mesi di marzo, aprile, maggio di 136.555,11 euro rispetto al corrispondente periodo di gestione dell'anno precedente".

Ragion per cui "anche in presenza dell'intervento generale del legislatore per fare fronte alla crisi economica causata dal Covid-19, deve ritenersi doveroso fare ricorso alla clausola generale di buona fede e di solidarietà sancito dall'art. 2 della Carta costituzionale al fine di riportare il contratto entro i limiti dell'alea normale del contatto". Bocciata dunque la controproposta di ridurre del 30 per cento l'importo dei canoni per i soli mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

Da Il Sole24Ore

07/09/2020

No allo sfratto per le morosità maturate durante il lockdown.

Per i giudici, infatti, si può considerare «giustificato» il mancato pagamento dei canoni da parte dei conduttori di locazioni commerciali che non hanno potuto esercitare la loro attività a causa delle disposizioni di contenimento dei contagi da Covid-19. Anzi: per il Tribunale di Venezia (ordinanza del 28 luglio 2020), è opportuno che le parti si accordino, per i mesi da marzo a maggio, su una percentuale di riduzione del canone.

Ma, al di là delle trattative tra locatori e conduttori, non esiste una norma che elimini l’obbligo di pagare i canoni dovuti durante il lockdown. Tanto che altri giudici di merito, pur giustificando il ritardo, confermano l’obbligo per i conduttori di saldare le somme dovute.

L’invito ad accordarsi

L’emergenza non ha fermato le istanze di convalida di sfratto. Infatti, i decreti legge hanno bloccato l’esecuzione degli sfratti fino al 31 dicembre, ma non i procedimenti per la convalida. I giudici di merito, però, stanno respingendo le istanze quando sono fondate solo sulla morosità nel lockdown.

Così, il Tribunale di Venezia, con l’ordinanza del 28 luglio (giudice Doro), ha respinto l’istanza di rilascio presentata dal proprietario di un immobile che lamentava la morosità del conduttore, gestore di un bar. Il titolare dell’attività si era opposto all’intimazione di sfratto, perché la morosità era dipesa dall’impossibilità di usare l’immobile per le restrizioni del lockdown, mentre in passato il canone era stato pagato regolarmente.

Per il giudice, per il periodo da marzo a maggio scorso, con l’attività chiusa, non si può parlare di «impossibilità assoluta di godimento dell’immobile», ma di una «impossibilità soltanto parziale», dato che i locali sono rimasti nella disponibilità del conduttore, che li ha usati come magazzino. Si richiamano gli articoli 1256, 1258 e 1464 del Codice civile che giustificano il mancato pagamento del canone o una sua riduzione significativa per impossibilità parziale temporanea di godere del bene, quando la causa non è imputabile al conduttore.

Per il periodo da marzo a maggio - si legge nell’ordinanza - sarà necessario nel giudizio di merito rideterminare l’importo del canone visto che la morosità non è dettata da una reale volontà di non adempiere ma «dall’effettiva contingenza derivante dall’emergenza sanitaria e dalla connessa normativa restrittiva». Così, anche per preservare la continuità dell’attività e i posti di lavoro, il giudice assegna alle parti un termine di 15 giorni per avviare la mediazione e fissa già la successiva udienza (da tenere in caso di fallimento della mediazione) per determinare nel contraddittorio delle parti la riduzione del canone.

Niente riduzione

Se l’orientamento che sembra consolidarsi è quello di non convalidare gli sfratti quando la morosità si riferisce ai mesi di lockdown, altri tribunali non ammettono però la riduzione dei canoni dovuti. Il pagamento potrà essere posticipato ma non escluso, come ha stabilito il Tribunale di Roma con l’ordinanza 23871 del 31 luglio scorso (giudice Febbraro) dove si legge che «l’eventuale crisi di liquidità del debitore va valutata quale rischio posto a carico dello stesso», anche se riferita ai mesi di lockdown.

L’articolo 91 del decreto Cura Italia (18/2020) consentirebbe infatti al giudice di valutare le misure anti Covid per ritenere giustificati eventuali ritardi dei pagamenti, ma non permetterebbe riduzioni dei canoni che, una volta ripresa l’attività commerciale, devono essere pagati anche per i mesi in cui il lavoro è stato interrotto.

E l’articolo 28 del decreto Rilancio (34/2020), che ha esteso il credito d’imposta del 60% a tutte le locazioni non abitative destinate ad attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, non ha previsto eccezioni per il pagamento dei canoni, che quindi sarebbero dovuti per intero.

Un orientamento condiviso dal Tribunale di Frosinone che, nell’ordinanza 9130 del 7 agosto (giudice Petraccone) tratta un caso in parte diverso (la morosità non riguarda solo il periodo del lockdown, quindi viene ordinato il rilascio dell’immobile) ma precisa anche che il lockdown impedisce la convalida degli sfratti intimati ma non l’obbligo di pagare i canoni.

Sono situazioni che potrebbero essere risolte se le parti coinvolte si accordassero, di modo da colmare un vuoto legislativo che altrimenti rischia di pesare solo sui conduttori. Peraltro, l’agenzia delle Entrate ha semplificato gli adempimenti necessari per comunicare le variazioni dei contratti. La rinegoziazione, in caso di diminuzione dovuta al Covid, può infatti essere comunicata telematicamente agli uffici competenti.

Da Il Sole24Ore

Arriva un nuovo stop per la giustizia. Il Consiglio dei ministri ha deciso la proroga del rinvio delle udienze della sos...
07/04/2020

Arriva un nuovo stop per la giustizia. Il Consiglio dei ministri ha deciso la proroga del rinvio delle udienze della sospensione di tutti i processi, che sarebbe dovuta terminare il 15 aprile, secondo quanto stabilito dal decreto Cura Italia. Il nuovo termine è l'11 maggio. Un provvedimento sollecitato nei giorni scorsi dall'Associazione nazionale magistrati, che aveva prospettato il rischio, con la piena riapertura dei palazzi di giustizia, di esporre migliaia di persone al contagio da Coronavirus. Un pericolo tanto più grave, secondo il sindacato delle toghe, vista l'assenza di dispositivi e misure di protezione.

Il coronavirus rappresenta motivo di ragionamento sulle sorti future del contratto di locazione ad uso di diverso dall'a...
06/04/2020

Il coronavirus rappresenta motivo di ragionamento sulle sorti future del contratto di locazione ad uso di diverso dall'abitativo, che in molti casi non potrà proseguire alle medesime condizioni.

L’iniziativa spetta al conduttore, primo interessato a trovare soluzioni che possano soddisfare le mutate esigenze [continua la lettura utilizzando il link sottostante]

Rapporti di locazione alla prova del Covid-19 di bencipiaz2016 · 6 aprile 2020 Il coronavirus rappresenta motivo di ragionamento sulle sorti future del contratto di locazione ad uso di diverso dall’abitativo, che in molti casi non potrà proseguire alle medesime condizioni. L’iniziativa spetta ...

25/03/2020

L'art. 91 del D.L. 17.3.2020, n. 18 (Cura Italia) ha modificato l'art. 3 del D.L. 23.2.2020 n. 6,convertito con modificazioni dalla L. 5.3.2020, n. 13, aggiungendo il seguente comma 6-bis: "Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti".
E' una disposizione di cui tenere conto in relazione a qualsiasi rapporto contrattuale che avrebbe dovuto avere esecuzione (e non l'ha avuta o non l'ha avuta esatta o completa o puntuale) nel periodo attuale (per le Province lombarde, venete o emiliane dal 23 febbraio, per il resto dell'Italia a partire dal 4-8 marzo), a cominciare dai rapporti di locazione, di fornitura, di compravendita.
Ciò non significa che la situazione eccezionale consenta di considerarsi non vincolati agli obblighi contrattuali assunti, quanto che agli obblighi assunti debba aggiungersi, per il creditore, il dovere di cooperare affinché il sacrificio dell'interesse altrui sia il minore possibile.
Non si esclude la responsabilità del debitore ma si impone al creditore di tenere conto della situazione straordinaria determinata dai decreti emergenziali, determinando una temporanea inesigibilità della prestazione e una limitazione (o esclusione) della risarcibilità del danno conseguito dal temporaneo inadempimento, ivi incluse penali, caparre confirmatorie e/o altre conseguenze pregiudizievoli legate a decadenze maturate.
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In questo periodo di emergenza il nostro Studio legale ha deciso di rimanere operativo, seppur in  : tutti gli avvocati ...
23/03/2020

In questo periodo di emergenza il nostro Studio legale ha deciso di rimanere operativo, seppur in : tutti gli avvocati sono reperibili via email e, nei consueti orari 9/13 e 15/19.30, ai recapiti telefonici personali e al cellulare di studio (3703790635). Per qualsiasi informazione inerente ai rinvii di udienza, alla gestione delle posizioni affidate allo Studio e, in generale, alla complessa normativa emergenziale emanata, invitiamo i clienti a contattarci. www.studiobencinidalpiaz.it

Indirizzo

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Lunedì 09:00 - 20:00
Martedì 09:00 - 20:00
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Giovedì 09:00 - 20:00
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