associazione nazionale italo-filippina giustizia e diritto

05/06/2026
S.97/2026Udienza Pubblica del 14/04/2026, Presidente AMOROSO, Redattore ANTONININorme impugnate: Art. 34, c. 1°, e, in v...
05/06/2026

S.97/2026
Udienza Pubblica del 14/04/2026, Presidente AMOROSO, Redattore ANTONINI

Norme impugnate: Art. 34, c. 1°, e, in via subordinata, del successivo c. 3°, del decreto legislativo 25/07/1998, n. 286.

Oggetto: Straniero - Sanità pubblica - Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale (SSN) - Iscrizione obbligatoria al SSN/SSR - Individuazione dei cittadini stranieri tenuti all’iscrizione in relazione al rispettivo titolo di soggiorno - Omessa inclusione dei cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva, attribuito in forza della percezione di una prestazione di invalidità e derivante da conversione di altra autorizzazione al soggiorno per la quale era prevista l’iscrizione obbligatoria.
In subordine: Previsione per i cittadini stranieri non rientranti nelle categorie tenute all’iscrizione obbligatoria al servizio sanitario nazionale (nel caso di specie: titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva, attribuito in forza della percezione di una prestazione di invalidità) dell’obbligo di assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio o maternità, mediante stipula di apposita polizza assicurativa con istituto assicurativo italiano o straniero, o, in alternativa, della possibilità di iscriversi volontariamente al SSN/SSR pagando una somma che non può essere inferiore a euro 2.000 annui.
Dispositivo: non fondatezza nei sensi di cui in motivazione
Atti decisi: ord. 216/2025

05/06/2026

Assunzione cittadini stranieri con ricevuta postale: cosa cambia con il DL 146/2025
Di Giovanni Maria Guidone
La possibilità di assumere cittadini stranieri che si trovano in Italia in attesa del primo rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno o di conversione rappresenta da anni uno strumento essenziale per garantire continuità lavorativa e regolarità amministrativa nel rispetto della normativa in materia di immigrazione. In questo contesto si inseriscono le disposizioni del Decreto-Legge n. 146 del 2025, convertito definitivamente dal Senato il 26 novembre 2025 nella Legge 1° dicembre 2025, n. 179, che ha introdotto alcune precisazioni rilevanti in materia di rinnovo dei permessi di soggiorno.
Il termine per la presentazione della domanda di rinnovo
La principale modifica normativa riguarda il termine entro il quale deve essere presentata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno. Alla luce della conversione in legge del DL n. 146/2025, la richiesta di rinnovo deve essere presentata entro la data di scadenza del permesso di soggiorno.
Si tratta di una modifica che mira a rafforzare la tempestività delle procedure amministrative e a evitare situazioni di irregolarità derivanti da ritardi nella presentazione dell’istanza.
Tuttavia, è importante evidenziare che il decreto non ha modificato le disposizioni contenute nell’articolo 13, comma 2, del D.lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull’Immigrazione), espressamente richiamato anche dalla normativa precedente. Tale disposizione prevede l’espulsione dello straniero qualora il permesso di soggiorno risulti scaduto da oltre sessanta giorni e non sia stato richiesto il rinnovo.
Il margine dei 60 giorni e la valutazione della Questura
Alla luce di questo quadro normativo, una domanda di rinnovo presentata entro 60 giorni oltre la data di scadenza del permesso di soggiorno può ancora essere considerata ammissibile, in linea con le precedenti indicazioni amministrative, tra cui la Direttiva del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2006, che ha precisato le condizioni per la prosecuzione del rapporto di lavoro nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno.
Lavoro nelle more del rinnovo: il ruolo della ricevuta postale
Nel sistema italiano di gestione dei permessi di soggiorno, la ricevuta rilasciata da Poste Italiane al momento dell’invio del kit postale rappresenta un documento fondamentale. Essa certifica l’avvenuta presentazione della domanda e consente allo straniero di dimostrare la regolarità della propria posizione amministrativa durante il periodo di attesa.
In presenza della ricevuta di presentazione della richiesta di permesso di soggiorno elettronico (PSE) e del permesso di soggiorno scaduto, il lavoratore straniero può continuare a svolgere attività lavorativa fino alla definizione della pratica, purché la domanda sia stata presentata nei termini previsti.
Il primo rilascio e la firma del contratto di soggiorno
Una situazione analoga riguarda anche i lavoratori stranieri in attesa del primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. In questo caso, la procedura prevede alcuni passaggi fondamentali ribaditi anche nella Direttiva del Ministero dell’interno del 20/2/2007:
ingresso regolare in Italia con visto per lavoro; firma del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione entro 15 giorni dall’ingresso; richiesta del permesso di soggiorno e presentazione del Modulo 209 (Kit Postale); ricevuta di presentazione della richiesta del permesso di soggiorno tramite kit postale.
Anche in questa fase la ricevuta postale assume un valore determinante, poiché consente al lavoratore di dimostrare l’avvenuta presentazione della domanda e, conseguentemente, di iniziare l’attività lavorativa.
La verifica documentale da parte del datore di lavoro
Un aspetto importante riguarda la cosiddetta verifica documentale, che deve essere effettuata dal datore di lavoro prima dell’assunzione.
Con questa espressione si intende l’obbligo di verificare che il cittadino straniero abbia effettivamente diritto al rinnovo o alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. A tal fine il datore di lavoro deve richiedere e controllare alcuni documenti essenziali, tra cui:
copia del permesso di soggiorno scaduto; ricevuta di presentazione della richiesta di rinnovo; documentazione relativa al rapporto di lavoro o ai requisiti per il rinnovo o conversione.
Questa attività di controllo è fondamentale per evitare rischi di irregolarità e responsabilità amministrative.
Strumenti di verifica e fonti ufficiali
Per la verifica dello stato delle pratiche e delle informazioni relative ai permessi di soggiorno è possibile utilizzare i portali istituzionali messi a disposizione dal Ministero dell’Interno e dalla Polizia di Stato, tra cui:
il Portale della Polizia di Stato dedicato agli stranieri
il Portale Immigrazione per il monitoraggio delle pratiche.
Questi strumenti consentono sia ai lavoratori stranieri sia ai datori di lavoro di verificare lo stato delle domande e di monitorare l’avanzamento delle procedure.
Conclusioni
La conversione in legge del DL 146/2025 ha rafforzato l’obbligo di presentare la domanda di rinnovo entro la scadenza del permesso di soggiorno, ma non ha eliminato il margine dei 60 giorni previsto dal Testo Unico sull’Immigrazione.
Nel frattempo, la ricevuta postale di presentazione della domanda continua a rappresentare un elemento centrale per garantire la continuità lavorativa dei cittadini stranieri, sia nelle fasi di primo rilascio sia nelle procedure di rinnovo.
Per le imprese e per le Agenzie per il Lavoro diventa quindi fondamentale effettuare un’attenta verifica documentale, assicurandosi che il lavoratore straniero si trovi in una condizione amministrativa regolare e che sussistano tutti i presupposti per il rinnovo del titolo di soggiorno. In questo modo è possibile coniugare esigenze produttive e rispetto della normativa, garantendo allo stesso tempo tutela per il lavoratore e sicurezza giuridica per il datore di lavoro.
Vale la pena segnalare che alfine di semplificare e accelerare il procedimento di rilascio dei permessi di soggiorno, riducendo i tempi di attesa, spesso causa di disagi e inconvenienti, la direttiva (UE) 2024/1233 prevede il rilascio di un “permesso unico lavoro”. In base al testo attuativo esaminato in Italia, tale permesso dovrebbe essere rilasciato dal Questore entro 30 giorni dal completamento della domanda; in caso di rinnovo, invece, si applicherebbe il termine di 90 giorni.

05/06/2026
Consulta: coppie omossessuali e pensione di reversibilitàLa Corte costituzionale, con la sentenza n. 91 depositata in da...
04/06/2026

Consulta: coppie omossessuali e pensione di reversibilità

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 91 depositata in data 28 maggio 2026, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l’invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e sostituzione dell’assicurazione per la maternità con l’assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità), convertito, con modificazioni, in legge 6 luglio 1939, n. 1272, nella parte in cui non consente l’attribuzione della pensione di reversibilità in favore del partner superstite di una coppia omosessuale legata da vincolo matrimoniale contratto all’estero in caso di decesso dell’altro componente della coppia verificatosi prima dell’entrata in vigore della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze).
Le questioni erano state sollevate dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, in riferimento agli articoli 2 e 36 e 38, commi secondo e terzo, della Costituzione, nell’ambito di un giudizio in cui il superstite di una coppia legata da una relazione omoaffettiva, coniugata all’estero, aveva chiesto, dopo il decesso del partner, la condanna dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) a corrispondergli la pensione di reversibilità, che gli era stata negata perché il decesso del partner era intervenuto anteriormente all’entrata in vigore della legge numero 76 del 2016.
La Corte, nel richiamare la propria giurisprudenza sul fondamento della pensione di reversibilità spettante al coniuge superstite (sentenza n. 6 del 1980), ha ribadito che non sussiste a livello costituzionale alcuna esigenza di equiparazione delle unioni omoaffettive al matrimonio (sentenza n. 138 del 2010, richiamata da ultimo dalle sentenze n. 148 e n. 66 del 2024). Nondimeno, dato atto delle peculiarità del caso di specie (ravvisate nella duplice circostanza che tanto il matrimonio all’estero quanto il decesso del coniuge assicurato erano avvenuti in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge numero 76 del 2016 e dunque anteriormente alla possibilità di attribuire gli effetti dell’unione civile al matrimonio contratto all’estero fra cittadini italiani dello stesso sesso), ha ritenuto che, in presenza di una scelta legislativa vòlta ormai a riconoscere ai matrimoni omosessuali contratti all’estero gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana e a parificare, ai fini dell’attribuzione della pensione ai superstiti, il coniuge e l’unito civilmente, l’esclusione dal trattamento pensionistico del partner superstite in caso di decesso dell’altro componente della coppia omosessuale verificatosi prima dell’entrata in vigore della legge numero 76 del 2016, nonostante l’avvenuta formalizzazione del vincolo all’estero, determinasse una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle altre categorie di aventi titolo a pensione di reversibilità.

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