11/03/2026
Con ordinanza del 24.2.2026 il Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, ha accolto il ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. proposto da una lavoratrice, assistita da me e dal collega Franco Massimo Bambagioni, ed ha condannato la società datrice di lavoro a trasferirla immediatamente presso uno dei due punti vendita più vicini al luogo dove sono residenti i suoi familiari.
Il trasferimento è stato ritenuto dal Tribunale una misura di accomodamento ragionevole ai sensi dell’art. 3, comma 3-bis, D.Lgs. 216/2003 e dell’art. 5-bis L. 104/1992 a tutela della lavoratrice in condizione di disabilità.
Il Tribunale ha, in particolare, ritenuto, che "lo svolgimento della prestazione lavorativa in sede di lavoro ove ella abita da sola e non ha persone che l’assistano configura una condizione di limitazione che rende il trasferimento della ricorrente presso sede ove invece si trovano propri familiari soluzione idonea a superare gli ostacoli che le consentano l’effettiva partecipazione alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori".