29/03/2021
📌𝐃𝐄𝐂𝐑𝐄𝐓𝐎 𝐒𝐎𝐒𝐓𝐄𝐆𝐍𝐈: 𝐈𝐍𝐃𝐄𝐍𝐍𝐈𝐓𝐀' 𝐏𝐄𝐑 𝐋𝐀𝐕𝐎𝐑𝐀𝐓𝐎𝐑𝐈 𝐃𝐄𝐋 𝐓𝐔𝐑𝐈𝐒𝐌𝐎, 𝐃𝐄𝐋𝐋𝐎 𝐒𝐏𝐄𝐓𝐓𝐀𝐂𝐎𝐋𝐎 𝐄 𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓𝐈𝐕𝐈
Il DL Sostegni, in vigore dal 23 marzo, tra le varie, ha previsto 𝐮𝐧'𝐢𝐧𝐝𝐞𝐧𝐧𝐢𝐭𝐚̀ 𝐮𝐧𝐚 𝐭𝐚𝐧𝐭𝐮𝐦 𝐝𝐢 𝟐.𝟒𝟎𝟎 𝐞𝐮𝐫𝐨 in favore dei lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport. L’erogazione sarà automatica per chi ha già beneficiato dell’indennità una tantum di 1000 euro.
❗Il dl Sostegni abolisce i codici Ateco come criterio di erogazione dei bonus.
Per i lavoratori che beneficiano dell’indennità per la prima volta distinguiamo tra:
📍𝐒𝐭𝐚𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐢 𝐝𝐞𝐥 𝐭𝐮𝐫𝐢𝐬𝐦𝐨 𝐞 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐬𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐚𝐥𝐢
➡ dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
➡ in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali.
𝙍𝙚𝙦𝙪𝙞𝙨𝙞𝙩𝙞:
➡ cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni) e aver svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
➡ non essere titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data di entrata in vigore del decreto.
📍𝐃𝐢𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐚 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐭𝐮𝐫𝐢𝐬𝐦𝐨 𝐞 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐬𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐚𝐥𝐢
Trattasi di lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali.
𝙍𝙚𝙦𝙪𝙞𝙨𝙞𝙩𝙞:
➡ titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
➡ titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
➡ assenza di titolarità, al 23 marzo 2021, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
📍𝐀𝐥𝐭𝐫𝐢 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐝𝐢𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐞 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢
Si riferisce ai lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a causa del COVID-19:
➡ lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
➡ lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021;
➡ lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, titolari di contratti autonomi occasionali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 siano stati e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo al 23 marzo 2021, già iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito di almeno un contributo mensile;
➡ incaricati alle vendite a domicilio, con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata, al 23 marzo 2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
❗Alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di:
⏺ contratto di lavoro subordinato (fa eccezione solo il contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità);
⏺ pensione diretta.
📍𝐋𝐚𝐯𝐨𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐚𝐜𝐨𝐥𝐨
Ovvero i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
𝙍𝙚𝙦𝙪𝙞𝙨𝙞𝙩𝙞:
➡ che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati al Fondo dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021, con reddito derivante non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità;
➡ con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro
❗Le indennità, che non concorrono alla formazione del reddito, non possono essere cumulate tra loro, ma sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità. La domanda va presentata all'INPS entro il 30 aprile 2021 secondo le indicazioni fornite dall'Istituto con apposita circolare.
📍𝐋𝐚𝐯𝐨𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐯𝐢
L'indennità è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A.
➡ La platea dei beneficiari è costituita dai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Sono ricomprese anche le eventuali collaborazioni coordinate e continuative, rese da lavoratori sportivi, scadute entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovate.
➡L’ammontare dell’indennità varia in base ai compensi percepiti relativamente all'attività sportiva nell’anno di imposta 2019 ed è pari a:
⏺ euro 3.600, per compensi in misura superiore ai 10.000 euro annui;
⏺ euro 2.400, per compensi in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui;
⏺ euro 1.200 per compensi in misura inferiore ad euro 4.000 annui.
➡ L'indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle altre indennità emergenziali.