05/05/2026
Nella sentenza n. 10458/2025 (che ha confermato la sentenza del TAR Toscana n. 409/2025 e condiviso gli argomenti dedotti dagli avv.ti Giovanni Calugi e Fabio Beconcini) la Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha fornito importanti chiarimenti in ordine all’individuazione dei soggetti responsabili della contaminazione di un sito e, quindi, tenuti alla bonifica, come previsto dall’art. 242 del codice dell’ambiente e conseguente al principio eurounitario “chi inquina paga”. In particolare, i Giudici amministrativi hanno affermato che dal c.d. principio della responsabilità condivisa, dal quale “discendono, a carico del produttore [dei rifiuti] obblighi sostanziali di controllo, vigilanza e cooperazione a garanzia della chiusura del ciclo vita dei rifiuti medesimi nei limiti della concreta ed effettiva esigibilità di tali obblighi”. Tuttavia, non è esigibile, dai soggetti che conferiscono i propri rifiuti ad altri impianti, di “ingerirsi nel processo di recupero dei rifiuti, posto sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del gestore dell’impianto”, che sia autorizzato a recuperare quella categoria di rifiuti. Infatti, gli obblighi di controllo e vigilanza “non possono essere convertiti in una generica posizione di garanzia di prevedere e prevenire ogni possibile violazione della normativa di settore da parte del gestore dell’impianto poiché una tale posizione si risolve in un obbligo di impedire l’evento di danno (inquinamento ambientale) di tale ampiezza da configurare una fattispecie di responsabilità oggettiva pura, sganciata cioè non solo dal principio di colpevolezza, ma anche da ogni contributo di tipo causale”. “Il principio della responsabilità condivisa presuppone comunque, quanto meno, un contributo causale del produttore del rifiuto nella causazione dell’inquinamento in termini dell’aumento del rischio che, nella specie, non è configurabile in quanto eliso, ai sensi dell’art. 41, comma 3 c.p. … dalla condotta illecita attiva di un terzo, contraria al regime di circolazione e di utilizzo del rifiuto”.
🔗 Link: