Studio Legale Avv. Cristian Miraglia

Studio Legale Avv. Cristian Miraglia Avvocato del Foro di Parma
Diritto Societario, Diritto Commerciale, Diritto Civile

20/01/2021

PROROGA della sospensione della disciplina sulla riduzione obbligatoria del capitale - MA, NON PROROGA della sospensione agli articoli 2467 e 2497-quinquies c.c., relativi alla postergazione dei finanziamenti dei soci.

ilsocietario.it dedica approfondimento sulla proroga della sospensione della disciplina sulla riduzione obbligatoria del capitale per perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31/12/2021, così come disposta dall'approvazione della legge di bilancio 2021.
Tale approfondimento sottolinea che il termine entro il quale la perdita debba risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, comma 2, e 2482-bis, comma 4, è posticipato al quinto esercizio successivo.
Sino al 31 dicembre 2025, nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter c.c. l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo ad una misura non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo.
TUTTAVIA, come rilevato e sottolineato da ilsocietario.it, non viene rinvenuta proroga di altro provvedimento che aveva accompagnato inizialmente la suddetta sospensione della disciplina sulla riduzione obbligatoria del capitale. Infatti, il sito giuridico precisa di non rinvenire proroga della sospensione agli articoli 2467 e 2497-quinquies c.c., relativi alla postergazione dei finanziamenti dei soci effettuati dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 23/2020 (ossia il 9 aprile 2020) che, pertanto, può considerarsi scaduta al 31 dicembre 2020.
Ci sarebbe da chiedersi se tale mancata estensione della sospensione della postergazione dei finanziamenti dei soci possa rendere meno funzionale la proroga della sospensione della succitata disciplina relativa alla riduzione obbligatoria del capitale.

23/12/2020

OPZIONE PUT A PREZZO FISSO ''A CONSUNTIVO''

Evidenzio pronuncia del Tribunale di Milano, sez. imprese, del luglio 2020, n. 4628, menzionata e commentata dal sito giuridico ilsocietario.it
Il Tribunale di Milano torna sulla questione dell'opzione put a consuntivo, discostandosi parzialmente dalla celebre pronuncia 17498 del luglio 2018 della Cassazione (che aveva limitato l'operatività del divieto del patto leonino ai soli casi di pattuizioni direttamente contrastanti con l'art. 2265 c.c.. Considerando invece lecite le diverse operazioni contrattuali come meccanismi di “trasferimento del rischio puramente interno fra un socio e un altro socio o un terzo”, privi di rilevanza rispetto all'ente societario).
In tale pronuncia del luglio 2020, invece, il Tribunale meneghino ritiene nulla l'opzione put esercitata da un socio di minoranza di Srl in costanza di una delibera di liquidazione volontaria della società, prodromica a una domanda di concordato preventivo, poi effettivamente omologato. Il socio di maggioranza (l'attore della controversia in commento) ne ha contestato la validità, trattandosi di opzione put cd. “a consuntivo”, vale a dire con prezzo fisso cui dovevano aggiungersi gli esborsi medio tempore eventualmente eseguiti dal socio di minoranza in favore della società. Di fronte alla fattispecie richiamata, i giudici milanesi di sono pronunciati per la tesi attorea, ravvisandosi un negozio di per sé lecito ma in grado di realizzare, in via indiretta, l'effetto leonino “
Ritengo di condividere la sottolineatura de ilsocietario.it circa l'interesse rivestito dalla pronuncia in commento del Tribunale di Milano.

11/11/2020

REVOCA AMMINISTRATORE PER GIUSTA CAUSA - NECESSITA' DI DEDUZIONE IN DELIBERA DELLA MOTIVAZIONE
La Suprema Corte di Cassazione è tornata sul tema ad oggetto, precisando appunto la necessità a che la giusta causa di revoca venga esplicitata in sede di delibera assembleare. Cosicché, in caso di successivo contenzioso, la Società non potrà addurre motivazioni differenti (cioè che non siano state dedotto in delibera o che siano appunto diverse rispetto a quelle precisate in delibera) al fine di fornire prova della sussistenza appunto della giustificazione della revoca. La pronuncia 21495 dep. il 06/10/2020, è stata pubblicata sul sito ilsocietario.it

10/11/2020

COMPENSO AMMINISTRATORI - COMPETENZA ASSEMBLEA SOCI - INDEROGABILE - NORMA DAL CARATTERE IMPERATIVO

Il sito giuridico giurisprudenzadelleimprese propone alla nostra attenzione una sentenza del Tribunale di Milano, sez. imprese, pubblicata nel maggio del 2019, sul tema appunto della competenza (inderobabile) dell'assemblea soci, quale organo sociale al quale è demandato di stabilire i compensi degli amministratori (a meno ovviamente che non si tratti dei compensi degli amministratori indicati nell'atto costitutivo).
Il Tribunale meneghino, confermando il carattere imperativo della disposizione (dal tenero e dalla valenza riferibile pure alle Srl, oltre che alle Spa) precisa pure che: ".... la deliberazione di emolumenti avvenuta, come nel caso in esame, ad opera dello stesso organo amministrativo è a tal fine tamqum non esset e priva di qualsiasi effetto, per radicale difformità dalla fattispecie legale..."

29/04/2020

CLAUSOLA RUSSIAN ROULETTE e valorizzazione della partecipazione
Interessante pronuncia della Corte d'Appello di Roma 3 febbraio 2020 in relazione alla legittimità di tale tipo di clausola.
ilsocietario.it commenta la sentenza e mette in rilievo - a mio avviso in modo assolutamente corretto - quanto esposto e precisato dalla Corte in merito alla meritevolezza della clausola nella fattispecie concreta (poiché volta a superare situazioni di empasse ed evitare il possibile scioglimento della società, favorendone la continuità) ed in particolare quanto ritenuto dalla medesima Corte in punto della mancanza di necessità (soprattutto quando la clausola è contenuta in patti parasociali) di riferimento ad un principio di equa valorizzazione della quota.Parametro necessario invece in altre fattispecie pattizie, quale ad esempio la clausola di drag- along.

23/01/2020

AUMENTO DI CAPITALE - SOCIO MOROSO NEL VERSAMENTO A SEGUITO DI SOTTOSCRIZIONE DI AUMENTO DI CAPITALE - ESCLUSIONE (?)
ilsocietario.it pubblica pronuncia della Suprema Corte di Cassazione del corrente mese di gennaio, che enuncia principi di diritto in punto di esclusione del socio moroso nel versamento di quanto obbligato a conferire a seguito di sottoscrizione di aumento di capitale.
Viene compiuta distinzione tra conferimento iniziale o aumento di capitale in costanza di rapporto sociale. In tale ultimo caso, trattandosi di conferimento dovuto da chi già è socio, l'esclusione non viene ritenuta ammissibile, dovendo considerarsi in socio inadempiente legittimato a permanere in società, con la partecipazione precedentemente posseduta. La riduzione del capitale riguarderà invece, appunto, la quota sottoscritta, ma appunto non seguita da effettivo versamento da parte di tale sottoscrittore inadempiente.
“Nel caso di mora del socio nell’esecuzione dei versamenti, dovuti alla società a titolo di conferimento per il debito da sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale deliberato dall’assemblea nel corso della vita della società, il socio non può essere escluso, essendo egli titolare della partecipazione sociale sin dalla costituzione della società; pertanto, ferma la permanenza del socio in società per la quota già posseduta, l’assemblea deve deliberare la riduzione del capitale sociale solo per la misura corrispondente al debito di sottoscrizione derivante dall’aumento non onorato, fatto salvo solo il caso in cui lo statuto preveda l’indivisibilità della quota”.
“Il socio moroso di società a responsabilità limitata non è ammesso, secondo il disposto dell’art. 2466 c.c., ad esprimere il proprio voto nelle decisioni e deliberazioni assembleari, ma non perde anche il diritto di controllo sugli affari sociali, ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c., sino a che egli resti parte della compagine societaria in esito al procedimento intrapreso dagli amministratori”.

06/12/2019

APERTURA DELLA CASSAZIONE SULLA REVOCABILITA' DELLA SCISSIONE
Il sito giuridico ilsocietario.it pubblica articolo relativo alla revocabilità (o meno) della scissione, prendendo spunto da recentissima pronuncia della Suprema Corte di Cassazione del 04/12/2019. Il Supremo Collegio, supera la tesi negativa secondo la quale, una volta decorso il termine per l'opposizione alla fusione e scissione, non sia ammissibile l'azione revocatoria. L’azione revocatoria, ex art. 2901 c.c. non determina alcuna invalidità dell’atto, ma semplicemente la sua inefficacia relativa, rendendolo inopponibile al creditore. Tale interpretazione supera la distinzione tra nullità e annullabilità, accomunate nella nozione di invalidità, e mira ad evitare la demolizione dell’operazione […] e la reviviscenza delle società originarie, ma appare pienamente compatibile con la natura e gli effetti dell’azione revocatoria”, quale strumento di conservazione della garanzia patrimoniale. Così si legge nel suddetto articolo de ilsocietario.it.

20/11/2019

DURATA 'LUNGA' DELLA SOCIETA' DI CAPITALI E (IM)POSSIBILE(?) DIRITTO DI RECESSO

Segnalo due recenti ed interessanti pronunce (n. 5972 e n.6360 del 2019), entrambe della sezione imprese del Trib. di Milano, pubblicate nel giugno 2019) pubblicate su giurisprudenzadelleimprese.it. Si verte, in entrambi i casi, sul della legittimità, o meno, dell'esercizio del diritto di recesso in caso di termine molto lungo di durata di società di capitali, tale da potere essere interpretato, secondo pronuncia di legittimità di pochi anni prima, assoggettabile all'ipotesi di durata 'indeterminata'. Il Tribunale meneghino, in entrambi i casi, si discosta dalla pronuncia della Cass. n.9962/2013 (“In tema di società a responsabilità limitata, la previsione statutaria di una durata della società per un
termine particolarmente lungo (nella specie, l'anno 2100), tale da superare qualsiasi orizzonte
previsionale anche per un soggetto collettivo, ne determina l'assimilabilità ad una società a tempo
indeterminato, onde, in base all'art. 2473 cod. civ., compete al socio in ogni momento il diritto di
recesso, sussistendo la medesima esigenza di tutelarne l'affidamento circa la possibilità di
disinvestimento della quota.”). Il Tribunale meneghino rimane infatti fedele ad un orientamento interpretativo 'restrittivo'.
Le pronunce in commento, confermando la distinzione normativa rispetto alle società di persone (e pertanto ritenendo non possibile estendere in via analogica la previsione dettate per queste ultime in tema di durata superiore alle aspettative di vita umana), trattano poi interessanti ipotesi (termine di durata 'elusivo' delle norme codicistiche, termine ultracentenario di durata, termine eccedente il progetto imprenditoriale della società, ecc...). A parere dello scrivente, la fattispecie giuridica in commento è oggetto di evoluzione interpretativa notevolissima e tale da presentare, forse, la necessità dell' intervento di una pronuncia di legittimità che aiuti a fornire una delimitazione dei criteri interpretativi delle fattispecie concrete. Pare infatti ovvia allo scrivente la rilevanza della questione e quali effetti possa comportare per le società (soprattutto quelle - ritengo - a ristretta partecipazione) un'eventuale incertezza circa la 'solidità' del vincolo sociale per i medesi titolari di partecipazioni (e, del caso, sempre più frequenti ricorsi all'esercizio di un (preteso) diritto di recesso e alla conseguente liquidazione della partecipazione).

13/10/2019

ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA ESERCITANTE ATTIVITA' POLITICO-SINDACALE (SENZA SCOPO DI LUCRO)
Il Tribunale di Venezia, sez. specializzata imprese, con pronuncia commentata dal sito giuridico osservatoriodirittoimpresa.it, esclude che l'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2497 c.c. esercitabile dai creditori sociali nei confronti dell'ente che controlli la Società, poi decotta, possa essere esercitata nei confronti dell'associazione senza scopo di lucro. Viene precisato come l'azione di responsabilità in questione possa essere esercitata solo verso ente (anche se costituito come associazione non riconosciuta) che persegua scopi imprenditoriali, come la controllata.

09/10/2019

PAGAMENTO DI DEBITO SOCIALE DA PARTE DI UN SOCIO
la rivista giuridica ilfallimentarista.it segnala recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione in punto di equiparabilità del pagamento di un debito sociale ad un finanziamento del socio in favore della società, sotto il profilo della postergazione. Anche in tale caso di pagamento del debito sociale da parte del socio, in pendenza di condizioni della società tali per le quali sarebbe stato adeguato un conferimento, vale la regola della postergazione. Il rimborso potrà essere effettuato solo a seguito del soddisfacimento degli altri creditori, non potendosi invocare la surroga legale.

05/10/2019

DIRITTO SOCIETARIO - CESSIONE PARTECIPAZIONI SOCIALI - AUTONOMIA CLAUSOLE DI GARANZIA

ilsocietario.it pubblica sentenza della Suprema Corte di Cassazione, del marzo 2019, avente ad oggetto la valutazione della rilevanza, in punto di inadempimento del cedente, della carenza di consistenze patrimoniali della società. La Suprema Corte ritiene che, compiuto correttamente l'accertamento del Giudice di merito circa l'autonomia delle clausole di garanzia (consistenza patrimoniale della società, quale oggetto 'mediato' del contratto) rispetto all'oggetto immediato del contratto di cessione di partecipazione (appunto, la partecipazione al capitale sociale), l'emersione di passività non contemplate in sede di contrattazione non comporta il diritto per il cessionario di richiedere la risoluzione del contratto, ma, appunto, il solo diritto a conseguire un indennizzo.

24/07/2019

VENIR MENO DELLA CONTINUITA' AZIENDALE
ilsocietario.it pubblica interessante sottolineatura di un passo motivazionale di recente pronuncia del febbraio 2019 del Trib. di Milano sez imprese.
Il Trib. milanese precisa che tale venir meno della continuità non è causa legale di scioglimento della società, ma sintomo di crisi che (se irreversibile) spesso porta alla necessità di accedere ad uno di quegli istituti che la recente normativa definisce procedure di regolazione della crisi e della insolvenza.
Viene inoltre precisato che tale perdita della continuità deve portare amministratori e sindaci a mutare prospettiva nella considerazione dei principi di redazione del bilancio (a tale punto, pertanto, di prospettiva liquidatoria).

Indirizzo

Piazza Duomo 15
Fidenza
43036

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Cristian Miraglia

Ho frequentato l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ivi laureandomi nell’anno 2002, previa discussione di Tesi di Laurea in Economia Politica, con Relatore il prof. Angelo Caloia.

Svolta la pratica professionale forense, ho prontamente ottenuto abilitazione per la professione di avvocato.