06/03/2025
LA FIRMA DIGITALE E LA FIRMA A PENNA SU CARTA
La firma digitale ha natura diversa dalla firma a penna su carta. Infatti, mentre quest’ultima è espressione della volontà e della fisicità del titolare (il nome e cognome vergato di pugno), la firma digitale, invece, è espressione della sola volontà (il pin della smart card può essere digitato legittimamente da chiunque, con il consenso del titolare).
Nella firma digitale, pertanto, è assente l’elemento della fisicità del titolare (e nella firma digitale remota è assente anche il dispositivo fisico della smart card, essendoci solo credenziali). Tale circostanza comporta che, in caso di abuso della smart card, o delle credenziali, da parte di terzi, cioè di utilizzo della firma digitale senza la volontà del titolare - e quindi anche di utilizzo da parte di terzi che siano venuti illecitamente in possesso della smart card e delle credenziali, oltre ai terzi che ne siano lecitamente in possesso -, non sarà possibile ricorrere al grafologo per dimostrare l’eventuale falsità della firma, come invece avviene per la firma a penna su carta.
Ne consegue che la prova della falsità, ossia della mancanza della volontà del titolare della firma digitale, è rimessa esclusivamente a quest’ultimo, e non ai terzi che hanno logicamente fatto affidamento sulla regolarità della firma stessa.
E ben si comprende la difficoltà, se non impossibilità, di tale prova (come fa, in concreto, il titolare a dimostrare che non voleva quella firma?), così da rendere estremamente pericolosa, per il titolare, l’esistenza stessa della sua firma digitale.
Queste considerazioni trovano preciso riscontro nella diversa disciplina legislativa dell’efficacia probatoria tra la firma digitale e la firma a penna su carta.
Infatti, mentre, per quest’ultima firma, l’art. 2702 del codice civile, tutelando il titolare della firma stessa, stabilisce che questi può non riconoscerla, addossando ai terzi, in tal caso, l’onere di provarne la genuinità, invece, per la firma digitale, l’art. 20, comma 1-ter, del codice dell’amministrazione digitale stabilisce che il titolare di tale firma deve dare prova dell’eventuale abuso della stessa da parte di terzi, invertendo drammaticamente, ma inevitabilmente, l’onere della prova, rispetto al codice civile, a tutela dei terzi che fanno affidamento sulla provenienza della firma digitale dal suo titolare.
Quindi, se non riesce a provare l’abuso di questa firma da parte di terzi, a dimostrare cioè che non voleva firmare, dovrà rispondere del contenuto del documento informatico che appare da lui firmato (es. obbligo di pagare un’elevata somma di denaro). In definitiva, siamo sicuri che la firma digitale sia un’utilità per la società, considerando i gravi pericoli che essa comporta, in caso di abusi? Il rischio di abusi è un rischio accettabile? Io ho più di un dubbio.