27/09/2026
Supplenze da GPS: la mancata indicazione di alcune sedi non equivale a rinuncia all'intera procedura.
Con sentenza depositata il 22 settembre 2026, il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, si è pronunciato su una questione ricorrente nelle procedure informatizzate di conferimento delle supplenze disciplinate dall'O.M. n. 112/2022.
Il caso. Una docente inserita nelle GPS della provincia di Catania per l'a.s. 2022/2023 era stata qualificata come "rinunciataria" in un turno di nomina, per non aver selezionato talune sedi o tipologie di posto, ed era stata di conseguenza esclusa dai turni successivi. Nel turno i cui esiti sono stati pubblicati il 15 dicembre 2022, posti di sostegno presso istituti da lei espressamente indicati tra le preferenze sono stati attribuiti a candidate con punteggio inferiore.
Il principio applicato. Il Tribunale ha richiamato la sentenza della Corte di Cassazione 5 giugno 2026, n. 18156, resa su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., secondo cui l'art. 12, comma 4, dell'O.M. n. 112/2022, letto congiuntamente al comma 10, va interpretato nel senso che la mancata indicazione di determinate sedi, classi di concorso o tipologie di posto comporta rinuncia esclusivamente rispetto alle preferenze non espresse. Non determina invece la perdita del diritto a concorrere per le sedi espressamente richieste che si rendano disponibili nelle fasi successive. Una diversa lettura, secondo la Suprema Corte, sarebbe priva di adeguato fondamento testuale e contrasterebbe con il principio meritocratico di cui all'art. 97 Cost. e con il criterio dello scorrimento della graduatoria secondo il punteggio.
Le conseguenze. Accertata l'illegittima pretermissione, il Giudice ha riconosciuto:
– il diritto all'individuazione quale destinataria dell'incarico di sostegno, secondo l'ordine delle preferenze e la posizione in graduatoria;
– essendo l'anno scolastico ormai decorso, il risarcimento per equivalente, pari alle retribuzioni che sarebbero state percepite, detratto l'aliunde perceptum, oltre interessi e rivalutazione;
– il riconoscimento, ai fini giuridici e di carriera, del punteggio di servizio che sarebbe maturato con l'effettivo svolgimento della supplenza.