01/09/2026
Basta la presenza di un dipendente o del solo avvocato al primo incontro di mediazione? 🤔
⚖️ La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 21405 del 23 giugno 2026, sez. III civile, ha ribadito che no: è necessaria la partecipazione personale delle parti o di un rappresentante munito di effettivi poteri sostanziali.
⚠️ In tema di mediazione obbligatoria o disposta dal giudice ai sensi del d.lgs. n. 28 del 2010, la condizione di procedibilità della domanda richiede la comparizione personale al primo incontro. Per le persone giuridiche, tale partecipazione si realizza attraverso un soggetto delegato a conoscenza dei fatti di causa e munito dei poteri sostanziali previsti dall’art. 8, comma 4, del medesimo decreto. Questi poteri devono consentire la reale disponibilità dei diritti controversi.
👉 Nel caso esaminato, al primo incontro non era comparso il legale rappresentante della società, ma solo una dipendente delegata a “presenziare” e il difensore delegato ad “assistere”. La Cassazione ha confermato l’improcedibilità della domanda, precisando che una delega limitata alla mera presenza o assistenza non è sufficiente.
☝️ La procura sostanziale non deve necessariamente riferirsi alla singola controversia, ma deve attribuire poteri effettivi di disposizione dei diritti oggetto della lite. Gli stessi principi si applicano anche alla mediazione discrezionale disposta dal giudice d’appello.
Questa pronuncia rafforza l’importanza di una partecipazione effettiva e consapevole alla mediazione, evitando formalismi che ne vanifichino lo scopo.
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