Studio Legale avv. Laura Ballati

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23/07/2026

TRIBUNALE DI ENNA CONDANNA IL GESTORE ELETTRICO PER RETE INADEGUATA: IL RISARCIMENTO DEL DANNO E L’OBBLIGO DI REALIZZARE LE OPERE DI POTENZIAMENTO

Un utente della provincia di Enna, titolare di un impianto fotovoltaico per uso domestico, si è visto costretto a rivolgersi allo Studio Legale M&B per adire l’autorità giudiziaria e vedere riconosciuto il diritto al corretto funzionamento del proprio impianto, reso inutilizzabile dall’inadeguatezza della rete elettrica di distribuzione.
Com’è noto, l’utente che installa un impianto fotovoltaico e sottoscrive con il gestore della rete il contratto di allacciamento per lo scambio sul posto ha diritto a che la linea elettrica sia adeguatamente dimensionata per supportare, senza cadute di tensione, la potenza in immissione generata dall’impianto.
Nel caso specifico, l’utente — dopo aver presentato regolare domanda di connessione e aver accettato il preventivo del gestore — aveva attivato l’impianto. Fin dalle prime settimane di esercizio, tuttavia, si verificavano continui blocchi degli inverter che impedivano la produzione di energia. La consulenza tecnica espletata nell’ambito del procedimento conciliativo ex art. 696-bis c.p.c. ha accertato che i blocchi erano causati da fenomeni di sovratensione imputabili all’inadeguatezza della rete elettrica, non idonea a supportare le condizioni di immissione contrattualmente pattuite.
Il gestore, costituendosi in giudizio, contestava la pretesa, deducendo il rispetto dei parametri regolatori di settore e la necessità di attendere autorizzazioni amministrative di terzi per il potenziamento della rete.
Il Tribunale di Enna — Sezione Civile, aderendo alla tesi difensiva dello Studio, con sentenza della fine del 2025 ha ritenuto che il gestore, avendo autorizzato senza riserve l’allaccio dell’impianto, aveva assunto un’obbligazione contrattuale di risultato nei confronti dell’utente e che la conformità ai parametri regolatori non vale a esonerarlo dall’inadempimento quando la rete si riveli concretamente inidonea.
Per tali ragioni, il Tribunale ha condannato il gestore:
• alla esecuzione delle opere di adeguamento e ammodernamento della rete, consistenti nella realizzazione di una nuova linea di alimentazione e di una cabina MT/BT;
• al risarcimento del danno, comprensivo del danno emergente e del lucro cessante subiti dall’utente, liquidato sulla base della CTU per il periodo pregresso e in via equitativa per il periodo successivo, con riconoscimento anche del danno futuro nella misura di una somma mensile sino all’effettivo adempimento;
• alla rifusione delle spese processuali, sia della fase di merito che della fase conciliativa, ivi compresi i compensi del CTU, del CTP e le spese di mediazione.

Contenuto a carattere informativo ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Studio Legale M&B
Avv. Laura Ballati e Avv. Filippo William Mantegna
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04/04/2026

Buona Pasqua dallo studio legale M&B

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05/02/2026

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Lo Studio Legale Ballati – Mantegna, fondato nell’anno 2017 dagli Avv.ti Laura Ballati e Filippo William Mantegna, iscritti all’Albo degli Avvocati dell’Ordine di Enna, fornisce, con alte competenze e professionalità, assistenza stragiudiziale e giudiziale in diverse materie.

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Il tribunale di Caltanissetta, sezione civile unica, ha condannato l’Asp nissena al pagamento di 348.079 euro a Carmelina Ognibene, assistita dagli avvocati Filippo...

21/01/2026

Vittoria importante contro E-Distribuzione: il Tribunale di Enna condanna il Gestore per inadeguatezza della Rete elettrica.

L’utente, assistito dagli Avv. Filippo William Mantegna e Laura Ballati, ha ottenuto la condanna di e-distribuzione per i danni derivanti dal cattivo funzionamento dell’impianto fotovoltaico della propria abitazione.
Il Tribunale di Enna ha pronunciato una sentenza di particolare rilievo nel panorama del contenzioso energetico, condannando E-Distribuzione S.p.A., per inadempimento contrattuale derivante dall’inadeguatezza della rete elettrica, che ha compromesso il funzionamento di un impianto fotovoltaico regolarmente autorizzato.
I fatti della controversia
La vicenda trae origine nel 2018, quando un utente residente a Calascibetta installava presso la propria abitazione un impianto fotovoltaico da 9,9 kW, ottenendo l’autorizzazione all’allaccio da parte di E-Distribuzione previo pagamento del preventivo. Sin dalle prime fasi di esercizio, tuttavia, l’impianto risultava gravemente compromesso da continui blocchi degli inverter dovuti a fenomeni di sovratensione (overvoltage) riconducibili alla rete di distribuzione.
Determinante ai fini della decisione è stato l’accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c., che ha evidenziato come la rete elettrica non fosse idonea a supportare le immissioni di energia previste dal contratto di allaccio. Il CTU ha individuato nell’elevata impedenza della linea la causa degli innalzamenti di tensione responsabili del blocco degli inverter.
Il Tribunale ha affermato un principio di particolare importanza: autorizzando l’allaccio senza riserve, E-Distribuzione si è assunta l’obbligazione di garantire una rete idonea al funzionamento dell’impianto. In presenza di una rete strutturalmente inadeguata, il gestore avrebbe dovuto rifiutare la stipula del contratto o quantomeno informare l’utente della necessità di installare un impianto di potenza inferiore.
La sentenza ha disposto:
• l’obbligo di eseguire le opere di adeguamento e ammodernamento della rete, secondo le indicazioni del CTU;
• il risarcimento del danno pari a:
o € 4.520,00 per il periodo ottobre 2018 – dicembre 2022;
o € 2.200,00 per il periodo gennaio 2023 – dicembre 2025;
• un risarcimento continuativo di € 90,00 mensili fino all’effettivo completamento delle opere.
La decisione assume particolare rilievo nel contesto della transizione energetica e della crescente diffusione degli impianti fotovoltaici, rappresentando un importante strumento di tutela per gli utenti e un chiaro monito per i gestori di rete chiamati a valutare preventivamente la capacità infrastrutturale prima di autorizzare nuovi allacciamenti.

Indirizzo

Enna
94100

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