23/07/2026
TRIBUNALE DI ENNA CONDANNA IL GESTORE ELETTRICO PER RETE INADEGUATA: IL RISARCIMENTO DEL DANNO E L’OBBLIGO DI REALIZZARE LE OPERE DI POTENZIAMENTO
Un utente della provincia di Enna, titolare di un impianto fotovoltaico per uso domestico, si è visto costretto a rivolgersi allo Studio Legale M&B per adire l’autorità giudiziaria e vedere riconosciuto il diritto al corretto funzionamento del proprio impianto, reso inutilizzabile dall’inadeguatezza della rete elettrica di distribuzione.
Com’è noto, l’utente che installa un impianto fotovoltaico e sottoscrive con il gestore della rete il contratto di allacciamento per lo scambio sul posto ha diritto a che la linea elettrica sia adeguatamente dimensionata per supportare, senza cadute di tensione, la potenza in immissione generata dall’impianto.
Nel caso specifico, l’utente — dopo aver presentato regolare domanda di connessione e aver accettato il preventivo del gestore — aveva attivato l’impianto. Fin dalle prime settimane di esercizio, tuttavia, si verificavano continui blocchi degli inverter che impedivano la produzione di energia. La consulenza tecnica espletata nell’ambito del procedimento conciliativo ex art. 696-bis c.p.c. ha accertato che i blocchi erano causati da fenomeni di sovratensione imputabili all’inadeguatezza della rete elettrica, non idonea a supportare le condizioni di immissione contrattualmente pattuite.
Il gestore, costituendosi in giudizio, contestava la pretesa, deducendo il rispetto dei parametri regolatori di settore e la necessità di attendere autorizzazioni amministrative di terzi per il potenziamento della rete.
Il Tribunale di Enna — Sezione Civile, aderendo alla tesi difensiva dello Studio, con sentenza della fine del 2025 ha ritenuto che il gestore, avendo autorizzato senza riserve l’allaccio dell’impianto, aveva assunto un’obbligazione contrattuale di risultato nei confronti dell’utente e che la conformità ai parametri regolatori non vale a esonerarlo dall’inadempimento quando la rete si riveli concretamente inidonea.
Per tali ragioni, il Tribunale ha condannato il gestore:
• alla esecuzione delle opere di adeguamento e ammodernamento della rete, consistenti nella realizzazione di una nuova linea di alimentazione e di una cabina MT/BT;
• al risarcimento del danno, comprensivo del danno emergente e del lucro cessante subiti dall’utente, liquidato sulla base della CTU per il periodo pregresso e in via equitativa per il periodo successivo, con riconoscimento anche del danno futuro nella misura di una somma mensile sino all’effettivo adempimento;
• alla rifusione delle spese processuali, sia della fase di merito che della fase conciliativa, ivi compresi i compensi del CTU, del CTP e le spese di mediazione.
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Studio Legale M&B
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