10/08/2026
FERIE DEI DOCENTI PRECARI
Le sentenze della Cassazione, Sezione Lavoro, nn. 16525 e 16530 del 27 maggio 2026 stanno creando molta confusione.
Una cosa va chiarita subito: durante le vacanze scolastiche il docente non è automaticamente in ferie.
La Cassazione lo dice espressamente: nei periodi di sospensione delle lezioni la richiesta del docente continua a essere necessaria. Non esiste, quindi, una collocazione automatica in ferie.
Ma attenzione: questo non significa che tutti i giorni di ferie non goduti debbano necessariamente essere monetizzati.
Secondo la Cassazione, i periodi di sospensione delle lezioni compresi tra l'inizio e il termine delle lezioni costituiscono periodi nei quali il docente può legalmente fruire delle ferie. Per tali giornate, quindi, la mancata richiesta può incidere sul diritto all'indennità sostitutiva, anche senza uno specifico avviso individuale del dirigente.
Diverso è il periodo successivo al termine delle lezioni e fino al 30 giugno.In questa fase il docente può essere impegnato in scrutini, esami e altre attività ed essere quindi a disposizione della scuola. In tale situazione tornano centrali gli obblighi di informazione dell'amministrazione e la verifica della concreta possibilità di fruire delle ferie.
Per i supplenti brevi, inoltre, non è possibile applicare la regola automaticamente: occorre verificare la durata effettiva del contratto e se, durante il rapporto, il docente abbia avuto una concreta possibilità di godere delle ferie.
La questione, quindi, non può essere riassunta né con:
“Durante le vacanze sei automaticamente in ferie”
né con:
“Se non ti hanno avvisato, ti spettano sempre tutte le ferie non godute”.
La corretta domanda è un'altra:
il docente ha avuto, nel concreto periodo di durata del contratto, una reale possibilità di fruire delle ferie?
È da questa verifica che dipende la corretta quantificazione dell'eventuale indennità sostitutiva delle ferie non godute.
Le sentenze del 27 maggio 2026 hanno certamente ristretto l'area della monetizzazione, ma non hanno cancellato il diritto all'indennità nei casi in cui il mancato godimento delle ferie non sia imputabile al docente.