Avvocato Costantino Cardiello

Avvocato Costantino Cardiello Penalista- Cassazionista

22/05/2025

Vittima di un tentato omicidio tra le mura di una prigione italiana, oggi è ostaggio della burocrazia. La nonna: “Ha sbagliato, ma è un ragazzo: deve vivere”. L’avvocato: “Non vive, sopravvive”. Il Garante: “Un permesso in più non è clemenza. È decenza”

FATE PRESTO! Il dovere delle forze politiche risiede nella capacità di spiegare ai propri elettori le difficoltà di cert...
21/05/2025

FATE PRESTO!
Il dovere delle forze politiche risiede nella capacità di spiegare ai propri elettori le difficoltà di certe misure e il coraggio necessario per assumerle.
Il carcere è un pianeta malato di sovraffollamento. Umanità diverse e ugualmente agonizzanti ci ricordano il dovere di intervenire a tutela della dignità, valore che uno stato di diritto non può permettersi di negare a nessuno.
FATE PRESTO !

DIARIO DI CELLA 8: LA SPERANZA DIVAMPA. RIUSCIRANNO LA RUSSA, BERNARDINI E GIACHETTI A FARE IL MIRACOLO?
Riceviamo da Gianni Alemanno e pubblichiamo nel rispetto delle norme dell'Ordinamento.

Rebibbia, 19 maggio 2025 - 139* giorno di carcere.
Un fulmine ha percorso le nostre celle, un passa parola così rapido come solo in carcere può avvenire: La Russa ha aperto sulla proposta Giachetti di una "liberazione anticipata speciale". Rita Bernardini, Presidente di "Nessuno tocchi Caino", ha interrotto il suo sciopero della fame in favore dell'indulto. Per farla semplice, potrebbe arrivare finalmente un provvedimento di clemenza per ridurre significativamente il sovraffollamento carcerario. Ma facciamo un passo indietro, per capire. Venerdi santo, tra le guardie carcerarie e la dirigenza c'è un clima di attesa, da grandi occasioni. La mattina, con passo felpato e aria sorniona, si presenta al braccio G8 Pierferdinando Casini, parlamentare PD in carica ed ex Presidente della Camera. Fa un giro tra le celle, si fa spiegare la situazione carceraria, si vede che rimugina. Mi porta in regalo anche una colomba pasquale, che viene trattenuta dalla Direzione del Carcere e mi viene consegnata 26 giorni dopo (tanto per far capire come funzionano qui le cose). Poi nel tardo pomeriggio, la sorpresa è ancora più forte: nelle celle di Rebibbia incede addirittura la seconda carica dello Stato, il Presidente del Senato ignazio La Russa, accompagnato dai suoi dirigenti. Dopo Papa Francesco credo che sia la personalità pubblica più importante che ha varcato i cancelli di Rebibbia. Entra nella mia cella, guarda le 6 brande a castello e, senza che nessuno gli dica niente, capisce tutto ed esclama: "ma qui non dovrebbero dormire solo 4 detenuti?". Certo, è il famoso sovraffollamento carcerario. Per inciso, qul sono venute in visita decine di parlamentari, ma sono saliti a vedere le celle solo Casini, La Russa e, prima di loro, Maurizio Gasparri (che si è pure bevuto un caffè offerto dai detenuti). La Russa, non dice nient'altro (non potrebbe, il regolamento carcerario non lo consente), continua il suo giro tra lo stupore dei detenuti e se ne va. I detenuti sorridono scettici, "va be', sono venuti solo a farsi vedere..." E, invece, No! Dopo qualche giorno, dopo la morte di Papa Francesco, Pierferdinando Casini lancia la proposta di un mini-indulto di un anno. Smuove le acque, ma trova il muro contrario della maggioranza di governo. E poi, per approvare un indulto o un'amnistia ci vuole la maggioranza di due terzi del Parlamento. Rita Bernardini, secondo il metodo non violento di usare il proprio corpo per lanciare messaggi umanitari estremi, comincia uno sciopero della fame per sostenere questa proposta, Poi, il 15 maggio, tutti i media lanciano la notizia dell'apertura di Ignazio La Russa alla proposta dell'on. Roberto Giachetti, parlamentare di Italia Viva.
In cosa consiste questa proposta? Secondo l'Ordinamento penitenziario le persone detenute che tengonc una buona condotta hanno diritto ad uno sconto di pena di 45 giorni ogni sei mesi di carcere. L'on. Roberto Giachetti ha presentato una proposta di legge, che per passare ha bisogno solo di una maggioranza semplice, secondo cui questi giorni di sconto di pena vengono aumentati da 45 a 75 nel periodo di tempo che va dal: 2016 fino ad oggi. Dopo, per il futuro, l'aumento sarebbe limitato a 60 giorni, cioè lo stesso sconto di pena previsto in Germania.
Il risultato pratico di questa proposta è che i detenuti potrebbero avere immediatamente diversi mesi di sconto di pena, non tutti automaticamente come nell'indulto, ma solo quelli che hanno mantenuto una buona condotta. La proposta di Giachetti aveva già il consenso di quasi tutta l'opposizione di centrosinistra (salvo il Movimento 5 Stelle), se si trova un accordo con Ignazio La Russa, l'autorevolezza del Presidente del Senato potrebbe smuovere anche forze politiche dalla maggioranza di centro-destra. Insomma, la speranza divampa (prendendo in prestito una celebre frase del Signore degli Anelli) nelle celle di tutta Italla. Da queste stanze fatiscenti, in mezzo a questi letti accatastati in modo contrario ad ogni normativa nazionale ed europea, in questo caos generato dalla sproporzione tra il numero dei detenuti e quello del tutto insufficiente di educatori, psicologi e magistrati di sorveglianza, si apre la speranza di un qualche ritorno alla normalità.
Una normalità su cui ricostruire percorsi veri di rieducazione e reinserimento dei detenuti, una normalità con cui evitare le periodiche figuracce dell'Italia condannata dalla Corte Europea per violazione dei diritti dell'uomo per le condizioni delle sue carceri. E quindi, in attesa di un intervento di Papa Leone XIV sulle orme di Papa Francesco, speriamo che questa volta sia la politica italiana a fare un miracolo, nel segno coraggioso e beffardo del Presidente La Russa.

Gianni Alemanno

Siamo assuefatti all’idea che qualsiasi detenuto solo perchè colpevole (e troppo volte solo presunto tale) degrada da es...
13/07/2024

Siamo assuefatti all’idea che qualsiasi detenuto solo perchè colpevole (e troppo volte solo presunto tale) degrada da essere umano a "cosa" da stipare in spazi sempre più stretti e mortificanti.
Eppure per la Costituzione la pena è solo perdita di libertà personale, non anche di dignità e di speranza.
Troppe volte la pena diventa inumana retribuzione. E i muri della pena recintano una vita prigioniera e una dignità negata da un "carceriere" insensatamente crudele.

Il diritto di difesa non ha nulla a che fare con i giudizi etici, con ciò che è bene o ciò che è male, prescinde del tut...
10/06/2023

Il diritto di difesa non ha nulla a che fare con i giudizi etici, con ciò che è bene o ciò che è male, prescinde del tutto dalla maggiore o minore odiosità del delitto e dal concetto di colpevolezza o di innocenza.
Esso è un pilastro della civiltà del diritto.
Un valore talmente elevato che è malcompreso dai più.

27/03/2023

INERZIA DEL GOVERNO SULLE RIFORME: L’ASTENSIONE DEI PENALISTI ITALIANI

La preannunciata stagione delle riforme liberali della giustizia è già abortita? Le riforme processuali urgenti richieste dalla avvocatura sono ignorate. i diktat della magistratura prontamente eseguiti: rallentamento della riforma costituzionale della separazione delle carriere, congelamento delle riforme dell’ordinamento giudiziario sgradite alle toghe. e poi, carcere, carcere, carcere, ogni qual volta la cronaca e la ricerca del consenso ispirano e sollecitano il peggiore populismo penale. I penalisti italiani lanciano nel paese la mobilitazione per il rispetto degli impegni elettorali e parlamentari assunti dalla nuova maggioranza: subito tre giornate di astensione dalle udienze penali, per dare il via ad una nuova stagione di iniziative politiche in difesa del diritto penale liberale e del giusto processo. La delibera di astensione dell’Unione Camere Penali Italiane.

➡️ https://bit.ly/40GAPFE

GIUNTA DELL’UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

Delibera del 27 marzo 2023



La Giunta UCPI,

premesso che

sono rimasti senza esito i ripetuti impegni pubblici del Ministro Nordio ad avviare – sin dalla metà di gennaio- un tavolo (Camere Penali, A.N.M, accademia) per individuare gli interventi più necessari ed urgenti di modifica dei decreti attuativi Cartabia. Un complesso documento redatto dai penalisti italiani, con il sostegno della più autorevole dottrina processualista italiana, ha da tempo segnalato al Ministro in modo articolato le più gravi criticità, prima tra tutte le nuove norme sulle impugnazioni, che si traducono nel grave pregiudizio -già quotidianamente in atto nelle aule di giustizia- per il diritto di appello soprattutto dei soggetti più deboli i quali, assistiti da difensori di ufficio e spesso privi di un domicilio stabile, sono spesso posti nella inaccettabile condizione di non potere accedere ai successivi gradi di giudizio. Ciò mentre altre criticità (quali ad esempio la imminente entrata a regime delle udienze predibattimentali nonostante i gravi vuoti di organico, o l’anomalia ed ingestibilità del nuovo regime prescrizionale) esigono risposte sulle quali pure il Parlamento ha formalmente impegnato il Governo, ad oggi senza alcun esito;

al contrario, sono evidentissimi e convergenti i segnali di una politica della giustizia di nuovo prona ai diktat ed ai desiderata della magistratura. Si fermano o si tenta di manomettere le riforme dell’ordinamento giudiziario appena varate e sgradite alla magistratura (porte girevoli, distacchi ministeriali, fascicolo per le valutazioni professionali); si fa abortire sul nascere la riforma costituzionale per la separazione delle carriere in magistratura, pur annunciata in campagna elettorale come il punto centrale della riforma della giustizia italiana (da attuarsi -come tutti ricordiamo- “nei primi sei mesi”). Accade infatti che proprio il gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia sia l’unica forza di maggioranza (essendone la principale) a non aver presentato né la proposta di legge di iniziativa popolare delle camere penali, facendola propria al pari di Lega e Forza Italia (oltre che di Azione-Italia Viva), né alcuna altra proposta;

per converso, la politica della giustizia in questi primi mesi si è puntualmente connotata, con prontezza e rapidità di azione degna di miglior causa, per la spasmodica sua attenzione alle parole d’ordine del peggiore giustizialismo populista. Carcere, intercettazioni e addirittura codice antimafia contro il grottesco spauracchio dei rave-parties; ulteriore aggravamento del regime penitenziario del 41 bis e del regime delle ostatività; illusorie e propagandistiche moltiplicazioni iperboliche delle pene nei confronti di imprendibili trafficanti di esseri umani protetti e garantiti nelle loro patrie, e nei confronti di scafisti indebitamente spacciati per trafficanti; indiscriminati accanimenti carcerari nei confronti di poche decine di detenute madri o in gravidanza, per colpire quella parte di esse balzate agli onori delle cronache social;
considerato che

si assiste dunque ad un eclatante quanto paradossale contrasto tra le idee ed i programmi di riforma liberale della giustizia penale che il Ministro Carlo Nordio ha formalmente e solennemente annunciato in Parlamento, e che egli continua a ribadire e rivendicare -con sincera e profonda convinzione- in ogni occasione pubblica e di interlocuzione con l’avvocatura, e la quotidiana realtà di una politica giudiziaria, governativa e parlamentare, ispirata al più vieto populismo giustizialista e pronta, ancora più che nei precedenti governi, a dare ascolto e privilegiata priorità alle esigenze corporative e politiche della magistratura, la cui forza di condizionamento della macchina amministrativa ministeriale, tuttora dominata da magistrati ivi distaccati in spregio al principio della separazione dei poteri, lungi dall’essere finalmente ridimensionata come nei dichiarati propositi della nuova maggioranza politica, appare al contrario ulteriormente rafforzata;

i penalisti italiani ribadiscono senza riserve il proprio apprezzamento, la propria condivisione ed il proprio sostegno verso le idee riformiste del Ministro Carlo Nordio, ed alla figura di giurista ed intellettuale liberale quale egli certamente è, ma non possono più oltre ignorare come quelle idee e quei propositi riformisti appaiano osteggiati ed interdetti dalla stessa maggioranza che dovrebbe sostenerli, come anche da una burocrazia ministeriale tradizionalmente incline ad assumere l’improprio ruolo di decisore politico che di fedele ed efficiente esecutore delle idee e della volontà politica del Ministro Guardasigilli;

appare dunque necessario avviare una forte campagna di mobilitazione della pubblica opinione, volta a richiamare il governo e la maggioranza parlamentare che lo sostiene al rispetto degli impegni di riforma della giustizia penale e dell’ordinamento giudiziario inequivocabilmente annunciati prima in campagna elettorale e poi in Parlamento, nonché il Ministro Guardasigilli a dare immediato seguito all’impegno reiteratamente e pubblicamente assunto di apertura di un tavolo tra avvocatura, magistratura ed esecutivo per la individuazione delle più urgenti esigenze di modifica dei decreti attuativi della recente riforma del processo penale;
delibera

secondo le regole del codice di autoregolamentazione, l’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per i giorni 19, 20, 21 aprile 2023, invitando tutte le Camere Penali territoriali ad organizzare nei primi due giorni ogni utile iniziativa politica di confronto, mobilitazione e discussione sulle ragioni e gli obbiettivi della protesta nazionale, e ad accelerare la già deliberata organizzazione dei comitati locali di sostegno al percorso parlamentare della riforma costituzionale per la separazione delle carriere in magistratura, aperti a tutta la società civile;

convoca

per il giorno venerdì 21 aprile 2023, in Roma, in luogo ed ora che saranno successivamente comunicati, una manifestazione nazionale per il rilancio e la concreta attuazione delle riforme della Giustizia penale che il Governo ed il Parlamento si sono formalmente e ripetutamene impegnati a realizzare, a partite dagli indifferibili interventi correttivi della riforma del processo penale;

invita

il Consiglio Nazionale Forense, gli Ordini forensi territoriali e tutte le associazioni forensi italiane ad esprimere il proprio sostegno, nelle forme che si riterranno opportune, a questa iniziativa di protesta e di mobilitazione civile

dispone

la trasmissione della presente delibera al Presidente della Repubblica, ai Presidenti della Camera e del Senato, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Giustizia, ai Capi degli Uffici giudiziari.

Il Presidente
Avv. Gian Domenico Caiazza

Il Segretario
Avv. Eriberto Rosso

CARTABIA BATTE SEVERINO (ma forse senza volerlo).Tra le disposizioni migliorative dell'assetto del "c.d. patteggiamento"...
25/03/2023

CARTABIA BATTE SEVERINO (ma forse senza volerlo).

Tra le disposizioni migliorative dell'assetto del "c.d. patteggiamento", introdotte con la riforma del codice di procedura penale va segnalata, oltre alla possibilità di "concordare" la non applicazione di pene accessoria ( o la loro durata), la previsione del comma 1 bis dell'art. 445 cpp, che stabilisce che "se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di legge, diverse da quelle penali, che equiparano la sentenza prevista dall'art. 444 comma 2 alla sentenza di condanna".

In vista delle imminenti elezioni amministrative, si è posto il problema della sopravvivenza dell'incandidabilità stabilita dal d.lgs nr 235/2012 ( "c.d. Legge Severino") anche nei confronti di un soggetto che avesse concordato l'applicazione di una pena, per l'equiparazione di una tale forma di sentenza a quella di condanna.
La novella riapre i giochi di una partita esegetica oramai chiusa, per essersi più volte la giurisprudenza (nazionale e sovranazionale) pronunciato sulla natura "non penale" delle misure contenute nella legge Severino.

E' proprio per la qualità "non penale" delle disposizioni della legge Severino che scatta il meccanismo del novello comma 1 bis dell'art. 445. Ne consegue, dice la Circolare nr 29/2023 del Ministero dell'Interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, che tutti i soggetti per i quali sia stata pronunciata sentenza di patteggiamento ex art 444 cpp, non incorrono più in una situazione di incandidabilità, potendo così concorrere alle prossime elezione. Salvo ovviamente l'applicazione delle pene accessorie.

Il sito del Dipartimento per gli affari interni e territoriali | Ministero dell'Interno

19/05/2022

LETTERE DAL CARCERE

Un uomo, condannato (non sappiamo se in via definitiva) a due anni e due mesi per violenza contro la sua ormai ex moglie (a quanto pare maltrattamenti e tentato omicidio) invia una lettera ad una giornalista. Chiede che la sua storia- di cui il Tirreno ha pubblicato interi capitoli a puntate ( da oltre un anno e mezzo, si apprende)- sia scritta anche tenendo conto della sua versione.

Prende carta e penna. Vuole raccontarsi.

Prova, detto altrimenti, ad esercitare un diritto costituzionale. La libertà di espressione (art. 21 della Costituzione).

Questo diritto gli è stato negato.

Fin qui, niente di nuovo sotto il sole.
Sappiamo - e per certi versi è fisiologico e doveroso- che la pubblicazione su un quotidiano debba passare attraverso filtri che hanno a che fare solitamente con la valutazione dell’interesse pubblico della notizia, con la continenza delle espressioni usate, etc…

Insomma non è che chiunque un giorno si sveglia, decide di prendere carta e penna per scrivere a un quotidiano e, immediatamente, si trova ‘impaginato’, per così dire.

Ma non è andata proprio così.

Succede che questa lettera ( che nessuno ha letto perché ci si è ben guardati dal pubblicarla, magari anche criticandone i contenuti, come accade nella normale dialettica democratica) abbia sollevato un coro di sdegno e una manifestazione di solidarietà nei confronti della giornalista a cui era stata inviata. Non a casa sua, ma all’indirizzo della redazione dove lavora e che da un anno e mezzo pubblica la sua storia.

La notizia assume un certo clamore. Segno dell’interesse pubblico che la vicenda riveste e che ha rivestito quando ad essere pubblicati erano stralci processuali della vita dell’uomo, dati in pasto al pubblico, more solito.

Si è quindi deciso di dare spazio alla solidarietà nei confronti della giornalista per il lavoro che sta facendo raccontando storie di violenza maschile contro le donne come se questa lettera fosse in sé un affronto.

Non entriamo nel merito del processo, che non conosciamo.

Nessuno si è premurato, perlomeno in questa occasione, di raccontare se la condanna sia definitiva, se l’uomo sta scontando una misura cautelare dopo il primo grado di giudizio, quali le accuse che sono state confermate e per quali è stato ritenuto responsabile.

Ma veniamo al punto: non possiamo condividere che un servizio pubblico censuri la voce di un detenuto che mantiene, anche se ristretto in vinculis, il suo diritto costituzionale alla libertà di parola e che non deve essere necessariamente mediata dal difensore. Ha perso solo (si fa per dire) il diritto alla libertà personale. Ma non per questo non è un cittadino, non per questo merita la censura. Non comprendiamo il senso della solidarietà se, come riferito nell’articolo del quotidiano, la lettera contiene solo una richiesta di chiarimento e non minacce rivolte alla giornalista.

Di quale solidarietà stiamo parlando?

Vien da chiedersi se gli articoli che hanno riguardato la storia di quest’uomo abbiano rispettato la presunzione di innocenza quando ancora il processo era in corso; se quando sono stati vergati - non con carta e penna perché le persone libere hanno accesso ad internet, i detenuti scrivono con l’inchiostro e fa specie che questo sia motivo di tanto stupore- siano state seguite le regole fissate dalla Direttiva UE n. 2016/343 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza (art. 27 Costituzione) tardivamente recepita, ma finalmente recepita, nel nostro ordinamento solo di recente (con il D.lgs 188/2021).

Vien da chiedersi, più in generale, se la soluzione del grave problema della violenza contro le donne - che certo non intendiamo sminuire, anzi- debba necessariamente passare attraverso la lesione di sacrosanti diritti costituzionali ( in tal caso il diritto di parola di un detenuto).

Vien da chiedersi se non sia possibile, in questo paese, provare una volta tanto ad affrontare questioni tanto complesse, ramificate entro i gangli di una cultura patriarcale ancora pericolosamente resistente, con un linguaggio, un sapere, un’analisi che siano capaci di restituire complessità ad un fenomeno che ormai viene costantemente deformato da una narrazione che sgretola, con il solito uso semplificatorio dello scontro atavico tra il bene e il male, ogni tentativo di riportare la questione dentro un dibattito politico non muscolare, non appiattito sulla ricerca del mostro da sb****re in prima pagina, sulla litania dell’aumento delle pene.

Se quest’uomo ha commesso i reati di cui è accusato o per i quali è stato condannato, è giusto che paghi.

Ma vogliamo chiederci, una volta tanto, su quale obiettivo concentrare le nostre energie? Vogliamo solo uomini in carcere o vogliamo donne libere?

Perché, se è il secondo l’obiettivo vero da raggiungere, non è certo sbattendo il mostro in prima pagina durante le indagini preliminari ( tutte da verificare nel corso di un processo che si celebra solo dentro le aule di giustizia) che renderemo più libere le donne; non è gridando all’aumento delle pene ( i reati contro le donne sono rimasti invariati, nonostante l’aumento delle pene; molti uomini si uccidono dopo aver ucciso e non hanno sentito l’effetto deterrente di pene più severe) che renderemo più libere le donne; non è mortificando i diritti costituzionali di imputati e condannati che renderemo più libere le donne.

Insomma, scaricare sul solo diritto penale la soluzione della questione della violenza maschile contro le donne non è solo un errore. È un’insopportabile semplificazione che dimentica la dimensione politica, sociale e culturale del fenomeno ed erge la repressione a placebo. E che fonda la legittimazione dell’intervento entro i termini della dicotomia semplicistica tra vittima e carnefice.

Questioni che meritano riflessioni altre e che non possono essere affrontate a colpi di censura.

Per questo ci piacerebbe che il Tirreno pubblicasse questa lettera e non un ritaglio sfocato. Con tanto di cerchio rosso sull’indirizzo del mittente: carcere di Verona.

Il direttivo della camera penale di Livorno

Tanto tuonò che piovve!Con la decisione della terza sezione penale ( sentenza n. 16286, udienza 17 dicembre 2021, deposi...
29/04/2022

Tanto tuonò che piovve!
Con la decisione della terza sezione penale ( sentenza n. 16286, udienza 17 dicembre 2021, depositata il 28 aprile 2022) la cattedra nomofilattica ha tracciato le precise coordinate per valutare l'inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi.
Si legge tra le righe una strigliata per talune corti di merito che impiegano in maniera troppo disinvolta la sanzione dell'inammissibilità, cui ricorrono più per dimostrare il proprio disappunto rispetto alla pretesa dell'imputato e del suo difensore di voler criticare la decisione del primo giudice che per garantire un corretto esercizio della giurisdizione

L'assuefazione all'ingiustizia è l'eutanasia del diritto!Al cospetto di un morbo tendenzialmente incurabile è compito de...
03/01/2022

L'assuefazione all'ingiustizia è l'eutanasia del diritto!
Al cospetto di un morbo tendenzialmente incurabile è compito del difensore rivendicare un ruolo ancor più centrale nel sistema delle garanzie e diventare protagonista della massima condivisione possibile della cultura della legalità.

Una nuova indagine dice che pubblici ministeri, FBI e polizia nascosero delle prove fondamentali per la loro assoluzione

21/12/2021

RAGIONI DI GIUSTIZIA VS. DIVIETO DI ANALOGIA IN MALAM PARTEM. IL RICHIAMO ALL’ORDINE DEL GIUDICE COSTITUZIONALE.
di Roberto Rampioni

➡️ https://bit.ly/3J2K4b5

Una approfondita riflessione sul rischio dell’assunzione di un ruolo creativo da parte del giudice, che farebbe svanire la garanzia soggettiva della piena conoscibilità del precetto, laddove appunto venisse acconsentito al giudice di assegnare alla formula normativa un significato distinto ed ulteriore rispetto a quello che il cittadino può raffigurarsi leggendo. Anche di recente la magistratura ha avvertito l’esigenza di «regole interpretative [per il cd. diritto giurisprudenziale] quanto più possibile condivise e intellegibili, per scongiurare rischi di autoreferenzialità ed imprevedibilità che potrebbero minarne la legittimazione sociale ma soprattutto per collegare chiaramente e sempre di più i suoi obiettivi all’attuazione delle linee costituzionali». Assunto “fumoso” che pretende di mascherare, sotto l’ala della “interpretazione conforme” a Costituzione e della “deontologia ermeneutica”, l’attribuzione al giudice delle scelte di politica criminale, il riconoscimento di un potere politico “funzionale all’obiettivo ultimo di “costruire il diritto”, seguendo i casi concreti che descrivono l’essenza della norma penale, strutturalmente “aperta” ai mutamenti sociali.

1. Devoluta alla Corte costituzionale una questione processuale che presuppone risolto un tema sostanziale. 2. Rilevanza ed inusualità del tema proposto per la “non giustiziabilità” del divieto di analogia in malam partem. Lo scarso interesse della dottrina penalistica ed il forte “richiamo” rivolto dal giudice delle leggi al giudice comune. 3. Per la Corte costituzionale «il significato letterale del testo della legge» individua il limite estremo della legittima interpretazione. 4. La “frammentarietà” quale carattere fondamentale del diritto penale. 5. Il rovesciamento dei postulati tradizionali e la tendenza ad un diritto penale “onnicomprensivo”. La cd. concretizzazione giudiziale e la giustizia del caso singolo. 6. Il passaggio dallo “Stato delle leggi” allo “Stato dei giudici”. La posizione critica di Donini e di Marinucci. 7. L’uso distorto della interpretazione conforme a Costituzione e la cd. interpretazione “tassativizzante”. Dal “tipo criminoso legale” al “tipo criminoso giurisprudenziale”. 8. Riserva di legge e soggezione del giudice alla legge quali principi supremi dell’ordinamento posti a tutela dei diritti inviolabili dell’individuo. 9. Conclusioni.

15/12/2020

L’UOMO NON È IL SUO REATO: UN CAMMINO IN DIVENIRE.
di Maria Brucale

Il tribunale di sorveglianza di Firenze concede, per la prima volta, la liberazione condizionale a un ergastolano ostativo non collaborante. Le norme che limitano l’accesso al beneficio hanno natura penale sostanziale e non possono operare retroattivamente.

➡️ https://dirittodidifesa.eu/2275-2/

Indirizzo

Viale Amendola 59
Eboli
84025

Orario di apertura

Lunedì 16:30 - 20:30
Martedì 16:30 - 20:30
Mercoledì 16:30 - 20:30
Giovedì 16:30 - 20:30
Venerdì 16:30 - 20:30
Sabato 09:00 - 12:30

Telefono

+393473853839

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