24/02/2021
🔹️CONVIVENZA DI FATTO🔹️
Per l’accertamento della stabile convivenza di fatto, gli interessati devono presentare apposita DICHIARAZIONE ANAGRAFICA CONGIUNTA. Tra i diritti che ne scaturiscono:
▪️stessi diritti che spettano al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario (la possibilità di far visita al proprio partner in carcere);
▪️in caso di malattia o di ricovero del convivente di fatto , il diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali.
▪️la facoltà di designare il convivente quale proprio rappresentante in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute, ovvero di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;
▪️Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora il partner venga dichiarato interdetto, inabilitato o beneficiario dell’amministrazione di sostegno;
▪️in caso di morte del proprietario dell’abitazione comune, il convivente superstite può continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni.
▪️nei casi di morte del conduttore il convivente ha la facoltà di succedergli nel contratto di locazione;
▪️Diritti nell'attività d’impresa;
▪️In caso di decesso del convivente di fatto per fatto illecito di terzo, il convivente superstite ha diritto al danno risarcibile.
🔹️CONTRATTO DI CONVIVENZA
Alle coppie di fatto è consentito dare una disciplina alla propria unione attraverso il CONTRATTO DI CONVIVENZA per disciplinare i rapporti patrimoniali, redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato.