25/05/2023
SCUOLA: figli di età inferiore a tre anni? Hai diritto all’Assegnazione temporanea, per tre anni, nella provincia/regione in cui lavora l’altro genitore del bambino.
Se sei un Dipendente Pubblico del comparto scuola – dirigente, docente e personale ATA – con figli di età inferiore a tre anni, anche se sottoposto al vincolo di permanenza nella sede di prima immissione in ruolo, puoi richiedere l’assegnazione temporanea, disciplinata dall’art. 42 bis del D.lgs. 151/2001, e rientrare, per tre anni, nella provincia/regione in cui l’altro genitore del bambino svolge attività lavorativa.
Alla luce di diverse pronunce dell’Autorità Giudiziaria – rese, tra gli altri, dai Tribunali di Foggia, Milano, Vicenza, Catania, Palermo, Verona, Termini Imerese, ecc. – il beneficio può essere richiesto anche in caso di età superiore a tre anni e inferiore a sei al momento della domanda, purché il compimento dei sei anni avvenga entro il 31 dicembre (clicca qui per maggiori info http://www.avvocatovisciglio.it/).
È però opportuno presentare la domanda ora!
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