Avvocato del Carrozziere

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Ci sono 5 errori che tutti i carrozzieri fanno quando denunciano il sinistro.Nell'80% dei casi l'assicurazione nega il r...
11/02/2022

Ci sono 5 errori che tutti i carrozzieri fanno quando denunciano il sinistro.
Nell'80% dei casi l'assicurazione nega il risarcimento proprio per questi errori.
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L’80% dei risarcimenti viene negato dalle assicurazioni per un errore della carrozzeria nella gestione del sinistro. Ci sono 5 errori che molti carrozzieri commettono quando chiedono il risarcimento. Fai il quiz e scopri quanto sei esperto nella gestione dei sinistri

13/10/2021

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11/10/2021

Grazie a un preciso metodo legale potrai evitare i pretesti che usano di solito le compagnie per negare il risarcimento.

Avrai accesso a un software gratuito e sempre aggiornato con la normativa di settore: basterà inserire pochi dati e il programma genererà per te tutti i documenti necessari a prova di legge.
In questo modo eviterai errori che potrebbero pregiudicare il risarcimento del danno. E fin dall’inizio sarai assistito da un avvocato esperto in assicurazioni.

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05/10/2021

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30/09/2021

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Come viene determinato il costo orario dal carrozziere? Il carrozziere, come ogni artigiano, esegue le lavorazioni in virtù di un contratto d'opera stipulato col cliente. Il costo della manodopera…

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06/08/2021

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Questa fattispecie è regolamentata dall'art. 143 CdA che prevede: “Quando il modulo (è) firmato congiuntamente da entram...
21/07/2021

Questa fattispecie è regolamentata dall'art. 143 CdA che prevede: “Quando il modulo (è) firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel si presume, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso”. Tale questione è stata affrontata dalla giurisprudenza di legittimità che ha più volte specificato che le "dichiarazioni contenute nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, sottoscritte dai conducenti protagonisti del medesimo, sono oggetto di libero apprezzamento da parte del giudice (...) sicché la confessione resa circa la dinamica dell'incidente non ha efficacia di piena prova né nei confronti del confitente né nei confronti dell'assicurazione del responsabile civile" (...) dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733 c.c., comma 3, secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice." Dunque “le dichiarazioni delle parti, laddove non contestate in sede di compilazione della constatazione amichevole di incidente, possono costituire circostanze dalle quali il giudice può desumere elementi di prova nell'accertamento delle responsabilità. (Tuttavia) è sempre possibile contestare quanto riportato nella constatazione amichevole di incidente a mezzo di prove che sostengano la diversa dinamica dei fatti, quali ad esempio le dichiarazioni di testimoni presenti al momento dell'incidente, preventivi/fatture di riparazione e fotografie dei danni”.
Per evitare contestazioni sarà quindi sempre opportuno, prima di far sottoscrivere il contratto di cessione del credito al cliente, non solo controllare che il modulo di constatazione amichevole sia stato compilato e sottoscritto correttamente, ma altresì accertare, con il danneggiato, che la dinamica descritta dalla C.A.I sia quella effettivamente verificatasi nel sinistro denunciato e, soprattutto, che le condotte illecite possano essere provate in un eventuale giudizio.

(nota storica: il danno da fermo tecnico è stato per la prima volta riconosciuto negli anni '50, ai taxisti, vittime di ...
14/07/2021

(nota storica: il danno da fermo tecnico è stato per la prima volta riconosciuto negli anni '50, ai taxisti, vittime di sinistri stradali, danneggiati - anche - dalla impossibilità di utilizzare il mezzo durante il periodo necessario alle riparazioni: cd: danno da lucro cessante)

Il danno da “fermo tecnico” del veicolo incidentato deve sempre essere provato o può essere considerato un danno in re ipsa (ossia un danno evidente "nel danno stesso")?

Per la giurisprudenza si registra un contrasto irrisolto sulla prova del danno da fermo tecnico.

“Secondo un primo e più antico orientamento giurisprudenziale, il danno da fermo tecnico può essere liquidato anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo periodo di tempo, anche a prescindere dall'uso a cui esso era destinato”.

Questo orientamento si fonda sull'ipotesi in cui il proprietario di un veicolo a motore, dutante il tempo delle riparazioni, sopporta necessariamente una perdita economica (tassa circolazione-premio assicurativo-deprezzamento del veicolo)
(Sent. n. 2109/1972-Sentenza n. 13215/2015 ecc.)

Tuttavia, secondo un recente orientamento giurisprudenziale il danno da fermo tecnico non può considerarsi in re ipsa, quale conseguenza automatica dell'incidente.
(Cass. n. 20620/2015-Cass. n. 13718/2017-Cass. n. 18733/2016)

Infatti il danneggiato ha l'onere di dimostrare la spesa sostenuta per procurarsi un mezzo sostitutivo, ovvero deve provare la perdita di utilità economica sofferta per il mancato uso del bene.
(danno emergente: spese sostenute per aver utilizzato mezzi pubblici e/o di aver noleggiato un altro veicolo; lucro cessante: mancato guadagno professionale)

In considerazione di quanto sopra, pur essendoci un contrasto intepretativo, è sempre consigliabile provare e documentare, in maniera puntuale, il danno e le relative spese, al fine di vedersele riconosciute.

Una buca stradale di 15 cm di profondità non costituisce un'insidia pericolosa e comunque tale da fondare una responsabi...
07/07/2021

Una buca stradale di 15 cm di profondità non costituisce un'insidia pericolosa e comunque tale da fondare una responsabilità del Comune che, seppur onerato del dovere di manutenzione, non sarà tenuto a risarcire il danno qualora la buca sia risultata visibile secondo l'ordinaria diligenza.

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 6554/2021, applicando un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato ha negato, per l'ennesima volta, il risarcimento del danno richiesto da una cittadina del Comune di Ancona che, nello scendere da una scalinata, è inciampata procurandosi gravi lesioni a causa di una buca di estese dimensioni.

E' proprio sulle caratteristiche dell'insidia che la giurisprudenza ha escluso il diritto dell'utente al ristoro dei danni.
Per i giudici la caduta della donna è da imputare esclusivamente ad una sua disattenzione e imprudenza.

La condotta poco diligente della danneggiata ha costituito quell'avvenimento eccezionale, imprevedibile e inevitabile (cd: caso fortuito) idoneo ad escludere il nesso causale tra la condotta del Comune (dovere di manutenzione) e il danno patito dalla vittima.
Medesimi principi vengono applicati, già da alcuni anni, anche per sinistri patiti da autovetture e motocicli a causa di buche stradali

Al fine di provare l'inevitabilità della caduta o dell'impatto lesivo sarà quindi necessario strutturare una difesa probatoria fondata più sulla condotta del danneggiato che sul comportamento negligente della P.A..

Dunque non basterà produrre la rappresentazione grafica della buca o allegare la testimonianza relativa alla caduta, ma sarà indispensabile ricostruire dinamicamente il percorso effettuato dal mezzo e/o dalla persona con una rappresentazione fedele della “invisibilità” dell'insidia dall'angolo visuale del soggetto danneggiato.

Fondamentale sarà quindi chiedere immediata assistenza tecnica finalizzata a documentare ciò che la legge e la giurisprudenza chiedono per la concreta tutela di un diritto della persona che, purtroppo, viene sempre più compresso.

Solo un rapido intervento legale ti consentirà di ottenere il ristoro dei danni causati da un’amministrazione disattenta e inadempiente ...

Indirizzo

Via XX Settembre 19
Como
22100

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 18:30
Martedì 09:00 - 18:30
Mercoledì 09:00 - 18:30
Giovedì 09:00 - 18:30
Venerdì 09:00 - 18:30

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