17/06/2022
Lettura della querela “in aiuto alla memoria”: disapplicazione del principio di oralità
Brevi note alla sentenza della Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 27 maggio 2020, n. 16026.
Oramai da diversi anni si assiste, nelle aule di giustizia, a quella che, di fatto, è divenuta una prassi, in genere da parte della Pubblica Accusa, ossia si leggere intere porzioni di querela “in aiuto alla memoria”. Tale attività è stata in più occasioni avallata dalla Suprema Corte, in quanto, in ragione della farraginosità della fase info-investigativa del procedimento penale, il teste – persona offesa – si ritrova innanzi al Giudice del dibattimento a ripercorre dei fatti, molte volte traumatici, a molti anni dal loro verificarsi e capita spesso che il ricordo - di chi non vuol far altro che dimenticare alcuni eventi - sia piuttosto lacunoso. Per tale ragione si è consentito di poter leggere in aula la querela per aiutare il ricordo della persona offesa, che, il più delle volte, è il testimone principale - se non l’unico - dell’accusa.
Certo è che riempire i verbali del dibattimento con la lettura di atti di indagine ci riporta indietro di quasi quarant’anni, quando il procedimento penale si fondava su altri principi, ma, soprattutto, era regolato da un altro codice.
Il problema, di fondo, di questo modo di condurre l’esame della persona offesa è che si vanifica tutta l’attività difensiva, che prova a vagliare la credibilità della persona offesa, per la quale dovrebbe essere agevole ripercorrere fatti che ha vissuto in prima persona, qualora questi siano realmente avvenuti o, quantomeno, verificatisi come riportato in querela.
In particolare, quando si accetta che, in ragione di consistenti “vuoti di memoria”, il teste risponda, dopo la lettura della querela, con la frase , si svuota di contenuto il principio di oralità, inaridendo la valutazione del giudicante, il quale, potendo saggiare il narrato della persona offesa in dibattimento, si troverà costretto a decidere quasi esclusivamente sulla riproposizione stenotipata della denuncia.
Orbene, con l’intento di voler dare un riconoscimento codicistico a questa “prassi”, il Supremo Collegio ha minato ancor di più il principio oralità che permea la fase dibattimentale: se la prova si deve formare nel contraddittorio tra le parti, non ci si spiega come sia possibile conferire alla persona offesa il rango di “teste qualificato”. Ed infatti, l’arresto giurisprudenziale in commento, in tema di lettura in aula della querela, ha operato una netta distinzione tra l’ipotesi di atto prodotto e depositato dalla parte e la denuncia-querela sporta oralmente innanzi agli operati di P.G.
In questo secondo caso, la Suprema Corte ha statuito che la querela possa essere letta esclusivamente ai sensi dell’art. 500 comma 3 c.p.p. e, quindi, come una formale contestazione al teste, con la conseguenza che le risposte (o le lacune) verranno valutate dal giudice ai fini della valutazione circa l’attendibilità del teste-persona offesa.
Nella circostanza in cui, invece, la denuncia-querela sia prodotta direttamente dalla parte e depositata presso gli uffici della P.G. o in Procura - secondo il principio statuito dalla sentenza in commento - la stessa può essere letta ai sensi dell’art. 499 comma 5 c.p.p.
Pertanto, in caso di dubbio o dimenticanza, dovrebbe essere consentito al teste (persona offesa) di poter leggere in aula “l’atto a sua firma” prima di rispondere, equiparando – di fatto – la persona offesa ad un teste qualificato.
Non ci resta, a questo punto, che ritornare al processo inquisitorio.