Avvocato Davide Boccia

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Veniva applicata all’indagato, previo consenso (in alternativa alla misura degli arresti domiciliari) il divieto di avvi...
24/05/2024

Veniva applicata all’indagato, previo consenso (in alternativa alla misura degli arresti domiciliari) il divieto di avvicinamento alla p.o. ed ai luoghi dalla stessa abitualmente frequentati con l’applicazione del cd. “dispositivo anti-stalking”(braccialetto elettronico con dispositivo mobile).
A seguito di interrogatorio di garanzia, l’indagato chiariva diversi aspetti della vicenda che lo aveva visto coinvolto.
Il GIP del Tribunale di Nola accoglieva la richiesta della difesa e REVOCAVA la misura cautelare applicata.

04/05/2023

Onore al Napoli.
Campionato dominato dall’inizio alla fine.

04/10/2022

Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica (Giudice Zingales) ha assolto i due imputati - difesi dagli Avvocati Luigi Travaglino, Antonio Marot...

Lettura della querela “in aiuto alla memoria”: disapplicazione del principio di oralitàBrevi note alla sentenza della Co...
17/06/2022

Lettura della querela “in aiuto alla memoria”: disapplicazione del principio di oralità

Brevi note alla sentenza della Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 27 maggio 2020, n. 16026.

Oramai da diversi anni si assiste, nelle aule di giustizia, a quella che, di fatto, è divenuta una prassi, in genere da parte della Pubblica Accusa, ossia si leggere intere porzioni di querela “in aiuto alla memoria”. Tale attività è stata in più occasioni avallata dalla Suprema Corte, in quanto, in ragione della farraginosità della fase info-investigativa del procedimento penale, il teste – persona offesa – si ritrova innanzi al Giudice del dibattimento a ripercorre dei fatti, molte volte traumatici, a molti anni dal loro verificarsi e capita spesso che il ricordo - di chi non vuol far altro che dimenticare alcuni eventi - sia piuttosto lacunoso. Per tale ragione si è consentito di poter leggere in aula la querela per aiutare il ricordo della persona offesa, che, il più delle volte, è il testimone principale - se non l’unico - dell’accusa.
Certo è che riempire i verbali del dibattimento con la lettura di atti di indagine ci riporta indietro di quasi quarant’anni, quando il procedimento penale si fondava su altri principi, ma, soprattutto, era regolato da un altro codice.
Il problema, di fondo, di questo modo di condurre l’esame della persona offesa è che si vanifica tutta l’attività difensiva, che prova a vagliare la credibilità della persona offesa, per la quale dovrebbe essere agevole ripercorrere fatti che ha vissuto in prima persona, qualora questi siano realmente avvenuti o, quantomeno, verificatisi come riportato in querela.
In particolare, quando si accetta che, in ragione di consistenti “vuoti di memoria”, il teste risponda, dopo la lettura della querela, con la frase , si svuota di contenuto il principio di oralità, inaridendo la valutazione del giudicante, il quale, potendo saggiare il narrato della persona offesa in dibattimento, si troverà costretto a decidere quasi esclusivamente sulla riproposizione stenotipata della denuncia.
Orbene, con l’intento di voler dare un riconoscimento codicistico a questa “prassi”, il Supremo Collegio ha minato ancor di più il principio oralità che permea la fase dibattimentale: se la prova si deve formare nel contraddittorio tra le parti, non ci si spiega come sia possibile conferire alla persona offesa il rango di “teste qualificato”. Ed infatti, l’arresto giurisprudenziale in commento, in tema di lettura in aula della querela, ha operato una netta distinzione tra l’ipotesi di atto prodotto e depositato dalla parte e la denuncia-querela sporta oralmente innanzi agli operati di P.G.
In questo secondo caso, la Suprema Corte ha statuito che la querela possa essere letta esclusivamente ai sensi dell’art. 500 comma 3 c.p.p. e, quindi, come una formale contestazione al teste, con la conseguenza che le risposte (o le lacune) verranno valutate dal giudice ai fini della valutazione circa l’attendibilità del teste-persona offesa.
Nella circostanza in cui, invece, la denuncia-querela sia prodotta direttamente dalla parte e depositata presso gli uffici della P.G. o in Procura - secondo il principio statuito dalla sentenza in commento - la stessa può essere letta ai sensi dell’art. 499 comma 5 c.p.p.
Pertanto, in caso di dubbio o dimenticanza, dovrebbe essere consentito al teste (persona offesa) di poter leggere in aula “l’atto a sua firma” prima di rispondere, equiparando – di fatto – la persona offesa ad un teste qualificato.
Non ci resta, a questo punto, che ritornare al processo inquisitorio.

“Con la toga sulle spalle e nel cuore”
26/04/2022

“Con la toga sulle spalle e nel cuore”

Il Mobbing può configurare lo StalkingDa tempo si sostiene nelle aule di giustizia, e non solo, che le attività di vessa...
07/04/2022

Il Mobbing può configurare lo Stalking

Da tempo si sostiene nelle aule di giustizia, e non solo, che le attività di vessazione che subisce il dipendente da parte del datore di lavoro, molte volte giustificate da un obiettivo di efficientamento produttivo - ma che, di fatto, umiliano e perseguitano il lavoratore - configurino il cd. Stalking occupazione, e non già semplicemente il cd. mobbing, che ha esclusivamente rilevanza civilistica.
Ed infatti, la Suprema Corte di Cassazione, V Sezione Penale, con la sentenza n. 12827 depositata il 5 aprile 2022 (ud. 18 gennaio 2022), ha statuito che integra il delitto di atti persecutori la condotta di mobbing del datore di lavoro che ponga in essere una mirata reiterazione di plurimi atteggiamenti convergenti nell’esprimere ostilità verso il lavoratore dipendente e preordinati alla sua mortificazione e al suo isolamento nell’ambiente di lavoro – che ben possono essere rappresentati dall’abuso del potere disciplinare culminante in licenziamenti ritorsivi – tali da determinare un vulnus alla libera autodeterminazione della vittima. Con riferimento, poi, all’elemento psicologico, si è chiarito che anche nel caso di Stalking “occupazionale” è sufficiente il dolo generico, quindi la la mera volontà di attuare reiterate condotte di minaccia e molestia, con la consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice, mentre non occorre che tali condotte siano dirette ad un fine specifico.

01/04/2022

LE ESIGENZE DIFENSIVE INTRALCIANO SEMPRE IL PROCESSO. E QUELLE DEL GIUDICE?

Fa notizia che un avvocato risulti indagato, in quel di Potenza, per avere osato chiedere il rinvio di una udienza in quanto malato, come da allegato certificato medico. Sull’abbrivio di questa notizia, il giorno dopo ne salta fuori un’altra: a Brescia il difensore chiede un rinvio perché gli è morta la madre, e il Tribunale manda i Carabinieri a verificare se la signora sia davvero nella bara. Chi dovesse stupirsi di simili notizie, sappia che si tratta invece di comportamenti abituali nelle aule di giustizia. Intorno alle ragioni di impedimento del difensore vige da anni, in ogni parte di Italia, una diffusa presunzione falsità, o almeno di insidiosa pretestuosità. Forse è un riflesso legato alle antiche conseguenze di tali richieste di rinvio delle udienze, quando cioè ancora esse determinavano il proficuo maturare della prescrizione del reato contestato all’imputato. Ma non è più così sin dal 2005, quando l’art. 159 del Codice penale fu modificato prevedendo, tra le cause di sospensione del corso della prescrizione, i rinvii del processo determinati . Ma come! direte voi: e tutta quella storia raccontata, ancora oggi, dai pifferai del populismo giustizialista, secondo la quale gli avvocati, soprattutto quelli di imputati ben paganti, inventano mille diavolerie per far maturare la prescrizione? Beh, peggio per voi che vi bevete le b***e di Travaglio e compagnia. Ma torniamo a noi. Sarà per questo, o per la radicata idea manzoniana dell’azzeccagarbugli, sta di fatto che di regola il giudice pensa che il difensore stia ordendo un inganno, sicché sono all’ordine del giorno poco edificanti storie come quelle di Potenza e Brescia. Il difensore è, di default, un sabotatore del processo, un potenziale intralcio al sereno corso della giustizia: questa è l’idea dell’avvocato assolutamente prevalente nel nostro Paese.
Ma la cosa che pochi sanno è che in Italia tra le cause più diffuse del rinvio, e dunque della lentezza dei processi vi è l’impedimento del giudice, non quello del difensore. Dalla indagine statistica dell’Istituto Eurispes, commissionata dalle Camere Penali Italiane e riferite all’anno 2019, risulta che i rinvii dovuti alla “assenza del giudice titolare” sono il 3,3%; cui devono aggiungersi i rinvii dovuti a “precarietà del collegio” (0,3%), per assenza del P.M. titolare (0,2%), per un totale del 3,8%; contro il 2,1% dei rinvii per impedimento del difensore. Con l’aggravante che questi ultimi, come si è detto, fermano il decorso dei termini di prescrizione, mentre i rinvii dovuti ad assenza di Giudici e PM no.
Ovviamente nessuno sindaca le ragioni degli impedimenti dei giudici, che devono ritenersi giustificati e legittimi ex se, tanto quanto sono sospetti di strategie fraudolente quelli degli avvocati.
Il quadro, poi, si è oggi ulteriormente aggravato, da quando i giudici medesimi hanno in via interpretativa scardinato la sacrosanta regola processuale che impone la ripetizione della istruttoria dibattimentale se in corso di processo cambia il giudice. Con una sentenza emblematica del potere del tutto fuori controllo che i giudici italiani si sono assegnati nell’interpretare le norme anche contro la evidenza della loro testualità, le sezioni unite hanno sancito di fatto l’abrogazione di quel principio, dando così corpo ad una antica loro ossessione che il legislatore non aveva voluto recepire. Il risultato è che ormai assistiamo ad un bailamme di giudici che cambiano in corso di causa ad ogni piè sospinto. La motivazione formale starebbe nella tutela della ragionevole durata del processo, ma la sostanza è ben altra, ed è a tutto tondo di autoprotezione corporativa. Infatti, basterà chiedersi: ma perché il giudice cambia in corso di causa? La risposta è ovvia: cambia per ragioni di carriera. Vuole cambiare funzione, o Foro, o anche semplicemente sezione, e questo è del tutto legittimo; ma vuole poterlo fare senza vincoli ed intralci, e questo lo è molto meno. Questo profilo della questione non è minimamente indagato dalle severe Sezioni Unite. Il problema delle conseguenze del cambio del giudice -che pregiudica il sacrosanto diritto dell’imputato ad essere giudicato dal medesimo giudice che ha assunto la prova- è stato dunque affrontato del tutto a prescindere da una indagine sulle cause di quel cambio. Non sia mai che si metta il naso nelle carriere del giudice. Non sia mai che si pretenda che questi attenda almeno di esaurire il ruolo delle proprie udienze prima di trasferirsi. State alla larga dai fatti nostri. Intanto, andiamo ad indagare sul certificato dell’avvocato di Potenza, o sulla effettiva dipartita della mamma di quell’avvocato di Brescia. Giusto, no?

Si è già affrontato, in questo spazio di confronto giuridico, il tema del velo di sospetto che una una certa magistratur...
30/03/2022

Si è già affrontato, in questo spazio di confronto giuridico, il tema del velo di sospetto che una una certa magistratura (e non solo) ha nei confronti dell’avvocatura.
È notizia di questi giorni che l’avvocato Murano, dopo aver chiesto il differimento di una sua udienza innanzi al Tribunale di Potenza, si sia trovato indagato in un procedimento penale.
Il PM - dr. Borriello - della Procura potentina, infatti, dopo essersi visto rigettare in udienza dal Collegio (che a ben donde aveva accolto l’istanza del difensore) la visita fiscale nel confronti dell’avvocato, ha pensato bene di iscrivere il legale nel registro degli indagati: ha escusso a sit la madre ottantenne del collega, il fratello e il medico che aveva rilasciato il certificato.
Chiaramente il Pubblico Ministero ha, altresì, provveduto ad inviare un medico, scortato dai carabinieri, a casa dell’avvocato Murano.
Un atto inconcepibile ed inaccettabile, al limite dell’abuso di potere.

Ancor più oggi, alla luce delle vicende occorse al collega potentino, è di vitale importante che si prosegua il dibattito nelle sedi istituzionali dedicate, affinché venga riconosciuto all’Avvocatura il ruolo istituzionale che merita, quale pilastro del sistema giustizia.

Piena solidarietà all’avvocato Antonio Murano.

L’incredibile vicenda di un legale di Potenza: il professionista ha richiesto il differimento dell’udienza per motivi di salute, ma il magistrato ha deciso di mandargli a casa i carabinieri e un medico

Oggi trattiamo il tema delle esimenti e, più in particolare, della causa di non punibilità ai sensi dell’art. 393-bis c....
16/03/2022

Oggi trattiamo il tema delle esimenti e, più in particolare, della causa di non punibilità ai sensi dell’art. 393-bis c.p.
La lettera della norma recita: “non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 339 bis, 341 bis, 342 e 343 quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni”.

La questio iuris sottesa alla possibile applicazione della predetta causa di non punibilità riguarda il concetto di “atto arbitrario”.

Secondo un primo orientamento della Suprema Corte, perché l’atto si possa definire arbitrario è necessaria la consapevolezza, nel pubblico ufficiale, di star travalicando i limiti e le modalità di esecuzione della propria funzione pubblica. Diversamente, altra parte della giurisprudenza di legittimità, ritiene che sia integrata l’esimente ogni qual volta la reazione del cittadino sia scaturita da un atto del pubblico ufficiale che configuri un reato (es. minacce, percosse) ovvero che sia contrario a norme di educazione e costume sociale.

Di recente, si è espressa nuovamente la Corte di Cassazione, la quale, recependo il principio statuito dalla Corte Costituzionale sul punto, ha affermato che “l’esimente della reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale è integrata ogni qual volta la condotta di questi, per lo sviamento dell’esercizio di autorità rispetto allo scopo per cui la stessa è conferita o per le modalità di attuazione, risulta oggettivamente illegittima, non essendo di contro necessario che il soggetto abbia consapevolezza dell’illiceità della propria condotta diretta a commettere un arbitrio in danno del privato.” [cfr. Cassazione penale, Sezione VI, 26 novembre 2021 - 1 marzo 2022, n. 7255].

Pertanto, una condotta è oggettivamente illegittima quando questa, anche solo per modalità di attuazione, travalichi in maniera disfunzionale il potere conferito al pubblico ufficiale, con il conseguente sviamento dell’esercizio dell’autorità rispetto allo scopo perseguito.

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