13/03/2026
Spunti e Riflessioni Giuridiche
(Avv.Francesca Morfù)
Una sentenza del Tribunale di Bari del 10 marzo 2026 ha stabilito che, dopo la separazione, il marito può recuperare dalla moglie tutte le somme che aveva versato per il mutuo contratto con la banca per acquistare una casa intestata esclusivamente a lei. La coppia era in regime di separazione dei beni e l’immobile non era stato destinato a casa coniugale. Per questo motivo il tribunale ha ritenuto che il mutuo fosse stato stipulato nell’interesse esclusivo della moglie. In base all’articolo 1298 del codice civile, tra condebitori solidali chi paga più della propria parte ha diritto di chiedere il rimborso agli altri debitori. Il marito aveva pagato non solo le rate del mutuo ma anche varie spese collegate all’acquisto dell’immobile, come la polizza assicurativa, il compenso al notaio, gli allacciamenti delle utenze e le somme restituite al cognato fideiussore che le aveva anticipate. Il tribunale ha riconosciuto che anche queste spese accessorie sono ripetibili e ha quindi condannato la moglie a restituire circa 21 mila euro.
La difesa della moglie sosteneva che l’immobile fosse stato acquistato nell’ambito di un progetto di vita comune e che i pagamenti del marito dovessero essere considerati come contributo ai bisogni della famiglia o comunque come somme non ripetibili perché versate durante il matrimonio. Il tribunale ha però respinto questa tesi, rilevando che dal ricorso per separazione risultava che la compravendita era stata stipulata solo dalla moglie e che successivamente lei aveva cambiato la serratura dell’appartamento e poi venduto l’immobile estinguendo il mutuo. Questi elementi hanno confermato che l’operazione era nell’interesse esclusivo della donna e che i pagamenti del marito non potevano essere qualificati come adempimento dei doveri coniugali.
È stata inoltre respinta la domanda riconvenzionale della moglie che chiedeva la metà del saldo di un conto corrente cointestato, chiuso unilateralmente dal marito, per circa 8.900 euro. Il marito ha prodotto gli estratti conto dimostrando che le somme presenti sul conto provenivano soltanto da versamenti e accrediti a lui riferibili, mentre la moglie non ha fornito alcuna prova contraria limitandosi a richiamare la presunzione di contitolarità del conto. Il tribunale ha quindi ritenuto insufficiente la sola cointestazione per riconoscere alla moglie il diritto alla metà delle somme.
Buona lettura