Studio Legale Iapichella -Incardona

Studio Legale Iapichella -Incardona Ci si occupa di civile, amministrativo e penale. Famiglia, esecuzioni, successorio.

25/07/2026

Successione, ora puoi far annullare un testamento anche se la perizia grafologica dice che è autentico: nuova sentenza
• Diritto civile - 24/07/2026 - AVV. LILLA LAPERUTA
Successione, ora puoi far annullare un testamento anche se la perizia grafologica dice che è autentico: nuova sentenza
La Cassazione rafforza il valore del libero convincimento del giudice, confermando che la perizia grafologica, pur rappresentando uno strumento di grande utilità, non può sostituirsi alla valutazione complessiva delle prove necessaria per accertare l'autenticità di un testamento olografo

Com’è noto, l’atto con cui si dispone dei propri beni per il tempo successivo alla propria morte prende il nome di testamento.

A seconda dell’oggetto, le disposizioni testamentarie si distinguono in:
istituzione di erede, con la quale colui che redige il testamento dispone dell'intero patrimonio o di una sua quota senza specificazione dei beni oggetto del lascito;
legato, con cui il testatore dispone di uno o più beni

Si distinguono diversi tipi di testamento secondo l’art. 603 del codice civile. Si riportano di seguito i principali:
pubblico: è il testamento ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni. È un atto pubblico: ciò significa che, secondo quanto previsto dall’art. 2700 del codice civile, fa piena prova fino a querela di falso della sua provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, e di quanto il notaio attesta esser stato fatto o detto in sua presenza;
olografo: è il testamento scritto per intero, datato e sottoscritto di mano dal testatore. La validità del testamento olografo richiede la sussistenza di tre elementi: olografia (scrittura da parte del testatore), data e sottoscrizione.

Al riguardo, con la sentenza n. 16439/2026, la Corte di Cassazione ha chiarito un principio di particolare rilievo nelle controversie ereditarie: la consulenza grafologica è uno strumento utile per verificare l'autenticità di un testamento olografo, ma non può costituire l'unico fondamento della decisione del giudice.
Quando viene contestata la genuinità di un testamento scritto a mano dal testatore, il magistrato è chiamato a esaminare l'intero patrimonio probatorio, senza attribuire valore decisivo alle sole conclusioni del consulente tecnico.
Secondo la Suprema Corte, l'analisi grafologica offre valutazioni di carattere tecnico, basate sul confronto tra scritture e sull'esame di numerosi elementi grafici. Tuttavia, tali conclusioni non forniscono una certezza assoluta e, proprio per questo, non vincolano il giudice.

La consulenza tecnica rappresenta quindi un importante supporto all'accertamento dei fatti, ma deve essere confrontata con tutte le altre prove raccolte nel corso del processo: la valutazione deve guardare all'insieme degli elementi.
Per stabilire se un testamento olografo sia autentico oppure frutto di una falsificazione, il giudice deve considerare il quadro probatorio nella sua interezza. Oltre alla perizia grafologica, assumono rilievo il contenuto del testamento, la documentazione acquisita agli atti, le circostanze in cui il documento è stato redatto e i rapporti intercorsi tra il testatore e i potenziali eredi.

L'accertamento, dunque, non può essere affidato a un unico elemento di prova, ma richiede una valutazione complessiva e coerente di tutti i dati disponibili.
La pronuncia trae origine da una controversia successoria, nella quale la Corte d'Appello aveva attribuito un peso determinante ai dubbi espressi dal consulente grafologo, ritenendo non sufficientemente dimostrata la falsità del testamento.

La Cassazione ha censurato tale impostazione, ricordando che il giudizio sull'autenticità di un documento non richiede una certezza scientifica assoluta e non può dipendere esclusivamente dall'esito della consulenza tecnica.

Il giudice conserva, dunque, il ruolo centrale.

22/07/2026

𝐋𝐀 𝐏𝐄𝐂 𝐍𝐎𝐍 𝐁𝐀𝐒𝐓𝐀 (𝐬𝐭𝐨𝐩 𝐚𝐢 𝐭𝐫𝐨𝐩𝐩𝐨 𝐟𝐮𝐫𝐛𝐢)
Allegare una sentenza a una PEC non significa necessariamente notificarla.

Per far decorrere il termine breve d’impugnazione occorre che il destinatario possa comprendere, senza equivoci, che l’invio è effettuato proprio come notificazione della sentenza.

Se mancano la relazione di notificazione e gli elementi prescritti dalla legge n. 53/1994, e il messaggio è diretto soltanto a sollecitare il pagamento delle spese, la semplice conoscenza del provvedimento non basta.

Il raggiungimento dello scopo può sanare un vizio formale della notificazione, ma non può trasformare una comunicazione informale in una notificazione mai chiaramente eseguita come tale.

La sentenza può essere arrivata.
Il termine breve, però, può non essere mai partito.

Cass. civ., ord. 17 giugno 2026, n. 20275. Il principio risulta coerente con il recente orientamento secondo cui, ai fini del termine breve, l’invio deve essere inequivocabilmente riconoscibile come notificazione processuale e non come semplice trasmissione del provvedimento.

fonte https://onelegale.wolterskluwer.it/

in Giustizia 🔹

Wolters Kluwer Italia

10/07/2026

Lunedì 13.07.26
Lo studio resterà chiuso per festa patronale

24/03/2026

Cassazione: la prescrizione può essere interrotta anche da notifica nulla, se il vizio è sanato ex tunc con rinnovo, salvo colpa del notificante provata dal destinatario.

Una sentenza innovativa della Corte di giustizia tributaria,  perché riconosce, alla base dell'annullamento dell'atto de...
24/03/2026

Una sentenza innovativa della Corte di giustizia tributaria, perché riconosce, alla base dell'annullamento dell'atto dell'A.E. impugnato, l'incidenza di un contratto annullabile.

13/03/2026

Spunti e Riflessioni Giuridiche
(Avv.Francesca Morfù)

Una sentenza del Tribunale di Bari del 10 marzo 2026 ha stabilito che, dopo la separazione, il marito può recuperare dalla moglie tutte le somme che aveva versato per il mutuo contratto con la banca per acquistare una casa intestata esclusivamente a lei. La coppia era in regime di separazione dei beni e l’immobile non era stato destinato a casa coniugale. Per questo motivo il tribunale ha ritenuto che il mutuo fosse stato stipulato nell’interesse esclusivo della moglie. In base all’articolo 1298 del codice civile, tra condebitori solidali chi paga più della propria parte ha diritto di chiedere il rimborso agli altri debitori. Il marito aveva pagato non solo le rate del mutuo ma anche varie spese collegate all’acquisto dell’immobile, come la polizza assicurativa, il compenso al notaio, gli allacciamenti delle utenze e le somme restituite al cognato fideiussore che le aveva anticipate. Il tribunale ha riconosciuto che anche queste spese accessorie sono ripetibili e ha quindi condannato la moglie a restituire circa 21 mila euro.

La difesa della moglie sosteneva che l’immobile fosse stato acquistato nell’ambito di un progetto di vita comune e che i pagamenti del marito dovessero essere considerati come contributo ai bisogni della famiglia o comunque come somme non ripetibili perché versate durante il matrimonio. Il tribunale ha però respinto questa tesi, rilevando che dal ricorso per separazione risultava che la compravendita era stata stipulata solo dalla moglie e che successivamente lei aveva cambiato la serratura dell’appartamento e poi venduto l’immobile estinguendo il mutuo. Questi elementi hanno confermato che l’operazione era nell’interesse esclusivo della donna e che i pagamenti del marito non potevano essere qualificati come adempimento dei doveri coniugali.

È stata inoltre respinta la domanda riconvenzionale della moglie che chiedeva la metà del saldo di un conto corrente cointestato, chiuso unilateralmente dal marito, per circa 8.900 euro. Il marito ha prodotto gli estratti conto dimostrando che le somme presenti sul conto provenivano soltanto da versamenti e accrediti a lui riferibili, mentre la moglie non ha fornito alcuna prova contraria limitandosi a richiamare la presunzione di contitolarità del conto. Il tribunale ha quindi ritenuto insufficiente la sola cointestazione per riconoscere alla moglie il diritto alla metà delle somme.
Buona lettura

13/03/2026

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 4827 del 3 marzo 2026 ha ribadito il principio per cui in tema di condominio negli edifici, la ripartizione della spesa per la pulizia ...

10/03/2026

Con due pronunce pubblicate a pochi giorni l’una dall’altra, l’ordinanza n. 1999 del 29 gennaio 2026 e la sentenza n. 2917 del 09 febbraio 2026, la Cassazione ha ...

26/01/2026

𝗥𝗼𝘁𝘁𝗮𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗾𝘂𝗶𝗻𝗾𝘂𝗶𝗲𝘀 𝗴𝗶à 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮
Già dal 20 gennaio 2026 è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione l'applicativo telematico per presentare la domanda di adesione alla cosiddetta "rottamazione-quinquies", la nuova definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione: occhio al termine ultimo per l'invio delle istanze, fissato al 30 aprile 2026.

La misura è stata introdotta dall'art. 1, commi 82 e seguenti, della legge n. 199/2025 - legge di bilancio 2026 - e riguarda i carichi consegnati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2023, facendo riferimento esclusivamente alla data di affidamento del ruolo, e non a quella, spesso antecedente, di esecutività.

Il principale beneficio della rottamazione consiste nello stralcio integrale delle sanzioni amministrative, degli interessi inclusi nei carichi, in particolare quelli da ritardata iscrizione a ruolo, degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione eventualmente ancora dovuti. Restano invece dovute le somme a titolo di imposta o contributo.
𝗖𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗮 𝗮 𝗹𝗲𝗴𝗴𝗲𝗿𝗲 𝗾𝘂𝗶
https://www.retidigiustizia.it/leggi-e-diritto/rottamazione-quinquies-gia-operativa
Raffaele Gurrieri

Indirizzo

Via Arch. Biagio Mancini, 28
Comiso
97013

Orario di apertura

Lunedì 17:00 - 20:00
Mercoledì 17:00 - 20:00
Venerdì 17:00 - 20:00

Telefono

+390932731077

Sito Web

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Studio Legale Iapichella -Incardona pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Studio Legale Iapichella -Incardona:

Scelte rapide

Condividi

Digitare