19/07/2026
Molto interessante. Da approfondire.
UN AVVOCATO CANONISTA: «UN MATRIMONIO IN CHIESA PUÒ ESSERE NULLO SE IL CONSENSO NON È MAI STATO DAVVERO AUTENTICO»
«Nel diritto canonico il matrimonio tra due persone battezzate non è un semplice contratto civile, ma un sacramento. Per questo motivo il consenso degli sposi è valido soltanto quando entrambi intendono realmente celebrare il matrimonio così come è concepito dalla Chiesa, accettandone la natura e i valori fondamentali.
Può accadere, però, che uno o entrambi i futuri coniugi, pur partecipando alla celebrazione religiosa, escludano consapevolmente proprio la dimensione sacramentale dell’unione. In questi casi il diritto canonico considera il consenso viziato e ciò può condurre alla dichiarazione di nullità del matrimonio.
Non viene infatti rifiutata soltanto la cerimonia religiosa, ma il matrimonio stesso nella sua autentica natura, così come è voluto dall’ordinamento canonico.
Nella maggior parte dei casi questa volontà non viene dichiarata apertamente. Più spesso emerge attraverso frasi come: “Mi sposo in Chiesa soltanto per farti felice” oppure “Lo facciamo per non deludere i nostri genitori”.
Da sole, espressioni di questo tipo non sono sufficienti per ottenere una dichiarazione di nullità, ma possono rappresentare indizi importanti di una volontà non pienamente conforme alla concezione cristiana del matrimonio.
In altre situazioni, l’assenza di una reale adesione alla dimensione sacramentale si ricava dal comportamento complessivo dei futuri sposi.
Quando tutta l’attenzione è rivolta esclusivamente all’organizzazione dell’evento, alla scelta della location, del ricevimento o agli aspetti mondani della celebrazione, mentre il significato religioso viene completamente trascurato, il tribunale ecclesiastico è chiamato a verificare quale fosse la reale intenzione con cui il consenso è stato prestato.
L’indagine del giudice ecclesiastico non ha lo scopo di valutare quanto una persona sia religiosa o quanto pratichi la propria fede.
Ciò che deve essere accertato è se, al momento dello scambio del consenso, gli sposi avessero realmente accolto e fatto propri i valori essenziali del matrimonio cristiano.
Non basta conoscere teoricamente cosa rappresenti il matrimonio secondo la Chiesa. È necessario volerlo davvero, accettandone gli elementi costitutivi.
Quando viene esclusa l’intera dimensione sacramentale si parla di simulazione totale. In questa situazione il consenso manifestato esteriormente non corrisponde alla reale volontà interiore, perché il contraente non intende celebrare il matrimonio-sacramento, ma un’unione diversa da quella riconosciuta dalla Chiesa.
Esiste poi la simulazione parziale, che si verifica quando si accetta il matrimonio ma si esclude deliberatamente uno dei suoi elementi essenziali.
Può accadere, ad esempio, quando una persona rifiuta in modo definitivo l’apertura alla procreazione, ritenendo incompatibile la nascita di un figlio con il proprio progetto di vita o con le proprie aspirazioni professionali.
Lo stesso vale per chi affronta il matrimonio con una concezione divorzista, senza la reale intenzione di assumere un vincolo indissolubile.
In questi casi la dichiarazione di nullità non deriva dal rifiuto della sacramentalità in sé, ma dall’esclusione volontaria di uno degli elementi che il diritto canonico considera indispensabili per l’esistenza stessa del matrimonio.
Dal punto di vista processuale, la prova della simulazione si costruisce attraverso le dichiarazioni rese in giudizio dalle parti, anche quando la domanda di nullità viene presentata dal coniuge che non ha posto in essere l’esclusione.
Tali dichiarazioni, tuttavia, devono essere confermate da ulteriori elementi di prova, come testimonianze, documenti o circostanze oggettive, affinché il tribunale ecclesiastico possa raggiungere quella certezza morale necessaria per dichiarare nullo il matrimonio.
La nullità matrimoniale non rappresenta un giudizio sul fallimento della vita coniugale né sulla qualità della fede degli sposi.
È, invece, l’accertamento giuridico che, fin dall’origine, il consenso richiesto dalla Chiesa non si è mai validamente formato e che, proprio per questo motivo, il matrimonio non è mai esistito sotto il profilo canonico.»