Studio Legale Avv. Luciana Abbatescianna

Studio Legale Avv. Luciana Abbatescianna Avvocato civilista per consulenze, procedure giudiziali e stragiudiziali

30/08/2026
L' educazione affettiva parte da qui.
22/08/2026

L' educazione affettiva parte da qui.

Una ragazza rinuncia alla gita scolastica perché il fidanzato “non può geolocalizzarla”.
Nel 2025.
Non nell’Ottocento.
Non in un contesto privo di diritti o istruzione.
A Modena. In una scuola. Tra adolescenti.

E questo, lasciatemelo dire con la massima chiarezza possibile, è uno dei segnali più inquietanti della sopravvivenza – robustissima – degli stereotipi di genere e delle radici patriarcali nelle relazioni tra i più giovani.

Perché non è una “ragazzata”.
Non è “gelosia”.
Non è “amore”.
È controllo. È possesso. È limitazione della libertà personale rivestita da normalità.

Le ricerche più recenti ce lo dicono chiaramente:
👉 una percentuale allarmante di ragazze tra i 14 e i 20 anni considera normale subire pressioni, limitazioni, divieti, controlli continui;
👉 molte riferiscono che rinunciano a uscite, attività scolastiche, gruppi di amici per evitare reazioni aggressive o ricatti affettivi;
👉 e, ancora più grave, tollerano comportamenti violenti o manipolatori come se fossero una componente inevitabile della relazione.

Questo è il risultato di un modello culturale che continua a insinuarsi nelle nuove generazioni con una forza incredibile:
- la donna come proprietà
- la relazione come controllo
- la gelosia come termometro dell’amore
- la rinuncia come prova di fedeltà

E quando una ragazza accetta di cancellare una possibilità di crescita, di socialità, di libertà per evitare che un altro possa “perderla di vista”, siamo davanti alla fotografia nitida di una subalternità interiorizzata, di un condizionamento così profondo da sembrare normale.

Ma normale non è.
Non lo è mai.

Ed è qui che dobbiamo intervenire, tutti insieme, ogni singolo giorno.
Genitori, insegnanti, educatori, istituzioni, professionisti della salute mentale, e sì, anche i pari, i compagni di classe, gli amici.

Perché queste gabbie non si rompono da sole.
Richiedono parole chiare, educazione affettiva seria, modelli sani, e soprattutto tolleranza zero verso ogni forma di controllo mascherata da amore.

La libertà non è negoziabile.
Mai.
Nemmeno a 14 anni.
Nemmeno “per amore”.

Se una ragazza rinuncia alla sua libertà per non far arrabbiare un ragazzo, abbiamo già perso tutti.
E proprio per questo dobbiamo ricominciare a lottare.
Ogni giorno.
Senza mezzi termini.

21/08/2026

«Per una donna è difficile denunciare un uomo con cui c’è, o c’è stato, un rapporto sentimentale: quando trova il coraggio di farlo dev’essere aiutata subito. Esiste una legge del 2019 a mia firma, il Codice Rosso, per dare priorità assoluta alle donne in pericolo.

È una legge salvavita, ma non sempre viene applicata bene. Il nome richiama il sistema in uso negli ospedali, dove si dà la precedenza ai casi più gravi e urgenti, contrassegnati appunto dal codice rosso. Come un infarto, una denuncia di violenza richiede un intervento immediato: la vittima dev’essere sentita entro tre giorni e bisogna valutare l’adozione delle misure cautelari. Se chi arriva in ambulanza non viene curato bene e subito, non è colpa dell’ambulanza».

Leggi l'intervista completa:
https://www.doppiadifesa.it/intervista-a-giulia-bongiorno-se-un-uomo-perseguita-non-bastano-i-divieti-serve-soltanto-il-carcere-fare-le-valigie-per-difendersi-e-una-resa-dello-stato

14/08/2026
03/08/2026

Amici carissimi, Vi presento il cliente Bill.
Conoscete il cliente Scassabill?

ATTENZIONE!! Truffa che sta girando anche nella nostra zona a danno degli anziani. È accaduto oggi a due miei clienti ot...
22/07/2026

ATTENZIONE!! Truffa che sta girando anche nella nostra zona a danno degli anziani. È accaduto oggi a due miei clienti ottantenni.
Aiutiamoli diffondendo questa notizia.

Spacciandosi per poliziotti inventavano il coinvolgimento di un parente in un colpo: ricostruiti 33 colpi a Milano e in tutta Italia

Molto interessante. Da approfondire.
19/07/2026

Molto interessante. Da approfondire.

UN AVVOCATO CANONISTA: «UN MATRIMONIO IN CHIESA PUÒ ESSERE NULLO SE IL CONSENSO NON È MAI STATO DAVVERO AUTENTICO»

«Nel diritto canonico il matrimonio tra due persone battezzate non è un semplice contratto civile, ma un sacramento. Per questo motivo il consenso degli sposi è valido soltanto quando entrambi intendono realmente celebrare il matrimonio così come è concepito dalla Chiesa, accettandone la natura e i valori fondamentali.

Può accadere, però, che uno o entrambi i futuri coniugi, pur partecipando alla celebrazione religiosa, escludano consapevolmente proprio la dimensione sacramentale dell’unione. In questi casi il diritto canonico considera il consenso viziato e ciò può condurre alla dichiarazione di nullità del matrimonio.

Non viene infatti rifiutata soltanto la cerimonia religiosa, ma il matrimonio stesso nella sua autentica natura, così come è voluto dall’ordinamento canonico.

Nella maggior parte dei casi questa volontà non viene dichiarata apertamente. Più spesso emerge attraverso frasi come: “Mi sposo in Chiesa soltanto per farti felice” oppure “Lo facciamo per non deludere i nostri genitori”.

Da sole, espressioni di questo tipo non sono sufficienti per ottenere una dichiarazione di nullità, ma possono rappresentare indizi importanti di una volontà non pienamente conforme alla concezione cristiana del matrimonio.

In altre situazioni, l’assenza di una reale adesione alla dimensione sacramentale si ricava dal comportamento complessivo dei futuri sposi.

Quando tutta l’attenzione è rivolta esclusivamente all’organizzazione dell’evento, alla scelta della location, del ricevimento o agli aspetti mondani della celebrazione, mentre il significato religioso viene completamente trascurato, il tribunale ecclesiastico è chiamato a verificare quale fosse la reale intenzione con cui il consenso è stato prestato.

L’indagine del giudice ecclesiastico non ha lo scopo di valutare quanto una persona sia religiosa o quanto pratichi la propria fede.

Ciò che deve essere accertato è se, al momento dello scambio del consenso, gli sposi avessero realmente accolto e fatto propri i valori essenziali del matrimonio cristiano.

Non basta conoscere teoricamente cosa rappresenti il matrimonio secondo la Chiesa. È necessario volerlo davvero, accettandone gli elementi costitutivi.

Quando viene esclusa l’intera dimensione sacramentale si parla di simulazione totale. In questa situazione il consenso manifestato esteriormente non corrisponde alla reale volontà interiore, perché il contraente non intende celebrare il matrimonio-sacramento, ma un’unione diversa da quella riconosciuta dalla Chiesa.

Esiste poi la simulazione parziale, che si verifica quando si accetta il matrimonio ma si esclude deliberatamente uno dei suoi elementi essenziali.

Può accadere, ad esempio, quando una persona rifiuta in modo definitivo l’apertura alla procreazione, ritenendo incompatibile la nascita di un figlio con il proprio progetto di vita o con le proprie aspirazioni professionali.

Lo stesso vale per chi affronta il matrimonio con una concezione divorzista, senza la reale intenzione di assumere un vincolo indissolubile.

In questi casi la dichiarazione di nullità non deriva dal rifiuto della sacramentalità in sé, ma dall’esclusione volontaria di uno degli elementi che il diritto canonico considera indispensabili per l’esistenza stessa del matrimonio.

Dal punto di vista processuale, la prova della simulazione si costruisce attraverso le dichiarazioni rese in giudizio dalle parti, anche quando la domanda di nullità viene presentata dal coniuge che non ha posto in essere l’esclusione.

Tali dichiarazioni, tuttavia, devono essere confermate da ulteriori elementi di prova, come testimonianze, documenti o circostanze oggettive, affinché il tribunale ecclesiastico possa raggiungere quella certezza morale necessaria per dichiarare nullo il matrimonio.

La nullità matrimoniale non rappresenta un giudizio sul fallimento della vita coniugale né sulla qualità della fede degli sposi.

È, invece, l’accertamento giuridico che, fin dall’origine, il consenso richiesto dalla Chiesa non si è mai validamente formato e che, proprio per questo motivo, il matrimonio non è mai esistito sotto il profilo canonico.»

In tema di provvedimenti relativi ai figli minori, l’affidamento esclusivo e, a maggior ragione, quello c.d. “super escl...
15/07/2026

In tema di provvedimenti relativi ai figli minori, l’affidamento esclusivo e, a maggior ragione, quello c.d. “super esclusivo”, che attribuisce ad un solo genitore anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio, costituiscono deroghe eccezionali al principio di bigenitorialità e richiedono un accertamento rigoroso, fondato su riscontri probatori oggettivi e su una motivazione specifica, della contrarietà dell’affidamento condiviso all’interesse del minore. Quando la misura si traduca, nella sostanza, in una sospensione o ablazione della responsabilità genitoriale dell’altro genitore, è necessario accertare condotte gravemente pregiudizievoli, causalmente rilevanti, e spiegare perché la misura adottata sia proporzionata e concretamente funzionale al superiore interesse del minore, dovendosi altresì motivare sulla coerenza tra l’eventuale mantenimento del collocamento presso il genitore limitato e l’attribuzione all’altro genitore del potere decisionale esclusivo.

Affidamento super esclusivo - Responsabilità genitoriale - Sospensione della responsabilità genitoriale - Bigenitorialità - Interesse superiore del minore - Ascolto del minore - Condotte pregiudizievoli - Conflitto genitoriale; relazione padre-figlio - Collocamento del minore; motivazione del pro...

Indirizzo

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Cittiglio
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Martedì 09:00 - 12:30
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Mercoledì 09:00 - 12:30
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Giovedì 09:00 - 12:30
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