Studio Commerciale e Legale Gallella & Partners

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Studio Commerciale e Legale Gallella & Partners servizi contabili e fiscali- consulenza del lavoro- consulenza legale

Lo Studio Gallella svolge attività di consulenza fiscale ,aziendale e lavoro dall’anno 1982 sviluppandosi nel corso degli anni grazie alla puntualità e serietà dei servizi prestati alla clientela. La struttura dello Studio si presenta oggi anche come un moderna ed innovativa organizzazione online in grado di offrire ai propri Clienti servizi avanzati con il supporto delle più efficaci e moderne tecnologie. Da oggi lo studio si arricchisce dell'area legale in ambito civilistico e giuslavoristico, sia "lato lavoratore" che aziendale

22/10/2026

Con profondo dispiacere, partecipiamo al dolore della famiglia per la scomparsa dell’Avv. Pugliese, una persona perbene, che abbiamo avuto modo di conoscere e stimare.
A nome di tutto lo Studio Gallella, porgiamo ai suoi cari le nostre più sincere e sentite condoglianze, esprimendo la nostra vicinanza in questo momento di grande dolore.

21/10/2026

Lettere di compliance: il Fisco incrocia POS, fatture e dichiarazioni. Cosa verificare prima di regolarizzare

I dati delle operazioni certificate vengono confrontati anche con quanto dichiarato ai fini del reddito d’impresa. Una differenza richiede una spiegazione documentata, ma non dimostra automaticamente un’omissione fiscale.

I controlli dell’Agenzia delle Entrate seguono sempre più da vicino il percorso delle operazioni: dal pagamento alla certificazione fiscale, fino alla loro rilevazione in contabilità e in dichiarazione.

Per le imprese, questo significa che emettere correttamente una fattura o trasmettere un corrispettivo rappresenta soltanto uno dei passaggi da presidiare. Occorre anche verificare che l’operazione abbia ricevuto il corretto trattamento nella determinazione del reddito.

Due confronti da distinguere

Il primo confronto riguarda i pagamenti elettronici rispetto alle operazioni documentate da fatture e corrispettivi. L’obiettivo è individuare incassi che potrebbero non trovare riscontro nella certificazione fiscale.

Il secondo riguarda le operazioni già certificate rispetto ai dati dichiarati ai fini del reddito d’impresa.

Su questo secondo versante interviene il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 271072 del 5 ottobre 2026: il controllo interessa le fatture elettroniche e i corrispettivi telematici del periodo d’imposta 2023, confrontati con i dati dei quadri RF, RG e LM del modello Redditi 2024.

Si tratta di verifiche diverse: un’operazione potrebbe essere stata regolarmente documentata e gestita ai fini IVA, ma essere stata esclusa per errore dalla determinazione del reddito.

Uno scostamento non equivale automaticamente a evasione

Le differenze devono essere ricostruite considerando le caratteristiche dell’attività e il regime fiscale applicato.

Tra gli elementi da esaminare rientrano gli incassi relativi a fatture di periodi precedenti, gli acconti, i resi, gli storni, le note di credito e le differenze temporali tra pagamento, emissione del documento e registrazione contabile.

Occorre inoltre evitare duplicazioni nel conteggio delle operazioni documentate sia da documento commerciale sia da fattura.

Queste circostanze possono spiegare una discrepanza, ma devono essere dimostrate attraverso documenti e riconciliazioni puntuali.

Attenzione: incassi, ricavi e reddito sono grandezze diverse

Il totale dei pagamenti ricevuti non coincide necessariamente con i ricavi fiscalmente rilevanti nello stesso anno. A loro volta, i ricavi non coincidono con il reddito imponibile, che dipende dalle regole del regime applicato.

Per le imprese in contabilità ordinaria assume rilievo il principio di competenza; nei regimi fondati sulla cassa occorre verificare gli incassi e le specifiche regole applicabili.

Anche l’IVA richiede attenzione. Un pagamento di 122 euro, relativo a un’operazione soggetta all’aliquota del 22%, comprende 100 euro di imponibile e 22 euro d’imposta: confrontarlo direttamente con un ricavo di 100 euro genererebbe una differenza apparente.

Analogamente, l’accredito bancario può essere inferiore alla transazione POS per effetto delle commissioni trattenute dall’operatore. Il pagamento del cliente, la commissione e l’accredito devono quindi essere distinti.

Cosa fare quando arriva la comunicazione

La lettera di compliance segnala una possibile anomalia e consente di fornire chiarimenti o correggere gli errori effettivamente commessi. Non è, di per sé, un avviso di accertamento.

Il primo passo consiste nell’acquisire la comunicazione completa e i relativi dettagli, verificando periodo d’imposta, documenti e importi interessati.

Successivamente occorre predisporre un prospetto che colleghi pagamenti, fatture, corrispettivi, contabilità e dichiarazione, spiegando ogni differenza rilevante.

Per le comunicazioni disciplinate dal provvedimento del 5 ottobre, i chiarimenti devono essere trasmessi attraverso le modalità indicate nella lettera: la PEC utilizzata dall’Agenzia per l’invio non è abilitata a ricevere risposte.

Se l’errore è confermato, la correzione deve riguardare tutti gli effetti

La regolarizzazione dipende dalla violazione riscontrata.

Una fattura già emessa e correttamente trattata ai fini IVA, ma omessa nella determinazione del reddito, richiede interventi diversi rispetto a un’operazione mai certificata.

Devono quindi essere valutate le eventuali correzioni delle dichiarazioni, le maggiori imposte, gli interessi e le sanzioni ridotte mediante ravvedimento operoso, verificandone condizioni e misura. Per i soggetti interessati, vanno considerati anche gli eventuali effetti contributivi e sull’IRAP.

Il presidio più efficace è una verifica periodica

Per imprese e studi professionali è opportuno organizzare riconciliazioni periodiche tra pagamenti elettronici, documenti fiscali e contabilità, completandole con il raccordo ai dati dichiarati.

Una contabilità ordinata deve consentire di ricostruire ogni operazione e di spiegare le differenze. È questa capacità di documentazione che permette di rispondere con precisione alle segnalazioni e di intervenire tempestivamente sulle omissioni effettive.

🗞️Rottamazione Tributi Locali: Ultima chiamata entro il 15 Dicembre.I tributi comunali e le sanzioni amministrative torn...
20/10/2026

🗞️Rottamazione Tributi Locali: Ultima chiamata entro il 15 Dicembre.
I tributi comunali e le sanzioni amministrative tornano al centro del dibattito con le nuove scadenze e la disciplina delle definizioni agevolate.
Mentre entro il 15 dicembre i contribuenti interessati dovranno presentare domanda per accedere alla rottamazione quinquies dei debiti affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader), gli Enti Locali mantengono la facoltà di deliberare proprie forme di definizione autonoma per i crediti gestiti direttamente.
La coesistenza di regole statali ed entrate locali autonome offre importanti opportunità di sanare le pendenze riducendo sanzioni e interessi. Tuttavia, il quadro normativo e la varietà delle delibere comunali richiedono un'attenta analisi caso per caso per non perdere i benefici o incorre nelle cause di decadenza.
La gestione dei debiti fiscali e tributari richiede una strategia mirata e tempestiva per tutelare il patrimonio aziendale o personale e cogliere ogni opportunità prevista dalla legge🗞️

17/10/2026

ROTTAMAZIONE-QUINQUIES ENTI TERRITORIALI: DOMANDE DAL 16 OTTOBRE, MA ATTENZIONE A ESCLUSIONI E DECADENZA
Le FAQ dell’Agenzia delle entrate-Riscossione chiariscono come aderire alla definizione agevolata dei debiti verso Regioni ed enti locali. Domande entro il 15 dicembre 2026, pagamento dal 31 marzo 2027 e possibilità di dilazionare fino a 54 rate bimestrali. Per valutare la convenienza, però, occorre verificare quali carichi sono ammessi e quali somme vengono effettivamente cancellate.
La rottamazione-quinquies degli enti territoriali entra nella fase operativa. Dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026 i contribuenti possono presentare la domanda attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
I chiarimenti pubblicati il 15 ottobre affrontano i principali aspetti della misura: adesione degli enti, debiti esclusi, riduzione degli importi, rateizzazioni e conseguenze dei mancati pagamenti.
IL PRIMO CONTROLLO: L’ENTE DEVE AVERE ADERITO
La definizione riguarda i debiti tributari e non tributari risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 dalle Regioni e dagli enti locali che hanno deliberato l’applicazione della misura alle proprie entrate.
L’agevolazione, quindi, non opera automaticamente per tutti i debiti locali. Il primo passaggio è verificare che l’ente interessato sia presente nell’elenco consultabile sul sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
Conta la data di affidamento del carico: il solo anno di riferimento del tributo non basta a stabilire se il debito sia definibile.
QUALI DEBITI RESTANO ESCLUSI
Sono esclusi i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.
Un’ulteriore esclusione riguarda i debiti inseriti nei piani della rottamazione-quater o della relativa riammissione per i quali, al 30 settembre 2025, risultavano regolarmente versate tutte le rate scadute.
Chi ha già una definizione agevolata in corso deve pertanto verificare la propria posizione prima di ipotizzare il passaggio alla nuova misura.
COSA SI PAGA E COSA VIENE CANCELLATO
Per i carichi ammessi, il contribuente versa il capitale e le somme dovute a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e dei diritti di notifica.
Non sono dovuti gli interessi iscritti a ruolo, le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio.
Attenzione, però, alle sanzioni amministrative diverse da quelle tributarie, comprese le multe stradali: la sanzione resta da pagare. Il beneficio riguarda gli interessi, incluse le maggiorazioni previste dalla legge, gli interessi di mora e di rateizzazione e l’aggio.
È dunque scorretto affermare, in modo indistinto, che la rottamazione cancella anche le multe.
IL PROSPETTO INFORMATIVO AIUTA A VALUTARE IL RISPARMIO
Prima della domanda è possibile richiedere il Prospetto informativo, che riporta le cartelle definibili e gli importi dovuti in caso di adesione.
Gli importi indicati non comprendono eventuali diritti di notifica, spese per procedure esecutive e interessi di dilazione del pagamento rateale.
Il Prospetto può essere richiesto dall’area riservata oppure mediante il servizio in area pubblica, allegando in questo secondo caso la documentazione di riconoscimento. Se l’ente non compare nell’elenco degli aderenti, i suoi carichi non saranno riportati.
COME PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda deve essere trasmessa esclusivamente online entro il 15 dicembre 2026.
Nell’area riservata il servizio propone i soli carichi definibili, che il contribuente può selezionare. In alternativa, è disponibile il modulo nell’area pubblica, con allegazione della documentazione richiesta e indicazione di un indirizzo e-mail ordinario, non PEC, per ricevere la ricevuta.
In presenza di contenziosi relativi alle cartelle inserite, nella domanda deve essere indicata la rinuncia alle controversie interessate.
Entro il 28 febbraio 2027 l’Agenzia comunicherà l’accoglimento, con importi e scadenze, oppure il diniego motivato. Per le domande presentate nell’area riservata, la comunicazione e i moduli di pagamento saranno disponibili esclusivamente nella stessa area.
PAGAMENTI FINO A 54 RATE BIMESTRALI
È possibile scegliere tra il pagamento in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2027 e un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo, distribuite in nove anni.
Ogni rata deve essere almeno pari a 100 euro. In caso di dilazione si applicano interessi del 3% annuo dal 1° aprile 2027.
Per il 2027, dopo la prima rata del 31 marzo, le scadenze sono il 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre. Negli anni successivi si aggiunge la scadenza del 31 gennaio.
DECADENZA: UNA RATA SALTATA NON VIENE ABBUONATA
La definizione diventa inefficace in caso di omesso o insufficiente pagamento di due rate, anche non consecutive, oppure dell’ultima rata.
Per il pagamento in unica soluzione e per l’ultima rata del piano è prevista una tolleranza di cinque giorni. Questa tolleranza non si applica indistintamente a tutte le scadenze.
Le FAQ precisano che è possibile rimanere in arretrato con una rata intermedia senza decadere immediatamente. Il pagamento successivo, però, viene imputato alla rata precedente rimasta insoluta: l’arretrato deve quindi essere recuperato, altrimenti può risultare non pagata l’ultima rata, con perdita dei benefici.
In caso di inefficacia, i versamenti effettuati restano acquisiti come acconti sul debito complessivo, riprendono le attività di recupero e i carichi interessati non sono più rateizzabili ai sensi dell’articolo 19 del DPR n. 602/1973.
COSA ACCADE ALLE RATEIZZAZIONI E ALLE PROCEDURE DI RECUPERO
La presentazione della domanda sospende, per i soli debiti definibili inclusi, gli obblighi di pagamento delle precedenti rateizzazioni fino al 31 marzo 2027. Alla stessa data vengono automaticamente revocate le dilazioni relative ai debiti per i quali la domanda è stata accolta.
Se il piano comprende anche debiti non rottamabili, questi devono continuare a essere pagati utilizzando le modalità indicate dall’Agenzia.
Per i debiti definibili oggetto della domanda non vengono avviate nuove procedure cautelari o esecutive e non proseguono quelle esecutive già avviate, salvo il caso in cui il primo incanto abbia già avuto esito positivo. Restano invece in essere i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti.
La scelta di aderire richiede quindi una verifica concreta: ammissibilità dei carichi, risparmio effettivo, eventuali contenziosi e sostenibilità delle rate. Il vantaggio economico deve essere accompagnato dalla capacità di rispettare il piano per tutta la sua durata.
Fonte: FAQ dell’Agenzia delle entrate-Riscossione del 15 ottobre 2026. 👇🏻
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/.../FAQ...

Adesione al CPB 2026-2027 nel Modello Redditi 202613 Ottobre 2026di Alessandro Bonuzzi  Nel Modello Redditi 2026 la gest...
15/10/2026

Adesione al CPB 2026-2027 nel Modello Redditi 2026

13 Ottobre 2026
di Alessandro Bonuzzi


Nel Modello Redditi 2026 la gestione del Concordato Preventivo Biennale assume una duplice funzione: determinare gli effetti del CPB già applicato nel 2025 e formalizzare l’eventuale adesione al biennio 2026-2027. La compilazione richiede di distinguere le diverse posizioni del contribuente, tra rinnovo, prosecuzione del CPB 2025-2026 o nuovo ingresso, con corretta gestione del quadro CP e del modello CPB.

Il Modello Redditi 2026 assume un ruolo centrale nella gestione del Concordato Preventivo Biennale. Per i contribuenti interessati al CPB 2026-2027, la dichiarazione dei redditi non rappresenta soltanto il momento nel quale determinare le imposte relative al periodo precedente, ma diventa anche lo strumento attraverso cui formalizzare l’eventuale adesione al nuovo biennio.

La disciplina prevede che l’adesione al CPB 2026-2027 avvenga mediante la compilazione dello specifico modello CPB, che può essere trasmesso unitamente alla dichiarazione oppure autonomamente, allegando il frontespizio del Modello Redditi. I termini per l’opzione risultano allineati a quelli di presentazione della dichiarazione, rendendo opportuno affrontare le valutazioni di convenienza.

Parallelamente, il Modello Redditi 2026 deve essere utilizzato dai soggetti che hanno applicato il concordato nel 2025 per determinare le imposte dovute, attraverso la compilazione del quadro CP. Ne deriva una casistica differenziata. Chi aveva aderito al CPB 2024-2025 e intende rinnovare l’adesione per il 2026-2027 dovrà compilare sia il quadro CP, per il periodo d’imposta 2025, sia il modello CPB per il nuovo biennio. I contribuenti che hanno optato per il CPB 2025-2026 saranno interessati al solo quadro CP, mentre chi non era nel concordato nel 2025 e intende entrarvi dal 2026 compilerà esclusivamente il modello CPB.

Particolare attenzione va riservata al quadro CP, nel quale vengono determinati l’eventuale imposta sostitutiva, il reddito concordato e il reddito effettivamente prodotto. Il reddito concordato, rettificato per le variazioni previste dalla disciplina, confluisce nei quadri reddituali RE, RF o RG e costituisce la base per la tassazione. Il reddito effettivo, pur non concorrendo al calcolo delle imposte dovute in applicazione del CPB, conserva rilevanza ai fini della spettanza e della quantificazione di deduzioni, detrazioni e altri benefici, anche di natura non tributaria.

Particolare rilievo assume l’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato. Il contribuente può assoggettare la differenza tra il reddito concordato e quello del periodo precedente, depurata delle componenti straordinarie, alle aliquote agevolate del 10%, 12% o 15%, determinate in funzione del punteggio ISA.

Per le adesioni al CPB 2025-2026 perfezionate dal 13 giugno 2025, il beneficio incontra un limite: le aliquote agevolate si applicano soltanto fino a 85.000 euro di imponibile. Sulla parte eccedente trova applicazione l’aliquota del 43% per i soggetti IRPEF o del 24% per i soggetti IRES. Il limite non interessa, chi aveva aderito al CPB 2024-2025 né chi aveva perfezionato l’adesione al CPB 2025-2026 entro il 12 giugno 2025.

La novità trova evidenza nei righi CP1 e CP2, nei quali è stata inserita la nuova colonna “comma 1-bis”, da compilare quando la base imponibile supera 85.000 euro. Il codice indicato consente di distinguere i contribuenti ai quali si applica il limite da quelli per i quali l’aliquota agevolata continua a operare sull’intera base imponibile.

Infine, il quadro CP deve essere compilato anche quando si sia verificata una causa di cessazione o di decadenza dal concordato. La cessazione determina il ritorno alle regole ordinarie di determinazione del reddito imponibile, mentre in caso di decadenza occorre assumere ai fini della tassazione il reddito concordato qualora risulti superiore a quello effettivo.

Il Modello Redditi 2026 diventa quindi il punto di raccordo della gestione del CPB. Per il professionista, la compilazione non può essere affrontata come un mero adempimento dichiarativo: richiede la verifica della posizione pregressa del contribuente, delle modalità e della data di adesione, della corretta determinazione della base imponibile e una valutazione consapevole sull’eventuale ingresso nel nuovo biennio 2026-2027.

07/10/2026

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) - L'AGENZIA DELLE ENTRATE PUBBLICA LA CIRCOLARE GUIDA - PER IL BIENNIO 2026-2027 ADESIONE ENTRO IL PROSSINO 2 NOVEMBRE
L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 8 del 6 ottobre 2026, fornisce una rassegna sistematica degli elementi che disciplinano il concordato preventivo biennale, raccogliendo in maniera unitaria tutti i principi presenti in diverse fonti.
Il concordato preventivo biennale (CPB) - introdotto con il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2026 n. 148 - è uno strumento che sposta il rapporto con l’amministrazione finanziaria da una dimensione prevalentemente di controllo a una logica di cooperazione preventiva.
In particolare, il Concordato preventivo biennale consente ai contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (“ISA”) di siglare un “accordo” con il Fisco. Tale accordo consegue alla formulazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, di una proposta, elaborata con i precisi criteri, per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio dell’attività d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni, ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta (“VPN”), rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (“IRAP”).
Con la presente circolare si illustra la disciplina del CPB, come attualmente vigente a seguito delle più recenti modifiche normative, e si forniscono ai medesimi istruzioni operative per garantirne l’uniformità di azione.
Il presente documento di prassi, che sostituisce le precedenti circolari sull’argomento, ha, altresì, l’obiettivo di trattare in forma sistematica tutti gli elementi che connotano l’istituto, disciplinati nei mesi passati con diversi documenti normativi e di prassi (decreti ministeriali, circolari, risposte a interpelli, FAQ, istruzioni alla modulistica dichiarativa) ovvero contenuti nel software di calcolo o relativi alle modalità di adesione.
Nel documento sono, inoltre, illustrate le novità legislative intervenute nel corso del 2026.
La circolare richiama i contenuti ancora attuali delle precedenti circolari n. 18/E del 2024 e n. 9/E del 2025 ed è strutturata in due parti:
- il corpo della circolare, in cui viene illustrato l’istituto e fornita una disamina degli ultimi interventi normativi, integrando la trattazione su specifici temi riguardanti il funzionamento dell’istituto con il richiamo ai principali chiarimenti dell’Agenzia;
- un’Appendice, contenuta nell’allegato, in cui sono raccolte e sistematizzate le soluzioni interpretative fornite dall’Agenzia che costituiscono quell’ampio ventaglio di soluzioni a questioni particolarmente complesse che hanno delineato in questi ultimi anni la disciplina del CPB.
Per consultare il testo della circolare n. 8/2026, cliccare QUI. https://www.agenziaentrate.gov.it/.../b9eb6625-912e-36f2...
Per un approfondimento sui contenuti della circolare, cliccare QUI. https://www.fiscooggi.it/.../concordato-preventivo.../2027

18/09/2026

🚗🏍️ BOLLO AUTO 2027: 6 ESEMPI PRATICI PER CAPIRE CHI NON PAGA
L’articolo 2 del D.L. 17 settembre 2026, n. 162 prevede, per il 2027, l’esenzione dal bollo per un solo veicolo regolarmente assicurato, in presenza dei requisiti stabiliti dalla norma.
Vediamo 6 casi pratici.
🔹 1️⃣ UNA SOLA AUTO DA 70 kW
Mario possiede un’autovettura a benzina da 70 kW.
👉 Nel 2027, ricorrendo gli altri requisiti, non paga il bollo per questa autovettura.
Il limite previsto dalla norma è infatti di 80 kW.
🔹 2️⃣ DUE AUTO: 60 kW E 75 kW
Laura possiede due auto a benzina:
🚗 Auto A: 60 kW
🚗 Auto B: 75 kW
Entrambe rientrano nel limite degli 80 kW, ma l’esenzione spetta per una sola autovettura.
👉 Non si può scegliere liberamente: l’esenzione viene applicata all’auto con la potenza più bassa, quindi a quella da 60 kW.
Il bollo resta dovuto sull’auto da 75 kW.
🔹 3️⃣ DUE AUTO DELLA STESSA POTENZA
Paolo possiede due auto entrambe da 70 kW.
Il bollo ordinario sarebbe:
🚗 Auto A: 180 euro
🚗 Auto B: 210 euro
👉 A parità di potenza, l’esenzione viene applicata all’auto per la quale sarebbe dovuto il bollo di importo inferiore.
Quindi l’esenzione riguarda l’Auto A.
🔹 4️⃣ AUTO DA 75 kW + MOTO
Anna possiede:
🚗 un’auto a benzina da 75 kW;
🏍️ una moto a benzina.
👉 L’esenzione riguarda l’autovettura.
Anna non può usufruire dell’esenzione per la moto perché risulta soggetto passivo del bollo per un’autovettura con potenza non superiore a 80 kW.
🔹 5️⃣ AUTO DA 100 kW + MOTO
Luca possiede:
🚗 un’auto da 100 kW;
🏍️ una moto a benzina.
L’auto supera il limite degli 80 kW e quindi non può beneficiare dell’esenzione prevista per le autovetture.
👉 Tuttavia, la presenza dell’auto da 100 kW non impedisce l’esenzione per la moto: la causa ostativa prevista dalla norma riguarda infatti il possesso di un’autovettura con potenza pari o inferiore a 80 kW.
Quindi Luca continuerà a pagare il bollo dell’auto da 100 kW, mentre potrà beneficiare dell’esenzione prevista per la moto.
🔹 6️⃣ DUE MOTO E NESSUNA AUTO FINO A 80 kW
Giovanni possiede due motocicli a benzina:
🏍️ Moto A: 20 kW
🏍️ Moto B: 35 kW
e non possiede autovetture con potenza pari o inferiore a 80 kW.
👉 L’esenzione spetta per una sola moto e viene applicata a quella con la potenza più bassa, quindi alla moto da 20 kW.
Se le due moto avessero la stessa potenza, sarebbe esente quella per la quale, senza l’agevolazione, sarebbe dovuto il bollo di importo inferiore.
📌 IN SINTESI
L’esenzione 2027 non significa che viene cancellato il bollo per tutti.
Occorre verificare:
✔️ chi è il soggetto passivo del bollo;
✔️ il tipo di veicolo;
✔️ l’alimentazione;
✔️ la potenza in kW;
✔️ l’eventuale presenza di altri veicoli;
✔️ quale veicolo deve essere obbligatoriamente agevolato secondo i criteri stabiliti dalla legge.
L’esenzione riguarda i versamenti il cui termine ordinario di pagamento cade tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.

N.B.: Il D.L. n. 162/2026 dovrà essere convertito in legge: sarà quindi opportuno verificare il testo definitivo dopo la conversione.

La costituzione di una holding rappresenta una delle soluzioni più efficaci nei processi di riorganizzazione societaria,...
07/07/2026

La costituzione di una holding rappresenta una delle soluzioni più efficaci nei processi di riorganizzazione societaria,di passaggio generazionale e di pianificazione dello sviluppo dell’impresa.

26/06/2026

L'incontro ha segnato l'avvio ufficiale di una collaborazione con l'obiettivo di valorizzare il legame tra la categoria e il territorio

Indirizzo

Via Roma 202
Cirò Marina
88811

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
17:00 - 19:30
Martedì 09:00 - 13:00
17:00 - 19:30
Mercoledì 09:00 - 13:00
17:00 - 19:30
Giovedì 09:00 - 13:00
17:00 - 19:30

Telefono

096231766

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