17/10/2026
ROTTAMAZIONE-QUINQUIES ENTI TERRITORIALI: DOMANDE DAL 16 OTTOBRE, MA ATTENZIONE A ESCLUSIONI E DECADENZA
Le FAQ dell’Agenzia delle entrate-Riscossione chiariscono come aderire alla definizione agevolata dei debiti verso Regioni ed enti locali. Domande entro il 15 dicembre 2026, pagamento dal 31 marzo 2027 e possibilità di dilazionare fino a 54 rate bimestrali. Per valutare la convenienza, però, occorre verificare quali carichi sono ammessi e quali somme vengono effettivamente cancellate.
La rottamazione-quinquies degli enti territoriali entra nella fase operativa. Dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026 i contribuenti possono presentare la domanda attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
I chiarimenti pubblicati il 15 ottobre affrontano i principali aspetti della misura: adesione degli enti, debiti esclusi, riduzione degli importi, rateizzazioni e conseguenze dei mancati pagamenti.
IL PRIMO CONTROLLO: L’ENTE DEVE AVERE ADERITO
La definizione riguarda i debiti tributari e non tributari risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 dalle Regioni e dagli enti locali che hanno deliberato l’applicazione della misura alle proprie entrate.
L’agevolazione, quindi, non opera automaticamente per tutti i debiti locali. Il primo passaggio è verificare che l’ente interessato sia presente nell’elenco consultabile sul sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
Conta la data di affidamento del carico: il solo anno di riferimento del tributo non basta a stabilire se il debito sia definibile.
QUALI DEBITI RESTANO ESCLUSI
Sono esclusi i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.
Un’ulteriore esclusione riguarda i debiti inseriti nei piani della rottamazione-quater o della relativa riammissione per i quali, al 30 settembre 2025, risultavano regolarmente versate tutte le rate scadute.
Chi ha già una definizione agevolata in corso deve pertanto verificare la propria posizione prima di ipotizzare il passaggio alla nuova misura.
COSA SI PAGA E COSA VIENE CANCELLATO
Per i carichi ammessi, il contribuente versa il capitale e le somme dovute a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e dei diritti di notifica.
Non sono dovuti gli interessi iscritti a ruolo, le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio.
Attenzione, però, alle sanzioni amministrative diverse da quelle tributarie, comprese le multe stradali: la sanzione resta da pagare. Il beneficio riguarda gli interessi, incluse le maggiorazioni previste dalla legge, gli interessi di mora e di rateizzazione e l’aggio.
È dunque scorretto affermare, in modo indistinto, che la rottamazione cancella anche le multe.
IL PROSPETTO INFORMATIVO AIUTA A VALUTARE IL RISPARMIO
Prima della domanda è possibile richiedere il Prospetto informativo, che riporta le cartelle definibili e gli importi dovuti in caso di adesione.
Gli importi indicati non comprendono eventuali diritti di notifica, spese per procedure esecutive e interessi di dilazione del pagamento rateale.
Il Prospetto può essere richiesto dall’area riservata oppure mediante il servizio in area pubblica, allegando in questo secondo caso la documentazione di riconoscimento. Se l’ente non compare nell’elenco degli aderenti, i suoi carichi non saranno riportati.
COME PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda deve essere trasmessa esclusivamente online entro il 15 dicembre 2026.
Nell’area riservata il servizio propone i soli carichi definibili, che il contribuente può selezionare. In alternativa, è disponibile il modulo nell’area pubblica, con allegazione della documentazione richiesta e indicazione di un indirizzo e-mail ordinario, non PEC, per ricevere la ricevuta.
In presenza di contenziosi relativi alle cartelle inserite, nella domanda deve essere indicata la rinuncia alle controversie interessate.
Entro il 28 febbraio 2027 l’Agenzia comunicherà l’accoglimento, con importi e scadenze, oppure il diniego motivato. Per le domande presentate nell’area riservata, la comunicazione e i moduli di pagamento saranno disponibili esclusivamente nella stessa area.
PAGAMENTI FINO A 54 RATE BIMESTRALI
È possibile scegliere tra il pagamento in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2027 e un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo, distribuite in nove anni.
Ogni rata deve essere almeno pari a 100 euro. In caso di dilazione si applicano interessi del 3% annuo dal 1° aprile 2027.
Per il 2027, dopo la prima rata del 31 marzo, le scadenze sono il 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre. Negli anni successivi si aggiunge la scadenza del 31 gennaio.
DECADENZA: UNA RATA SALTATA NON VIENE ABBUONATA
La definizione diventa inefficace in caso di omesso o insufficiente pagamento di due rate, anche non consecutive, oppure dell’ultima rata.
Per il pagamento in unica soluzione e per l’ultima rata del piano è prevista una tolleranza di cinque giorni. Questa tolleranza non si applica indistintamente a tutte le scadenze.
Le FAQ precisano che è possibile rimanere in arretrato con una rata intermedia senza decadere immediatamente. Il pagamento successivo, però, viene imputato alla rata precedente rimasta insoluta: l’arretrato deve quindi essere recuperato, altrimenti può risultare non pagata l’ultima rata, con perdita dei benefici.
In caso di inefficacia, i versamenti effettuati restano acquisiti come acconti sul debito complessivo, riprendono le attività di recupero e i carichi interessati non sono più rateizzabili ai sensi dell’articolo 19 del DPR n. 602/1973.
COSA ACCADE ALLE RATEIZZAZIONI E ALLE PROCEDURE DI RECUPERO
La presentazione della domanda sospende, per i soli debiti definibili inclusi, gli obblighi di pagamento delle precedenti rateizzazioni fino al 31 marzo 2027. Alla stessa data vengono automaticamente revocate le dilazioni relative ai debiti per i quali la domanda è stata accolta.
Se il piano comprende anche debiti non rottamabili, questi devono continuare a essere pagati utilizzando le modalità indicate dall’Agenzia.
Per i debiti definibili oggetto della domanda non vengono avviate nuove procedure cautelari o esecutive e non proseguono quelle esecutive già avviate, salvo il caso in cui il primo incanto abbia già avuto esito positivo. Restano invece in essere i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti.
La scelta di aderire richiede quindi una verifica concreta: ammissibilità dei carichi, risparmio effettivo, eventuali contenziosi e sostenibilità delle rate. Il vantaggio economico deve essere accompagnato dalla capacità di rispettare il piano per tutta la sua durata.
Fonte: FAQ dell’Agenzia delle entrate-Riscossione del 15 ottobre 2026. 👇🏻
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/.../FAQ...