Avvocato Giacomo Pietrelli

Avvocato Giacomo Pietrelli Ogni cliente è unico!

Consulenza e assistenza legale alla propria clientela tra Toscana e centro Italia, cura e considerazione delle esigenze del cliente ricercando sempre la migliore soluzione.

22/02/2023

Proprio nel numero che festeggia i nostri 20 anni, possiamo dire che nella causa promossa nel 2008 dall’allora presidente della Provincia di Arezzo, e oggi assessore regionale, Dott. Vincenzo Ceccarelli il giudice, in primo grado, ha dato ragione a noi e la Provincia di Arezzo ha dovuto sborsare, ...

22/02/2023

Il tribunale militare della Spezia affronta il processo contro due ex nazisti

22/02/2023

Doppio arresto ieri pomeriggio in Autosole ad opera della polizia stradale di Arezzo. Sono stati gli agenti della sottosezione di Battifolle a fermare due cittadini albanesi, di 41 e 40 anni, che avevano a bordo della macchina su cui stavano...

Hai acquistato nel negozio in centro quell’abitino che desideravi da un sacco di tempo, torni a casa, ma ti va stretto. ...
22/02/2022

Hai acquistato nel negozio in centro quell’abitino che desideravi da un sacco di tempo, torni a casa, ma ti va stretto. Torni al negozio e vedi il cartello: “la merce non si cambia”. Ed ora cosa fare? Posso cambiare la merce? Forse è meglio che dimagrisci !!
In linea generale l’acquirente non ha il diritto di ottenere il cambio della merce se ha sbagliato la taglia, il colore.
Nella maggior parte dei negozi, una volta effettuato il pagamento ci viene ricordato di conservare lo scontrino per eventuali cambi: in questi casi, si tratta di politiche di vendita a discrezione del singolo negozio o della catena.
Quando il negoziante è obbligato al cambio merce?
Il Codice del Consumo prevede che il diritto alla sostituzione o alla riparazione, e nei casi più gravi la restituzione dei soldi, è obbligatorio per il commerciante nel caso in cui la merce sia difettosa o presenti dei vizi. Ogni prodotto ha una garanzia di 2 anni. Naturalmente deve trattarsi di un difetto “originario” del prodotto, cioè esistente al momento dell’acquisto, se il danno è stato causato dal cliente, magari lavando in modo sbagliato un capo di abbigliamento, il consumatore non avrà diritto al cambio merce.
Per gli acquisti online
Una disciplina completamente diversa si attua nel caso di acquisti online. Com’è noto, infatti, nel caso di “acquisto di consumo” effettuato su internet (quindi non vale per le compravendite tra privati) l’acquirente ha 14 giorni di tempo dalla consegna del prodotto per esercitare il ripensamento, Ma qui non parliamo di cambio merce: si tratta del cosiddetto “reso” che spetta per legge al consumatore che acquista a distanza: in questo caso il compratore potrà restituire il prodotto e riavere indietro i suoi soldi, semplicemente perché hai cambiato idea o non trovato di gradimento il prodotto.

Dall’appartamento confinante, in particolare dal WC provengono rumori e immissioni sonore che disturbano il tuo riposo, ...
10/12/2021

Dall’appartamento confinante, in particolare dal WC provengono rumori e immissioni sonore che disturbano il tuo riposo, la tua serenità ed all’equilibrio della tua mente, nonché della vivibilità dell’abitazione? Prima di cambiare casa o uccidere i vicini, devi sapere che puoi fare altro.
Tizio chiedeva giudizialmente di accertare che la realizzazione di un secondo bagno (adiacente alla parete della propria camera da letto), da parte dei proprietari dell’appartamento confinante, provocava immissioni sonore intollerabili derivanti dagli scarichi del wc.
Il giudice di primo grado rigettava la domanda, che Tizio impugnava.
La Corte d’Appello disponeva una CTU, in esito alla quale si accertava non solo un notevole superamento del limite della normale tollerabilità, ma anche uno spregiudicato utilizzo del bene in questione, posto che la cassetta di scarico del wc era stata posizionata nel muro divisorio, avente uno spessore massimo di cm 22, mentre avrebbe potuto trovare una collocazione diversa all’interno del locale bagno dei convenuti. Si accertava che le immissioni recavano disturbo anche di notte e nelle prime ore del giorno, pregiudicando la normale qualità della vita e del riposo, proprio nella stanza destinata al medesimo.
I convenuti proponevano ricorso in Cassazione,. (Cass. civ., 28.07.2021 n. 21649 ord.).
La Cassazione, nel rigettare il motivo di ricorso, hanno precisato che la disciplina delle immissioni molestie in alienum nei rapporti tra privati va individuata nell’art. 844 c.c., secondo cui è preclusa al proprietario di un fondo la possibilità di propagare immissioni nel fondo del vicino, se queste superano i limiti della normale tollerabilità. Tale soglia non ha tuttavia carattere assoluto ed infatti è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, che deve tenere conto delle particolarità della situazione concreta, con particolare riferimento al bilanciamento delle esigenze della proprietà privata con quelle della produzione.
Nell’eseguire tale accertamento, che non è sindacabile in Cassazione ove adeguatamente motivato, il giudice di merito dovrà, da un lato, considerare la sensibilità dell’uomo medio e l’eventuale preesistenza di rumori di fondo, ma, dall’altro, onde evitare decisioni astratte, dovrà tenere conto della concretezza del caso di specie e, quindi, a titolo esemplificativo, della situazione locale in cui si verificano le immissioni, oltre che lo stato di salute ed il lavoro svolto dai soggetti che patiscono le stesse (Cass. civ., sez. II, 05.11.2018, n. 28201).
Morale : i vicini potranno utilizzare il bagno, ma senza emissioni sonore intollerabili.

05/05/2021

La Cassazione affronta la questione dei limiti di applicazione e della derogabilità dell’art. 79 L. 392/1978 (patti contrari alla legge)

24/03/2021

Una volta che ciascuna parte ha effettuato la propria operazione contabile, può trasmettere all'altra il c.d. Estratto conto

17/07/2020
Pappardelle o risarcimento danni ?A parte le battute, molti incidenti stradali sono provocati da animali selvatici che a...
29/04/2020

Pappardelle o risarcimento danni ?
A parte le battute, molti incidenti stradali sono provocati da animali selvatici che attraversando improvvisamente la carreggiata vengono investiti o causano il fuoristrada dell’auto, con danni anche gravi a cose e persone. Molte quindi sono le azioni giudiziarie intraprese per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito dell’impatto con i suddetti animali.
Cosa fare? Chi è il soggetto responsabile per i danni provocati alla circolazione stradale da animali selvatici ?
Ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette e che rientrano, ai sensi della L. n. 157 del 1992, nel patrimonio indisponibile dello Stato Il soggetto responsabile è la Regione quale ente competente a gestire la fauna selvatica in funzione della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. La Regione potrà eventualmente rivalersi (anche chiamandoli in causa nel giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli altri enti ai quali sarebbe spettato di porre in essere in concreto le misure che avrebbero dovuto impedire il danno, in quanto a tanto delegati, ovvero trattandosi di competenze di loro diretta titolarità”.
Ai fini della configurabilità della responsabilità dell’ente pubblico, è richiesto un concreto comportamento colposo da parte di quest’ultimo, che risponderà ai sensi dell’art. 2052 CC, che prevede espressamente che la responsabilità del proprietario o l’utilizzatore dell’animale si configura sia nel caso in cui l’animale sia sotto la sua custodia sia nel caso di smarrimento o lo stesso sia sfuggito.
Il danneggiato dovrà allegare e dimostrare che il danno è stato causato dalla condotta dell’animale selvatico, la dinamica del sinistro, oltre al nesso causale tra la condotta dell’animale e l’evento dannoso subito, nonchè l’appartenenza dell’animale ad una specie oggetto della tutela e che, comunque, si tratti di un animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato.
La Regione, invece, dovrà dare prova liberatoria che consiste nella dimostrazione che il fatto è avvenuto per “caso fortuito”.

Con L. 20/05/ 2016 n. 76 , cosiddetta Legge Cirinnà, in Italia, è stata introdotta la disciplina per le unioni civili,  ...
13/02/2020

Con L. 20/05/ 2016 n. 76 , cosiddetta Legge Cirinnà, in Italia, è stata introdotta la disciplina per le unioni civili, a tutela delle coppie che di fatto vivono come se fossero unite da vincolo matrimoniale, garantendo alcuni dei diritti e dei doveri tipici del matrimonio. Secondo la legge, conviventi di fatto sono due persone maggiorenni unite in modo stabile da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile possono essere sia persone eterosessuali oppure dello stesso sesso.
L’unione civile si costituisce con dichiarazione di fronte a due testimoni e all'ufficiale di stato civile del Comune, che provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell’archivio dello stato civile
Non è possibile costituire unioni civili nei casi in cui:
sussista per una delle parti, un vincolo matrimoniale o un vincolo di unione civile tra persone dello stesso sesso;
sia stata dichiarata l’interdizione di una delle parti per infermità di mente;
sussistano tra le parti rapporti di cui all’articolo 87, primo comma, del codice civile;
- sia intervenuta la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.
La convivenza di fatto tra due persone, formalizzata nei modi sopradetti diviene unione civile e pone in essere un nucleo familiare che, nonostante sia diverso da quello matrimoniale, è allo stesso modo considerato dall’ordinamento meritevole di tutela.
Il regime patrimoniale dell’unione civile, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni.
Sotto il profilo successorio, l’unione civile conferisce alle coppie il diritto alla legittima.
Alle parti costituenti l’unione civile viene data la possibilità di stabilire di assumere per la durata dell’unione civile un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi, mediante dichiarazione all’ufficiale dello stato civile.
In caso di malattia grave da comportare un deficit della capacità di intendere e volere, il convivente può delegare l’altro a rappresentarlo nelle decisioni in ambito di salute.
Al convivente è riconosciuto anche il diritto di visita e di assistenza.
Il convivente superstite succede nel contratto di locazione al convivente defunto, e può anche essere inserito nelle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi popolari.
Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, se il partner venga dichiarato interdetto, inabilitato o beneficiario dell’amministrazione di sostegno.
In caso di morte del proprietario dell’abitazione comune, il convivente superstite può restare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e non oltre i cinque anni, se invece ha figli minori o disabili, ha diritto di continuare a restare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.
Il diritto al risarcimento del danno che spetta al coniuge superstite, in caso di decesso del convivente di fatto derivante da fatto illecito di un terzo.
Il diritto del convivente di partecipare alla gestione e agli utili dell’impresa familiare del partner, nonché ai beni acquistati con questi ultimi e agli incrementi dell’azienda, in proporzione al lavoro prestato. In caso di cessazione della convivenza di fatto, il diritto di ricevere gli alimenti dall’ex convivente, qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.
L’unione civile si scioglie per morte di una delle parti; si applica gran parte della normativa relativa alle cause di divorzio, sia in relazione alle cause di scioglimento che per quel che riguarda le conseguenze patrimoniali. Sarà applicabile alle stesse unioni civili la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita, o per accordo innanzi al sindaco quale ufficiale di stato civile.
Con la stessa legge, in Italia è stata introdotta la disciplina per le coppie che di fatto, vivono come se fossero unite in matrimonio, ma non sono “registrate” e sono le convivenze di fatto, che sicuramente sono le meno tutelate e saranno oggetto di una prossima pubblicazione.

Indirizzo

Via XXV Aprile
Ciggiano
52041

Orario di apertura

Lunedì 16:00 - 19:30
Martedì 16:00 - 19:30
Mercoledì 16:00 - 19:30
Giovedì 16:00 - 19:30
Venerdì 16:00 - 19:30

Sito Web

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