14/05/2026
Interdittiva antimafia illegittima se fondata su soli legami familiari
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, torna a delineare i confini del sindacato giurisdizionale sulle interdittive antimafia e sui presupposti che ne legittimano l’adozione.
Il Collegio ribadisce che l’informativa antimafia costituisce una misura preventiva fondata su un giudizio prognostico altamente discrezionale, volto a intercettare il rischio di infiltrazione mafiosa anche in assenza di un accertamento penale definitivo. Tuttavia, tale discrezionalità non può tradursi in un automatismo fondato su elementi privi di effettiva consistenza indiziaria.
Il principio di diritto riaffermato è che il giudizio di permeabilità mafiosa dell’impresa deve basarsi su un quadro istruttorio grave, preciso e concordante, idoneo a dimostrare non un mero sospetto, ma una ragionevole probabilità di condizionamento da parte della criminalità organizzata.
In tale prospettiva, il TAR sottolinea che i vincoli di parentela con soggetti controindicati o pregiudicati possono assumere rilevanza solo se inseriti in un contesto fattuale più ampio, caratterizzato da ulteriori elementi sintomatici di commistione o influenza sull’attività imprenditoriale. In assenza di tali riscontri, il legame familiare rimane un dato neutro.
Applicando tali coordinate, il Tribunale ritiene che l’informativa prefettizia fosse sorretta da un quadro indiziario insufficiente e in larga parte non attuale, fondato prevalentemente su relazioni familiari e su elementi privi di adeguata forza sintomatica.
Ne consegue l’annullamento dell’interdittiva antimafia