Studio Legale Di Marzio

Studio Legale Di Marzio avvocato -diritto di famiglia-

Lo Studio Legale Di Marzio presta l’attività di consulenza ed assistenza legale presso tutte le istituzioni giurisdizionali civili, penali ed amministrative, sia nel primo grado di giudizio che nel grado d’appello. Lo Studio offre un approccio specialistico in relazione a selezionate aree di attività attraverso un rapporto costruito in base ad esigenze specifiche del cliente. In particolare, lo S

tudio presta la sua assistenza professionale nel contesto di operazioni nel campo del diritto del lavoro pubblico e privato, procedimenti speciali sommari civili, diritto d’autore, diritto familiare (separazioni – divorzi), diritto commerciale, attività legale di recupero crediti, diffide stragiudiziali, risarcimento danni materiali e morali nonché sinistri stradali ed infine del diritto penale. "Il compito del Professionista è quello di instaurare un rapporto di fiducia con la parte assistita, mediante il rispetto dei doveri di fedeltà, correttezza, diligenza, aggiornamento professionale, di competenza, verità e di difesa"

Lo Studio cercherà di contemperare ogni richiesta del cliente, per quanto compatibile con gli impegni dello stesso, offrendo la propria disponibilità, nel caso di casi urgenti che potrebbero comportare disagi all’assistito, ad essere contattato anche nei giorni festivi.

26/11/2024

No alla violenza di genere 💌♥️

Lettera di un figlio ai suoi genitori separati 💭Cari mamma e papà,Vi prego, con parole e azioni, di farmi capire che pos...
21/10/2024

Lettera di un figlio ai suoi genitori separati 💭

Cari mamma e papà,
Vi prego, con parole e azioni, di farmi capire che posso continuare ad amarvi entrambi e aiutarmi a mantenere un rapporto stretto con tutti e due. Dopo tutto, siete stati voi a scegliermi come figlio.
Non mettetemi nel mezzo dei vostri conflitti: non fatemi fare da testimone, arbitro o messaggero. Ricordate che, anche se non lo volete, tutto ciò che fate per ferirvi l'un l'altro, ferisce soprattutto me.
Non sminuitevi o criticatemi l’uno davanti all’altro, anche se pensate di avere ragione. Per quanto il vostro rapporto di coppia non abbia funzionato, siete comunque i miei genitori e ho bisogno di vedervi come i migliori. Non litigate per decidere con chi devo stare, perché non appartengo a nessuno di voi: ho bisogno di entrambi.

Vi prego di non mettermi nella condizione di scegliere, perché per me è una tortura; mi fa sentire in colpa verso chi non scelgo. Ditemi che la vostra separazione non è colpa mia, perché anche se è ovvio per voi, io mi sento responsabile.
Quando mi arrabbio dopo aver passato del tempo con uno di voi, non è perché mi ha parlato male dell'altro. È perché soffro per non poter più stare con entrambi.
Non deludetemi con promesse di visite che poi non mantenete. Non potete immaginare quanto attendo i momenti insieme e quanto dolore mi causa la vostra assenza.
Lasciatemi amare i nuovi partner di uno di voi. Anche se fa male accettarlo, voglio imparare a farlo per non perdere il genitore che temo di aver perso.

Non chiedetemi di fare la spia o di raccontarvi cosa succede con l’altro genitore, perché mi fa sentire sleale. E non usatemi come strumento di vendetta.
Assicuratevi che io comprenda che, anche se il vostro matrimonio è finito, il nostro rapporto di famiglia è diverso e rimarrà sempre.
Capite che, se per voi la separazione è un’opportunità per rifarvi una vita, per me è la perdita della possibilità di crescere accanto alle persone che amo di più: voi due.

Il miglior regalo che potete farmi adesso, è rispettarvi a vicenda. Anche se il vostro rapporto come coppia non ha funzionato, fate in modo che almeno funzioni come genitori. ❤️❤️❤️

Buongiorno 💯❗
17/09/2024

Buongiorno 💯❗

Cassazione: svolta epocale sull'ASSEGNO DIVORZILE e le rinunce professionali.La Corte di Cassazione, con la recentissima...
17/09/2024

Cassazione: svolta epocale sull'ASSEGNO DIVORZILE e le rinunce professionali.

La Corte di Cassazione, con la recentissima ordinanza n. 18506/2024 dell'8 luglio 2024, ha sancito un principio di fondamentale.

La Corte, ribadendo il consolidato principio secondo cui l'assegno divorzile ha natura non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa, ha affermato che "il contributo fornito da un coniuge alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro, anche attraverso la rinuncia a proprie prospettive professionali, deve essere valorizzato ai fini della determinazione dell'assegno divorzile".

Insomma le rinunce professionali effettuate da un coniuge in favore del benessere familiare devono essere valorizzate nella determinazione dell'assegno divorzile. Questo sviluppo giurisprudenziale introduce una nuova dimensione nella valutazione economica delle scelte di vita compiute durante il matrimonio, rafforzando l'equità e la giustizia nel contesto del divorzio.

Come affermato nella sentenza n. 11504/2017: "L'assegno divorzile, oltre a garantire un sostegno economico, deve anche riconoscere e compensare i sacrifici fatti dal coniuge economicamente più debole durante il matrimonio", la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui l'assegno divorzile possiede una natura complessa, combinando funzioni assistenziali, compensative e perequative. Tuttavia, con l'ordinanza n. 18506/2024, la Corte ha fatto un ulteriore passo avanti, affermando che il contributo fornito da un coniuge alla formazione del patrimonio familiare, anche attraverso la rinuncia a opportunità professionali, deve essere debitamente considerato "il sacrificio delle proprie prospettive professionali, se motivato da esigenze familiari e concordato con l'altro coniuge, deve essere valutato come un contributo significativo al benessere complessivo della famiglia".

La rilevanza delle rinunce professionali: un perno centrale nella giustizia familiare.
Un aspetto cruciale dell'ordinanza è sicuramente il riconoscimento formale delle rinunce professionali come elemento determinante nella quantificazione dell'assegno divorzile. Gli Ermellini hanno di fatto stabilito che "le rinunce professionali, purché siano state motivate da esigenze familiari e condivise tra i coniugi, costituiscono un elemento fondamentale per valutare il contributo fornito alla famiglia".

Questo riconoscimento rappresenta una significativa evoluzione giurisprudenziale, poiché valorizza il lavoro di cura e assistenza tradizionalmente svolto dalle donne, che spesso comporta sacrifici economici e professionali. La Cassazione ha affermato che "il lavoro domestico e di cura, sebbene non retribuito, rappresenta un contributo economico indiretto di grande rilevanza".

I requisiti per il riconoscimento dell'assegno divorzile: un quadro dettagliato

Per poter beneficiare del riconoscimento economico derivante dalle rinunce professionali, la Corte ha stabilito una serie di requisiti che devono essere soddisfatti. Tali requisiti garantiscono che le scelte compiute durante il matrimonio siano valutate in modo equo e giusto:

Nesso causale: la rinuncia professionale deve essere strettamente collegata a esigenze familiari. La Corte ha chiarito che "il sacrificio delle proprie prospettive professionali deve essere determinato da esigenze familiari concrete e comportare un effettivo sacrificio per il coniuge". Inoltre, il collegamento tra la rinuncia professionale e il benessere familiare deve essere evidente.

Condivisione della scelta: la decisione di abbandonare la carriera deve essere stata condivisa tra i coniugi. La Cassazione ha ribadito che "il principio di solidarietà coniugale, sancito dall'art. 156 c.c., impone che le scelte rilevanti siano prese di comune accordo". Questo significa che la rinuncia professionale non può essere considerata se non vi è stata una condivisione esplicita o implicita della decisione all'interno della coppia.

Incremento del patrimonio: la rinuncia deve aver comportato un incremento del patrimonio familiare o personale dell'altro coniuge. Come evidenziato dalla Corte, "la valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti è fondamentale per stabilire se il sacrificio del coniuge ha realmente contribuito al miglioramento delle condizioni familiari".

Inoltre, in riferimento alla sentenza n. 18817/2020, la Corte ha chiarito che "l'assegno divorzile deve riflettere non solo il divario economico esistente tra i coniugi, ma anche il contributo fornito dal coniuge che ha sacrificato la propria carriera".

Le implicazioni pratiche della decisione: un nuovo orizzonte
Questa pronuncia della Cassazione avrà rilevanti conseguenze pratiche sia per i Giudici di merito che per gli avvocati. I Giudici saranno chiamati a effettuare valutazioni più dettagliate, considerando non solo il reddito e il patrimonio, ma anche il lavoro domestico e di cura. Come sottolineato dalla Corte: "Il lavoro di cura e di assistenza alla famiglia deve essere considerato alla stregua di un contributo economico indiretto".

Di converso, per gli avvocati, questa pronuncia implica la necessità di presentare prove dettagliate e articolate riguardo alle rinunce professionali dei propri assistiti.

La decisione della Corte di Cassazione rappresenta un passo significativo verso una maggiore equità nel diritto di famiglia. Il riconoscimento del valore del lavoro domestico e di cura, tradizionalmente sottovalutato, segna un importante progresso nella promozione della parità tra i coniugi, come affermato dalla stessa Corte: "Il contributo non retribuito di un coniuge al benessere della famiglia non può essere ignorato nel contesto di una separazione".

Questa sentenza invia un chiaro messaggio: le scelte di vita fatte in nome della famiglia devono essere equamente compensate. In un'epoca in cui l'uguaglianza di genere è sempre più al centro del dibattito pubblico, la Cassazione pone un ulteriore tassello verso una giustizia più equa e bilanciata.
AVV. Flavia Di Marzio

26/02/2024
17/02/2024

Genesi dei rapporti disfunzionali in famiglia

Se vivete in una famiglia disfunzionale in cui i vostri genitori non sono il massimo dell’esempio positivo, fatevi questa domanda: i miei da dove hanno appreso questo comportamento? Di solito dai loro genitori e, tuttavia, poche persone collegano il loro stile genitoriale ai propri problemi emotivi.

Dal momento che molti di noi tendono a ripetere lo stile di insegnamento al quale sono stati sottoposti, la storia si ripete, ma questa volta la vittima diventa il carnefice. Si tratta di un ciclo in cui il genitore mette in pratica il modo di educare e di amare che è stato inculcato quando era una bambina/o. In effetti, è curioso che molte di questi genitori affermino che i loro figli non dovrebbero mai vivere le stesse esperienze che hanno vissuto loro, ma inavvertitamente finiscono per adottare un repertorio di comportamenti che hanno sempre odiato.

Affido esclusivo
06/02/2024

Affido esclusivo

06/02/2024

Con la sentenza n. 47121, la Cassazione penale si pronuncia sulla disciplina dei maltrattamenti in famiglia commessi in presenza di figli minorenni.

La pronuncia giunge a seguito del ricorso per
Cassazione presentato contro la sentenza emessa dalla Corte d’appello che aveva confermato la decisione con cui il giudice per l’udienza preliminare aveva ritenuto il padre responsabile del
reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni.
Al fine di attuare il contenuto dell’articolo 46, Circostanze aggravanti, della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza
domestica, i giudici della Corte di cassazione hanno fatto coincidere l’ipotesi in esame con la disposizione dell’articolo 572, Maltrattamenti contro familiari o conviventi, commi 2 e 5 del
codice penale nel quale si prevede che il minore di 18 anni che assiste ai maltrattamenti è da considerarsi persona offesa dal
reato. L’ipotesi di maltrattamenti assistiti è inquadrata in chiave di
pericolo astratto in quanto risulta determinante la probabilità
elevata di generare un danno unicamente in funzione della realizzazione della condotta tipica — ovvero i maltrattamenti —
alla presenza del minore di età.
Pertanto, sussiste violenza assistita a prescindere dall'età del minorenne, purché il numero, la tipologia e la ricorrenza degli episodi a cui assiste siano tali da determinare un forte rischio della compromissione del suo normale sviluppo psicofisico.

Figli /Separazione / e  Finzioni❗❗Mi volevano ancora bene, ma allo stesso tempo si odiavano a morte.E non capivano che i...
21/01/2024

Figli /Separazione / e Finzioni❗❗

Mi volevano ancora bene, ma allo stesso tempo si odiavano a morte.
E non capivano che il loro odio pesava su di me come un macigno.
Facevano finta di niente, si abbracciavano e, a volte, riuscivano persino a baciarsi.

Ma io non la bevevo.

Con la coda dell'occhio vedevo le loro facce schifate quando le labbra si separavano, e se non fosse stato per me, ero certa che avrebbero persino sputato in terra, pronti a espellere ciò che non volevano facesse più parte di loro.

E a me toccava vivere tutto quello strazio.
Perché non è affatto vero che i bambini, anche se piccoli, non capiscono ciò che gli accade intorno.

Nossignori.
Io sono un bambino, e per di più piccolo, ma ho capito perfettamente che i miei genitori non si amano più.

E cosa dovrei fare?
Appellarmi a un giudice in grado di farli innamorare di nuovo?
Oppure chiamare Dio e spiegargli la situazione?

La verità è che quando l'amore finisce, è difficile che ricominci, praticamente impossibile.
Credo che mamma e papà stiano solo cercando di stringere i denti e aspettare che io cresca; che l'inevitabile, almeno per me, diventi meno amaro di quanto non lo sarebbe se decidessero di farla finita ora.

Ma io sto male.
Perché vederli così distanti mi fa stare male.

Credo che parlerò con loro.
Li farò sedere uno di fianco all'altro di fronte a me.
Poi comincerò con la mia arringa.

Voi siete i miei genitori, dirò, cercando di assumere un tono solenne.
E in quanto genitori, avete il dovere di tutelare la mia felicità.

E qui mi fermerò un attimo, per cercare di generare in loro la giusta dose di senso di colpa.

Poi riprenderò, sempre con autorità, e dirò qualcosa del tipo: E se non vi amate più, allora fatela finita subito, perché io, così, non posso andare avanti.
Trovatevi qualcun altro: un cane o un gatto, quello che vi pare, ma fate in modo di smettere di litigare e di tirarmi da una parte all'altra come se fossi un burattino.

Un colpo di tosse di circostanza per riprendere fiato.
Poi via al secondo tempo.

Io non sono un burattino!
Io sono vostro figlio.
Effe-i-gi-elle-i-o.
Figlio, vi suona familiare questa parola?
Lo spero, perché è ciò che sono e intendo esserlo per sempre.
Con o senza di voi... intendo insieme.
E se non potrò essere figlio di entrambi, allora sarò figlio di mamma ma anche figlio di papà.
A giorni alterni, come le targhe delle macchine quando l'aria diventa irrespirabile.

Nuova pausa ad effetto.
Poi, gran finale.

Allora, si può sapere che intenzioni avete?
Volete continuare a pesare sulla mia schiena come un macigno, oppure vedermi crescere felice e sano di mente?
Avanti, ditemelo un po', cosa volete fare?

E giunto a quel punto, lascerò loro la parola.
Sperando che abbiano davvero qualcosa da dire.
Almeno un sì, oppure un no.
L'importante è che non debba assistere a uno di quei silenzi imbarazzanti che non portano mai a nulla.

Sì, farò proprio così.
Metterò i miei genitori con le spalle al muro.
Prima che siano le mie, di spalle, a rompersi sotto il peso del loro "non amore".

Ora basta, vado a letto, sono esausto.
Tra un po' papà verrà a raccontarmi una favola, poi sarà il turno di mamma e delle sue carezze.
E io chiuderò gli occhi e farò finta di dormire, e loro cominceranno a discutere di nuovo, di là in salotto.

Credetemi, non è affatto facile fare il figlio.
Non quando lo sei "solo" per via di un pezzo di carta che lo certifica.
L'ho già detto ma lo ripeto: sono stanco.

Adesso dormo.
Questa sera niente favola e niente carezze.
Perché questa sera voglio essere un bambino grande, quasi un uomo per la verità, e domani chissà...

17/01/2024

TFR coniuge divorziato:

i presupposti

Anzitutto la sentenza Cass. 8 agosto 2022, n. 24403 su TFR del consorte divorziato (presupposti e richiesta revoca assegno) ricorda come ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 12 bis, comma 1, "Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza" (Cass. 8 agosto 2022, n. 24403 su TFR coniuge divorziato, presupposti e richiesta revoca assegno).

Cass. 8 agosto 2022, n. 24403 su TFR coniuge divorziato (presupposti e richiesta revoca assegno) indica che “questa Corte, con orientamento oramai consolidato, ritiene che condizione per l'ottenimento della quota del trattamento di fine rapporto dell'ex coniuge è che il richiedente sia titolare di un assegno divorzile - o abbia presentato domanda di divorzio (seguita dalla relativa pronuncia e dall'attribuzione dell'assegno divorzile) - al momento in cui l'ex coniuge maturi il diritto alla corresponsione di tale trattamento (cfr. da ultimo Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4499 del 19/02/2021)” (Cass. 8 agosto 2022, n. 24403 su TFR del consorte divorziato, presupposti e richiesta revoca assegno).

La ragione di tale orientamento, come indica la stessa sentenza, è quella “di correlare il diritto alla quota del trattamento di fine rapporto alla percezione dell'assegno divorzile (tra le tante, v. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12175 del 06/06/2011)” (Cass. 8 agosto 2022, n. 24403 su TFR del consorte divorziato, presupposti e richiesta revoca assegno).

Infatti, “tale trattamento è percepito quando il vincolo matrimoniale è ormai sciolto, ma deriva dall'accantonamento di somme operato nel corso del rapporto di lavoro e, per il tempo in cui il menzionato rapporto si è svolto durante la convivenza matrimoniale, l'ex coniuge del lavoratore, che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile, è ex lege chiamato a godere pro quota di detto trattamento” (Cass. 8 agosto 2022, n. 24403 su TFR del consorte divorziato, presupposti e richiesta revoca assegno).

Le ragioni della previsione sul TFR al coniuge divorziato
Cass. 8 agosto 2022, n. 24403 su TFR coniuge divorziato (presupposti e richiesta revoca assegno) sottolinea come “alla base della disposizione normativa si rinvengono profili assistenziali, evidenziati dal fatto che la disposizione presuppone la spettanza dell'assegno divorzile, ma anche compensativi, legati all'importanza data allo svolgimento del rapporto di lavoro durante la vita matrimoniale. La finalità, in sintesi, è quella di attuare una partecipazione, seppure posticipata, alle fortune economiche costruite insieme dai coniugi, finchè il matrimonio è durato” (Cass. 8 agosto 2022, n. 24403 su TFR coniuge divorziato, presupposti e richiesta revoca assegno).

TFR coniuge divorziato: il momento da prendere in considerazione per la verifica della ricorrenza dei presupposti
Come in parte anticipato, i presupposti indicati dalla disposizione sopra ricordata vanno verificati al momento in cui sorge il diritto al TFR stesso. Cass. 8 agosto 2022, n. 24403 su TFR coniuge divorziato (presupposti e richiesta revoca assegno) indica, infatti, che “In applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 12 bis, la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per l'ottenimento della quota del trattamento di fine rapporto spettante all'ex coniuge va, dunque, verificata al momento in cui nasce, per quest'ultimo, il diritto all'ottenimento del menzionato trattamento nei confronti del datore di lavoro.

Sul punto, è consolidata l'opinione della giurisprudenza, secondo la quale tale diritto sorge, e può essere azionato, quando cessa il rapporto di lavoro (v. tra le tante Cass., Sez. L, Sentenza n. 2827 del 06/02/2018 e Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5376 del 27/02/2020; cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 34050 del 12/11/2021).

In sintesi, insieme al diritto del lavoratore a tale trattamento, sorge anche il diritto dell'ex coniuge a percepire una sua quota, in presenza degli altri presupposti dalla L. n. 898 del 1970, art. 12 bis” (Cass. 8 agosto 2022, n. 24403 su TFR coniuge divorziato, presupposti e richiesta revoca assegno).

Occorre però distinguere il momento in cui sorge il diritto al pagamento del TFR (e il conseguente diritto alla quota dell’ex coniuge) dal momento in cui sorge il diritto al pagamento di tale quota, che è collegato con l’effettivo pagamento del TFR.

Cass. 8 agosto 2022, n. 24403 su TFR del consorte divorziato (presupposti e richiesta revoca assegno) sottolinea infatti che “solo l'effettiva percezione di tale trattamento rende esigibile la quota di spettanza dell'ex coniuge, essendo previsto il diritto di quest'ultimo "ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge". In sintesi, il diritto alla quota del trattamento di fine rapporto, che matura con l'insorgenza del diritto a tale trattamento da parte dell'altro coniuge, diviene esigibile quando quest'ultimo percepisce il relativo trattamento (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 27233 del 14/11/2008 e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5719 del 23/03/2004). Non è, però, necessario che l'importo su cui calcolare la quota di spettanza sia già incassato al momento della proposizione della relativa domanda, essendo sufficiente che sia esistente al momento della decisione” (Cass. 8 agosto 2022, n. 24403 su TFR coniuge divorziato, presupposti e richiesta revoca assegno).

Ne deriva che occorre distinguere il tipo di azione esperibile, vale a dire se per il solo accertamento del diritto o per l’effettivo pagamento della quota di tfr spettante all’ex coniuge: “come avviene in tutti i casi in cui sia promosso un giudizio teso all'accertamento di un credito, la sentenza che decide la causa deve accogliere la domanda del creditore quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere, pur se non sussistenti al momento della proposizione della domanda, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (cfr. con riferimento ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, ove il credito diviene esigibile successivamente all'emissione del decreto, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6421 del 22/04/2003 e, da ultimo, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 15224 del 16/07/2020)” (Cass. 8 agosto 2022, n. 24403 su TFR coniuge divorziato, presupposti e richiesta revoca assegno).

Revoca assegno divorzile e TFR coniuge divorziato
La sentenza in commento, da ultimo si sofferma sul rilievo della richiesta di revoca dell’assegno divorzile sul diritto al pagamento della quota di TFR da parte del coniuge divorziato.

Anche qui rileva il momento in cui sorge il diritto del coniuge alla quota di TFR: infatti, Cass. 8 agosto 2022, n. 24403 su TFR coniuge divorziato (presupposti e richiesta revoca assegno) indica che “non incide sulla spettanza della quota del trattamento di fine rapporto la proposizione della domanda di revoca dell'assegno divorzile, dopo che sia maturato il diritto a tale trattamento - e cioè dopo che sia cessato il rapporto di lavoro - poichè, anche considerando il possibile accoglimento di tale domanda con effetto dalla data della sua proposizione, comunque tale effetto è successivo al momento in cui è maturato il diritto al trattamento di fine rapporto (v. la fattispecie esaminata da Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4499 del 19/02/2021).

Diversamente opinando, la stessa esistenza del diritto sancito dalla L. n. 898 del 1970, art. 12 bis, verrebbe subordinata ad un fatto del tutto estraneo ai rapporti tra gli ex coniugi, dato dall'adempimento del datore di lavoro all'obbligo di corrispondere il menzionato trattamento, il quale, per molteplici ragioni, può non avvenire o avvenire solo in parte, ovvero essere effettuato, come è oramai ordinario, in modo scaglionato nel tempo.

Come sopra evidenziato, deve, dunque, guardarsi al momento in cui matura la spettanza del trattamento e, se in tale momento, l'ex coniuge del lavoratore gode dell'assegno divorzile, ha anche diritto alla quota del trattamento di fine rapporto, che potrà essere liquidata al momento dell'effettiva percezione da parte dell'ex coniuge obbligato” (Cass. 8 agosto 2022, n. 24403 su TFR del consorte divorziato, presupposti e richiesta revoca assegno).

17/01/2024

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