Studio Legale Di Marzio

Studio Legale Di Marzio avvocato -diritto di famiglia-

Lo Studio Legale Di Marzio presta l’attività di consulenza ed assistenza legale presso tutte le istituzioni giurisdizionali civili, penali ed amministrative, sia nel primo grado di giudizio che nel grado d’appello. Lo Studio offre un approccio specialistico in relazione a selezionate aree di attività attraverso un rapporto costruito in base ad esigenze specifiche del cliente. In particolare, lo S

tudio presta la sua assistenza professionale nel contesto di operazioni nel campo del diritto del lavoro pubblico e privato, procedimenti speciali sommari civili, diritto d’autore, diritto familiare (separazioni – divorzi), diritto commerciale, attività legale di recupero crediti, diffide stragiudiziali, risarcimento danni materiali e morali nonché sinistri stradali ed infine del diritto penale. "Il compito del Professionista è quello di instaurare un rapporto di fiducia con la parte assistita, mediante il rispetto dei doveri di fedeltà, correttezza, diligenza, aggiornamento professionale, di competenza, verità e di difesa"

Lo Studio cercherà di contemperare ogni richiesta del cliente, per quanto compatibile con gli impegni dello stesso, offrendo la propria disponibilità, nel caso di casi urgenti che potrebbero comportare disagi all’assistito, ad essere contattato anche nei giorni festivi.

Violenza assistita: divieto di avvicinamento e di contatti con la madre maltrattante per tutelare la serenità della mino...
03/06/2026

Violenza assistita: divieto di avvicinamento e di contatti con la madre maltrattante per tutelare la serenità della minore che rifiuta il genitore. Tribunale di Lecce, Ordinanza del 18 maggio 2026

Rilevato che, nonostante il cambiamento di atteggiamento della madre, dimostratasi più aperta e comprensiva nei confronti della figlia e delle sue emozioni, la minore, ascoltata dal Curatore Speciale, manifesta grande turbamento e paura, ricordando episodi specifici di violenza a cui aveva assistito ed esprimendo la ferma volontà di non riprendere gli incontri con la madre in assenza di un supporto psicologico per quest’ultima, vanno confermati i provvedimenti indifferibili già assunti, di divieto per la madre di avvicinarsi alla figlia minore e ai luoghi da essa frequentati, con conseguente sospensione di ogni contatto, anche telefonico o per via telematica, e prosecuzione dei percorsi già avviati presso i Servizi sociali incaricati di monitorare la situazione socio-esistenziale della figlia e di vigilare sull’evoluzione delle dinamiche relazionali dell’intero nucleo familiare. Ciò al fine di proteggere la minore da ulteriori traumi psicologici e dal clima di violenza dalla stessa descritto, assicurandole la serenità necessaria per elaborare il proprio vissuto e proseguire il suo sviluppo psico-fisico senza pressioni o conflitti.

Atti persecutori e relazione affettiva: l’aggravante prescinde dalla stabilità del legame - Cass. Pen., Sez. V, sent. 29...
03/06/2026

Atti persecutori e relazione affettiva: l’aggravante prescinde dalla stabilità del legame - Cass. Pen., Sez. V, sent. 29 maggio 2026 n. 19952

In tema di atti persecutori e lesioni personali aggravati dalla pregressa relazione sentimentale con la persona offesa, l’aggravante è integrata anche quando il rapporto affettivo non sia stato stabile, serio o orientato a una comune scelta di vita, poiché il fondamento della circostanza risiede nel legame di fiducia creato da qualsiasi relazione affettiva, attuale o passata, che renda la vittima più vulnerabile all’abuso del soggetto sul quale ripone aspettative di tutela e protezione.

La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva confermato la responsabilità dell’imputato per lesioni personali e atti persecutori aggravati commessi ai danni di una donna con cui egli aveva intrattenuto una relazione sentimentale. L’imputato ricorreva per cassazione deducendo l’insussistenza dell’aggravante, sul rilievo che la persona offesa aveva chiarito di non voler instaurare con lui una relazione seria, sicché mancavano, secondo la difesa, quelle aspettative di tutela e protezione che sorreggono la ratio dell’aggravamento.

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, chiarendo che la serietà o la stabilità del rapporto non sono elementi decisivi: ciò che conta è l’esistenza di un rapporto di fiducia derivante da una relazione affettiva, anche non consolidata.

Minacce dopo la cessazione della convivenza e limiti dell'art. 572 c.p. - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 28 maggio 2026 n. 1...
03/06/2026

Minacce dopo la cessazione della convivenza e limiti dell'art. 572 c.p. - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 28 maggio 2026 n. 19578

In tema di maltrattamenti contro familiari o conviventi, per i fatti anteriori alla legge 2 dicembre 2025, n. 181, le condotte minatorie o vessatorie poste in essere dopo la cessazione della convivenza more uxorio non sono sussumibili nell'art. 572 c.p., neppure se tra agente e persona offesa permanga un rapporto di genitorialità, poiché la mera filiazione non integra, di per sé, un rapporto familiare rilevante ai fini della norma incriminatrice. Ne consegue che tali condotte vanno eventualmente ricondotte ad altre fattispecie, e, se estinte per prescrizione, non impediscono tuttavia la conferma delle statuizioni civili ai sensi dell'art. 578 c.p.p., ove non ricorrano i presupposti per l'assoluzione nel merito.

L'imputato era stato condannato per maltrattamenti nei confronti della compagna convivente, in un contesto segnato da reiterate vessazioni psicologiche, minacce, offese, percosse e lesioni, protrattesi durante la convivenza sino al dicembre 2013, anche in presenza della figlia minore. La Corte d'appello aveva ritenuto assorbite nel delitto di cui all'art. 572 c.p. anche le minacce aggravate commesse dopo la cessazione della convivenza, fino al febbraio 2014. La Corte di cassazione ha escluso tale assorbimento, affermando che, per il periodo anteriore alla riforma del 2025, la sola relazione di genitorialità non basta a mantenere integra la nozione penalistica di famiglia o convivenza richiesta dall'art. 572 c.p.; ha quindi annullato senza rinvio sul capo relativo alle minacce, dichiarandolo prescritto, rigettando nel resto il ricorso e confermando le statuizioni civili.

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