Studio Legale Di Marzio

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Studio Legale Di Marzio avvocato -diritto di famiglia-

Lo Studio Legale Di Marzio presta l’attività di consulenza ed assistenza legale presso tutte le istituzioni giurisdizionali civili, penali ed amministrative, sia nel primo grado di giudizio che nel grado d’appello. Lo Studio offre un approccio specialistico in relazione a selezionate aree di attività attraverso un rapporto costruito in base ad esigenze specifiche del cliente. In particolare, lo Studio presta la sua assistenza professionale nel contesto di operazioni nel campo del diritto del lavoro pubblico e privato, procedimenti speciali sommari civili, diritto d’autore, diritto familiare (separazioni – divorzi), diritto commerciale, attività legale di recupero crediti, diffide stragiudiziali, risarcimento danni materiali e morali nonché sinistri stradali ed infine del diritto penale. "Il compito del Professionista è quello di instaurare un rapporto di fiducia con la parte assistita, mediante il rispetto dei doveri di fedeltà, correttezza, diligenza, aggiornamento professionale, di competenza, verità e di difesa"

Lo Studio cercherà di contemperare ogni richiesta del cliente, per quanto compatibile con gli impegni dello stesso, offrendo la propria disponibilità, nel caso di casi urgenti che potrebbero comportare disagi all’assistito, ad essere contattato anche nei giorni festivi.

Violenza assistita: divieto di avvicinamento e di contatti con la madre maltrattante per tutelare la serenità della mino...
03/06/2026

Violenza assistita: divieto di avvicinamento e di contatti con la madre maltrattante per tutelare la serenità della minore che rifiuta il genitore. Tribunale di Lecce, Ordinanza del 18 maggio 2026

Rilevato che, nonostante il cambiamento di atteggiamento della madre, dimostratasi più aperta e comprensiva nei confronti della figlia e delle sue emozioni, la minore, ascoltata dal Curatore Speciale, manifesta grande turbamento e paura, ricordando episodi specifici di violenza a cui aveva assistito ed esprimendo la ferma volontà di non riprendere gli incontri con la madre in assenza di un supporto psicologico per quest’ultima, vanno confermati i provvedimenti indifferibili già assunti, di divieto per la madre di avvicinarsi alla figlia minore e ai luoghi da essa frequentati, con conseguente sospensione di ogni contatto, anche telefonico o per via telematica, e prosecuzione dei percorsi già avviati presso i Servizi sociali incaricati di monitorare la situazione socio-esistenziale della figlia e di vigilare sull’evoluzione delle dinamiche relazionali dell’intero nucleo familiare. Ciò al fine di proteggere la minore da ulteriori traumi psicologici e dal clima di violenza dalla stessa descritto, assicurandole la serenità necessaria per elaborare il proprio vissuto e proseguire il suo sviluppo psico-fisico senza pressioni o conflitti.

Atti persecutori e relazione affettiva: l’aggravante prescinde dalla stabilità del legame - Cass. Pen., Sez. V, sent. 29...
03/06/2026

Atti persecutori e relazione affettiva: l’aggravante prescinde dalla stabilità del legame - Cass. Pen., Sez. V, sent. 29 maggio 2026 n. 19952

In tema di atti persecutori e lesioni personali aggravati dalla pregressa relazione sentimentale con la persona offesa, l’aggravante è integrata anche quando il rapporto affettivo non sia stato stabile, serio o orientato a una comune scelta di vita, poiché il fondamento della circostanza risiede nel legame di fiducia creato da qualsiasi relazione affettiva, attuale o passata, che renda la vittima più vulnerabile all’abuso del soggetto sul quale ripone aspettative di tutela e protezione.

La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva confermato la responsabilità dell’imputato per lesioni personali e atti persecutori aggravati commessi ai danni di una donna con cui egli aveva intrattenuto una relazione sentimentale. L’imputato ricorreva per cassazione deducendo l’insussistenza dell’aggravante, sul rilievo che la persona offesa aveva chiarito di non voler instaurare con lui una relazione seria, sicché mancavano, secondo la difesa, quelle aspettative di tutela e protezione che sorreggono la ratio dell’aggravamento.

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, chiarendo che la serietà o la stabilità del rapporto non sono elementi decisivi: ciò che conta è l’esistenza di un rapporto di fiducia derivante da una relazione affettiva, anche non consolidata.

Minacce dopo la cessazione della convivenza e limiti dell'art. 572 c.p. - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 28 maggio 2026 n. 1...
03/06/2026

Minacce dopo la cessazione della convivenza e limiti dell'art. 572 c.p. - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 28 maggio 2026 n. 19578

In tema di maltrattamenti contro familiari o conviventi, per i fatti anteriori alla legge 2 dicembre 2025, n. 181, le condotte minatorie o vessatorie poste in essere dopo la cessazione della convivenza more uxorio non sono sussumibili nell'art. 572 c.p., neppure se tra agente e persona offesa permanga un rapporto di genitorialità, poiché la mera filiazione non integra, di per sé, un rapporto familiare rilevante ai fini della norma incriminatrice. Ne consegue che tali condotte vanno eventualmente ricondotte ad altre fattispecie, e, se estinte per prescrizione, non impediscono tuttavia la conferma delle statuizioni civili ai sensi dell'art. 578 c.p.p., ove non ricorrano i presupposti per l'assoluzione nel merito.

L'imputato era stato condannato per maltrattamenti nei confronti della compagna convivente, in un contesto segnato da reiterate vessazioni psicologiche, minacce, offese, percosse e lesioni, protrattesi durante la convivenza sino al dicembre 2013, anche in presenza della figlia minore. La Corte d'appello aveva ritenuto assorbite nel delitto di cui all'art. 572 c.p. anche le minacce aggravate commesse dopo la cessazione della convivenza, fino al febbraio 2014. La Corte di cassazione ha escluso tale assorbimento, affermando che, per il periodo anteriore alla riforma del 2025, la sola relazione di genitorialità non basta a mantenere integra la nozione penalistica di famiglia o convivenza richiesta dall'art. 572 c.p.; ha quindi annullato senza rinvio sul capo relativo alle minacce, dichiarandolo prescritto, rigettando nel resto il ricorso e confermando le statuizioni civili.

22/09/2025

Rifiuto genitoriale?
Secondo comma del 473 bis.6 Cpc

La situazione è più o meno questa. Un figlio/una figlia non vuole avere contatti con il padre/con la madre. Non emergono ragioni oggettivamente valide che giustifichino la sua opposizione: non abusi, non maltrattamenti, non violenze. Magari il genitore-bersaglio non è stato abbastanza presente, o non è sufficientemente empatico, o ha dato al figlio/alla figlia qualche scappellotto, nessuno è perfetto. Però il figlio/la figlia piange, strepita, da’ in escandescenze ogniqualvolta il genitore si presenta nel suo cono visivo. L’altro genitore passivamente assiste: “mica lo posso portare con la forza, se non vuole…”.
I servizi intervengono, osservano, valutano e concludono: “mica lo possiamo obbligare… sarebbe traumatico”. Si prende atto della volontà del bambino/della bambina, altrimenti chissà che cosa succede. Tutti fermi.
Si presume che sia un dramma se il bambino/la bambina piange e si dispera, presumendo conseguenze inemendabili. Ora, è del tutto normale che i bambini piangano e si disperino, capita se non vogliono andare a scuola, se prendono un brutto voto, se subiscono prepotenze da un compagno, se sono stati sgridati, se si deve far loro una puntura. Compito educativo è abituarli a superare gli ostacoli, ad affrontare il dolore, ad adattarsi alle frustrazioni. Il bambino ha bisogno di ostacoli per crescere, perché lo sviluppo, fin da quando siamo neonati, si nutre di mancate sintonizzazioni, incomprensioni ed equilibri ritrovati. Ed infatti il bambino piange e si dispera ma poi accetta il brutto voto, va a scuola, trova il modo di fare la pace col compagno, obbedisce al genitore, accetta la puntura.
Ma se rifiuta il genitore cambia tutto. Pianto e disperazione sono assunti come categorie che definiscono e delimitano un perimetro invalicabile. Entrano in gioco fattori che rimandano al fantasma del trauma, alla sacralità dell’ascolto, alla sfera dei diritti, veri o presunti, alla difesa dagli abusi, e tutto si blocca in nome del cosiddetto “superiore interesse del minore”, un feticcio astratto che ognuno interpreta a modo suo.
Il bambino però ha bisogno di limiti, di un sistema di rango superiore riconoscibile e di adulti che decidono per lui. Dovrà essere guidato ed eventualmente forzato a riavvicinarsi al genitore rifiutato rapidamente e, come gli studi dimostrano, altrettanto rapidamente pianti e disperazioni si esauriranno. Andiamo oltre, guardiamo avanti, senza lasciar passare troppo tempo. Il pericolo vero è il lasciarlo in balia delle sue paure, spesso e volentieri indotte e alimentate dall’altro genitore, ovvero il mantenimento del rifiuto e i danni che ne derivano a carico del funzionamento psicologico.
Si vuole privilegiare la dimensione orizzontale dell’accogliere e del soddisfare il bisogno apparente rispetto a quella verticale della regola e del suo rispetto. La regola che da’ ordine al mondo interno del bambino, fornendogli un quadro di riferimento che lo rassicura.
E’ incomprensibile come il sistema si impalli e giri a vuoto in questi casi, con danni inenarrabili per i figli e le figlie

26/11/2024

No alla violenza di genere 💌♥️

Lettera di un figlio ai suoi genitori separati 💭Cari mamma e papà,Vi prego, con parole e azioni, di farmi capire che pos...
21/10/2024

Lettera di un figlio ai suoi genitori separati 💭

Cari mamma e papà,
Vi prego, con parole e azioni, di farmi capire che posso continuare ad amarvi entrambi e aiutarmi a mantenere un rapporto stretto con tutti e due. Dopo tutto, siete stati voi a scegliermi come figlio.
Non mettetemi nel mezzo dei vostri conflitti: non fatemi fare da testimone, arbitro o messaggero. Ricordate che, anche se non lo volete, tutto ciò che fate per ferirvi l'un l'altro, ferisce soprattutto me.
Non sminuitevi o criticatemi l’uno davanti all’altro, anche se pensate di avere ragione. Per quanto il vostro rapporto di coppia non abbia funzionato, siete comunque i miei genitori e ho bisogno di vedervi come i migliori. Non litigate per decidere con chi devo stare, perché non appartengo a nessuno di voi: ho bisogno di entrambi.

Vi prego di non mettermi nella condizione di scegliere, perché per me è una tortura; mi fa sentire in colpa verso chi non scelgo. Ditemi che la vostra separazione non è colpa mia, perché anche se è ovvio per voi, io mi sento responsabile.
Quando mi arrabbio dopo aver passato del tempo con uno di voi, non è perché mi ha parlato male dell'altro. È perché soffro per non poter più stare con entrambi.
Non deludetemi con promesse di visite che poi non mantenete. Non potete immaginare quanto attendo i momenti insieme e quanto dolore mi causa la vostra assenza.
Lasciatemi amare i nuovi partner di uno di voi. Anche se fa male accettarlo, voglio imparare a farlo per non perdere il genitore che temo di aver perso.

Non chiedetemi di fare la spia o di raccontarvi cosa succede con l’altro genitore, perché mi fa sentire sleale. E non usatemi come strumento di vendetta.
Assicuratevi che io comprenda che, anche se il vostro matrimonio è finito, il nostro rapporto di famiglia è diverso e rimarrà sempre.
Capite che, se per voi la separazione è un’opportunità per rifarvi una vita, per me è la perdita della possibilità di crescere accanto alle persone che amo di più: voi due.

Il miglior regalo che potete farmi adesso, è rispettarvi a vicenda. Anche se il vostro rapporto come coppia non ha funzionato, fate in modo che almeno funzioni come genitori. ❤️❤️❤️

Buongiorno 💯❗
17/09/2024

Buongiorno 💯❗

Cassazione: svolta epocale sull'ASSEGNO DIVORZILE e le rinunce professionali.La Corte di Cassazione, con la recentissima...
17/09/2024

Cassazione: svolta epocale sull'ASSEGNO DIVORZILE e le rinunce professionali.

La Corte di Cassazione, con la recentissima ordinanza n. 18506/2024 dell'8 luglio 2024, ha sancito un principio di fondamentale.

La Corte, ribadendo il consolidato principio secondo cui l'assegno divorzile ha natura non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa, ha affermato che "il contributo fornito da un coniuge alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro, anche attraverso la rinuncia a proprie prospettive professionali, deve essere valorizzato ai fini della determinazione dell'assegno divorzile".

Insomma le rinunce professionali effettuate da un coniuge in favore del benessere familiare devono essere valorizzate nella determinazione dell'assegno divorzile. Questo sviluppo giurisprudenziale introduce una nuova dimensione nella valutazione economica delle scelte di vita compiute durante il matrimonio, rafforzando l'equità e la giustizia nel contesto del divorzio.

Come affermato nella sentenza n. 11504/2017: "L'assegno divorzile, oltre a garantire un sostegno economico, deve anche riconoscere e compensare i sacrifici fatti dal coniuge economicamente più debole durante il matrimonio", la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui l'assegno divorzile possiede una natura complessa, combinando funzioni assistenziali, compensative e perequative. Tuttavia, con l'ordinanza n. 18506/2024, la Corte ha fatto un ulteriore passo avanti, affermando che il contributo fornito da un coniuge alla formazione del patrimonio familiare, anche attraverso la rinuncia a opportunità professionali, deve essere debitamente considerato "il sacrificio delle proprie prospettive professionali, se motivato da esigenze familiari e concordato con l'altro coniuge, deve essere valutato come un contributo significativo al benessere complessivo della famiglia".

La rilevanza delle rinunce professionali: un perno centrale nella giustizia familiare.
Un aspetto cruciale dell'ordinanza è sicuramente il riconoscimento formale delle rinunce professionali come elemento determinante nella quantificazione dell'assegno divorzile. Gli Ermellini hanno di fatto stabilito che "le rinunce professionali, purché siano state motivate da esigenze familiari e condivise tra i coniugi, costituiscono un elemento fondamentale per valutare il contributo fornito alla famiglia".

Questo riconoscimento rappresenta una significativa evoluzione giurisprudenziale, poiché valorizza il lavoro di cura e assistenza tradizionalmente svolto dalle donne, che spesso comporta sacrifici economici e professionali. La Cassazione ha affermato che "il lavoro domestico e di cura, sebbene non retribuito, rappresenta un contributo economico indiretto di grande rilevanza".

I requisiti per il riconoscimento dell'assegno divorzile: un quadro dettagliato

Per poter beneficiare del riconoscimento economico derivante dalle rinunce professionali, la Corte ha stabilito una serie di requisiti che devono essere soddisfatti. Tali requisiti garantiscono che le scelte compiute durante il matrimonio siano valutate in modo equo e giusto:

Nesso causale: la rinuncia professionale deve essere strettamente collegata a esigenze familiari. La Corte ha chiarito che "il sacrificio delle proprie prospettive professionali deve essere determinato da esigenze familiari concrete e comportare un effettivo sacrificio per il coniuge". Inoltre, il collegamento tra la rinuncia professionale e il benessere familiare deve essere evidente.

Condivisione della scelta: la decisione di abbandonare la carriera deve essere stata condivisa tra i coniugi. La Cassazione ha ribadito che "il principio di solidarietà coniugale, sancito dall'art. 156 c.c., impone che le scelte rilevanti siano prese di comune accordo". Questo significa che la rinuncia professionale non può essere considerata se non vi è stata una condivisione esplicita o implicita della decisione all'interno della coppia.

Incremento del patrimonio: la rinuncia deve aver comportato un incremento del patrimonio familiare o personale dell'altro coniuge. Come evidenziato dalla Corte, "la valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti è fondamentale per stabilire se il sacrificio del coniuge ha realmente contribuito al miglioramento delle condizioni familiari".

Inoltre, in riferimento alla sentenza n. 18817/2020, la Corte ha chiarito che "l'assegno divorzile deve riflettere non solo il divario economico esistente tra i coniugi, ma anche il contributo fornito dal coniuge che ha sacrificato la propria carriera".

Le implicazioni pratiche della decisione: un nuovo orizzonte
Questa pronuncia della Cassazione avrà rilevanti conseguenze pratiche sia per i Giudici di merito che per gli avvocati. I Giudici saranno chiamati a effettuare valutazioni più dettagliate, considerando non solo il reddito e il patrimonio, ma anche il lavoro domestico e di cura. Come sottolineato dalla Corte: "Il lavoro di cura e di assistenza alla famiglia deve essere considerato alla stregua di un contributo economico indiretto".

Di converso, per gli avvocati, questa pronuncia implica la necessità di presentare prove dettagliate e articolate riguardo alle rinunce professionali dei propri assistiti.

La decisione della Corte di Cassazione rappresenta un passo significativo verso una maggiore equità nel diritto di famiglia. Il riconoscimento del valore del lavoro domestico e di cura, tradizionalmente sottovalutato, segna un importante progresso nella promozione della parità tra i coniugi, come affermato dalla stessa Corte: "Il contributo non retribuito di un coniuge al benessere della famiglia non può essere ignorato nel contesto di una separazione".

Questa sentenza invia un chiaro messaggio: le scelte di vita fatte in nome della famiglia devono essere equamente compensate. In un'epoca in cui l'uguaglianza di genere è sempre più al centro del dibattito pubblico, la Cassazione pone un ulteriore tassello verso una giustizia più equa e bilanciata.
AVV. Flavia Di Marzio

26/02/2024
17/02/2024

Genesi dei rapporti disfunzionali in famiglia

Se vivete in una famiglia disfunzionale in cui i vostri genitori non sono il massimo dell’esempio positivo, fatevi questa domanda: i miei da dove hanno appreso questo comportamento? Di solito dai loro genitori e, tuttavia, poche persone collegano il loro stile genitoriale ai propri problemi emotivi.

Dal momento che molti di noi tendono a ripetere lo stile di insegnamento al quale sono stati sottoposti, la storia si ripete, ma questa volta la vittima diventa il carnefice. Si tratta di un ciclo in cui il genitore mette in pratica il modo di educare e di amare che è stato inculcato quando era una bambina/o. In effetti, è curioso che molte di questi genitori affermino che i loro figli non dovrebbero mai vivere le stesse esperienze che hanno vissuto loro, ma inavvertitamente finiscono per adottare un repertorio di comportamenti che hanno sempre odiato.

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