17/07/2026
Quando l'assemblea condominiale approva lavori di manutenzione straordinaria, l'art. 1135, comma 1, n. 4, c.c. impone di costituire contestualmente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori (o frazionato in base agli stati di avanzamento previsti dal contratto d'appalto).
La Corte di Cassazione ha chiarito che si tratta di una norma imperativa, posta a tutela delle imprese appaltatrici e dei condomini in regola con i pagamenti: la delibera che approva i lavori senza costituire il fondo è nulla, non semplicemente annullabile. La nullità può quindi essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e senza limiti di tempo.
Nel nuovo articolo l'Avv. Maria Grazia Gandolfo ricostruisce la disciplina, gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità e di merito, e i casi particolari: dalle delibere programmatiche ai lavori già eseguiti e approvati a consuntivo.
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