16/10/2026
Certo che lo può fare!
🔴 Questa è una domanda molto ricorrente: "L'ex (moglie o marito) delega una persona di sua conoscenza (parente, amico, baby sitter...) a prelevare nostro figlio a scuola. Può farlo?"
🔴 In caso di affido condiviso, ogni genitore può delegare autonomamente soggetti terzi al ritiro del figlio a scuola.
Il provvedimento di separazione, solitamente, specifica i giorni e gli orari in cui il bambino sta con ciascun genitore, quindi è prevista anche l'uscita da scuola: ciascun genitore, quindi, per i giorni e gli orari di propria competenza, potrà delegare autonomamente una terza persona al ritiro del bambino.
🔴 Se l'altro genitore è contrario alla delega (ciò può avvenire solo in presenza di comprovati e seri motivi che possano pregiudicare il minore: ad esempio, se la persona delegata a prelevare il bambino sia incapace di intendere e volere), potrà rivolgersi all’autorità competente per opporsi a tale delega.
🔴 In caso di affidamento esclusivo a un genitore, salvo diversa indicazione presente nell’atto di separazione o divorzio, il genitore affidatario potrà autonomamente decidere chi andrà a prendere il bambino a scuola, delegando autonomamente una terza persona, sempre fatto salvo il diritto dell’altro genitore ad opporsi a tale delega avanti l’autorità competente, in caso di seri e comprovati motivi.