05/06/2026
⚖️ 𝐔𝐍 𝐏𝐑𝐈𝐍𝐂𝐈𝐏𝐈𝐎 𝐃𝐀 𝐑𝐈𝐂𝐎𝐑𝐃𝐀𝐑𝐄: 𝐈 𝐓𝐄𝐑𝐌𝐈𝐍𝐈 𝐏𝐄𝐑 𝐈𝐋 𝐏𝐄𝐑𝐌𝐄𝐒𝐒𝐎 𝐃𝐈 𝐒𝐎𝐆𝐆𝐈𝐎𝐑𝐍𝐎 𝐒𝐎𝐍𝐎 𝐏𝐄𝐑𝐄𝐍𝐓𝐎𝐑𝐈! ⚖️
Un’importantissima pronuncia del T.A.R. Veneto (Sez. III, 03/04/2026, n. 736) fa chiarezza sui ritardi della Pubblica Amministrazione nel rinnovo dei titoli di soggiorno.
Troppo spesso i cittadini stranieri si scontrano con attese infinite, giustificate dagli uffici con “carichi di lavoro eccessivi” o problemi organizzativi. Il Tribunale Amministrativo ha stabilito un punto fermo: la Questura deve rispettare i tempi di legge! ⏱️❌
📜 La massima integrale della sentenza:
“In tema di procedimento amministrativo, l’amministrazione è tenuta a concludere il procedimento entro i termini di legge mediante provvedimento espresso, con decorrenza dal ricevimento dell’istanza, e il loro inutile decorso integra silenzio inadempimento; in materia di rinnovo del permesso di soggiorno, il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998 è perentorio ai fini dell’azione avverso l’inerzia, né possono giustificare il ritardo l’affidamento a soggetti terzi delle attività istruttorie o i carichi di lavoro dell’amministrazione, gravando comunque su di essa la responsabilità organizzativa ex artt. 1228e 2049 c.c., con conseguente obbligo di provvedere e possibilità di nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.”
💡 Cosa significa in parole semplici per te?
1️⃣ Il termine di 60 giorni per il rinnovo è tassativo.
2️⃣ La Questura non può giustificarsi dietro la mancanza di personale o il sovraccarico di pratiche.
3️⃣ Superati i termini, si configura il cosiddetto “silenzio-inadempimento”, contro cui è possibile agire legalmente per vie giudiziarie, chiedendo anche la nomina di un commissario che sblocchi la pratica.
Se la tua richiesta di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno è bloccata da mesi senza alcuna risposta, hai il diritto di tutelarti. 💼
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