17/03/2026
Contributi AGEA e onere della prova: importante pronuncia della Corte d’Appello di Roma per un produttore assistito dal nostro studio.
Con la recente sentenza del 12 marzo 2026, la Corte d’Appello di Roma ha affrontato un tema particolarmente rilevante nel contenzioso relativo ai contributi agricoli: la legittimità dei provvedimenti di recupero adottati da AGEA e la corretta ripartizione dell’onere della prova.
La vicenda riguardava il recupero di somme già riconosciute ad un agricoltore a titolo di pagamenti diretti PAC per l’annualità 2013. In primo grado la domanda era stata rigettata sul presupposto della mancata dimostrazione del possesso dei terreni anche nell’anno successivo (2014).
La Corte d’Appello ha invece riformato integralmente la decisione, chiarendo alcuni principi di grande interesse pratico:
✅ Rilevanza dell’annualità oggetto di contributo
Se il beneficio riguarda una specifica annualità, la verifica dei requisiti deve essere limitata a quell’anno. Non può essere richiesto al beneficiario di dimostrare condizioni riferite ad annualità diverse e non pertinenti.
✅ Onere della prova in capo all’Amministrazione
Quando l’ente erogatore dispone un recupero di somme già liquidate, spetta all’Amministrazione dimostrare le ragioni giuridiche e fattuali che giustificano lo storno. In assenza di tale prova, il recupero deve considerarsi illegittimo.
✅ Il provvedimento detta un importante precedente per tutti i procedimenti riguardanti recuperi AGEA, riaffermando la necessità di provvedimenti motivati e supportati da adeguata istruttoria.
👉 Un ulteriore richiamo al principio, spesso trascurato nella prassi amministrativa, secondo cui il recupero di contributi pubblici non può fondarsi su presunzioni o su motivazioni implicite, ma richiede una chiara dimostrazione delle ragioni ostative al beneficio.