20/05/2026
# # ⚖️ PENSIONE ANTICIPATA: I CONTRIBUTI FIGURATIVI PER MALATTIA E DISOCCUPAZIONE SONO UTILI. LO CONFERMA IL TRIBUNALE DI FOGGIA.
Importante pronuncia in materia previdenziale presso il Tribunale di Foggia (Sezione Lavoro). Con la sentenza emessa all'esito dell'udienza del 15 aprile 2026 (R.G.L. n. 1714/2025), il Giudice Dott.ssa Azzurra de Salvia ha accolto il ricorso patrocinato dagli Avv.ti Gabriele Romagnuolo e Stefano Campese , censurando il provvedimento di reiezione dell'INPS.
❌ La posizione dell'INPS
L'Istituto aveva respinto la domanda di pensione anticipata di vecchiaia avanzata da una lavoratrice. Secondo la tesi dell'Ente (fondata sulla propria Circolare n. 35/21), dal computo dei contributi utili per l'accesso alla prestazione dovevano essere esclusi i periodi figurativi derivanti da malattia e disoccupazione .
✅ Il principio di diritto espresso dal Tribunale
Il Giudice del Lavoro ha disatteso l'interpretazione restrittiva dell'Istituto, uniformandosi al più recente orientamento nomofilattico della Corte di Cassazione (sentenze nn. 24916 e 24952 del 2024) (pp. 2, 4). I punti cardine della decisione evidenziano che:
* Assenza di vincoli normativi al comma 10: L’art. 24, comma 10, del D.L. 214/2011 (Riforma Fornero), volto a disciplinare il trattamento anticipato con il solo requisito contributivo (41 anni e 1 mese per le donne, 42 e 1 mese per gli uomini), non richiede l'effettività della contribuzione, ma fa esclusivo riferimento alla "contribuzione utile".
* Distinzione netta con il comma 11: Il legislatore ha inserito lo sbarramento della contribuzione "effettiva" (pari a 20 anni) solo all'interno del comma 11, che disciplina l'accesso anticipato al compimento dei 63 anni d'età .
* Piena computabilità dei figurativi: I periodi di interruzione lavorativa coperti da contribuzione figurativa per malattia o disoccupazione (NASpI) concorrono a pieno titolo al raggiungimento del monte contributivo complessivo necessario per il pensionamento anticipato.
La sentenza riafferma la prevalenza del criterio letterale e sistematico delle norme previdenziali rispetto alle prassi applicative interne dell'Ente previdenziale .